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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Padova, decreto del 3 ottobre 2005

 
est. Trivellato
 

Il giudice onorario [...] nel procedimento ex art. 30, comma 6 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (d.lgs. 25.7.1998 n. 286) promosso con il patrocinio dell'avv. [...], e da [...], cittadino jugoslavo, con ricorso depositato in data 8.4.2005 n. 272/2005 a scioglimento della riserva di. cui al .verbale d'udienza del 21.9.2005, osserva.

In data 18.2.2003 il ricorrente chiedeva ed otteneva dal questore di Padova nulla osta al ricongiungimento familiare con il figlio [...], nato a [...] (Jugoslavia) il [...]; costui, in possesso del suddetto nulla osta, presentava all'ufficio consolare d'Italia in Pristina (Serbia-Montontenegro, regione del Kosovo) la prescritta documentazione, comprensiva del nulla osta, ai fine di ottenere il visto d'ingresso sul territorio nazionale. Allo sportello il funzionario ricevente riferiva verbalmente che l'istanza sarebbe stata rigettata, facendo leva sull'inconferente rilievo che il sig. [...], nelle more del rilascio del nulla osta, era divenuto maggiorenne.

Con ricorso n. 272/2005 il ricorrente, ut supra costituito e rappresentato, impugnava il provvedimento amministrativo contestandone la violazione di legge in particolare dell'art. 4, comma 2 d.lgs. 268/98 e dell'art.3 l. 241/90., si ribadiva inoltre che il visto di ricongiungimento familiare era da considerarsi un atto dovuto dall'autorità consolare italiana dal momento che in data 9.4.2003, la questura di Padova, con. nota Cat. A 12/2003/Uff.Imm/P.V, indirizzata all'ufficio consolare d'Italia in Pristina, confermava la validità e l'efficacia del nulla osta al ricongiungimento familiare in favore di [...], rilevando che, benché il nulla osta fosse stato rilasciato in data 18.2.2003, "quando ormai il minore era divenuto maggiorenne" il richiedente era in possesso dei requisiti previsti ex art. 29 d.lgs. 286/98 ai fini del ricongiungimento fin dal 28.10.2002, data di perfezionamento dell'istanza.

All'udienza dei 21.6.2005 l'avvocato del ricorrente si riportava ai motivi esposti nel ricorso. Nessuno .compariva per l'avvocatura di Stato, per cui verificata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia. Il giudice dopo breve discussione si riservava. Con ordinanza del 27.6.2005, il giudice. disponeva l'acquisizione del fascicolo in possesso della questura di Padova riguardante l'istanza di ricongiungimento familiare presentato dal sig. [...] nei confronti del figlio [...], dando termine all'amministrazione sino al 31.7.2005 per tale adempimento, e rinviando la causa all'udienza del 21.9.2005. A tale udienza il difensore del ricorrente si riportava alle richieste .formulate nel ricorso. Il giudice si riservava.

In materia di ricongiungimento familiare l'art. 6, comma 3 del d.p.r. 394/99 dispone che le autorità consolari, ricevuto il nulla osta della questura ed acquisita la documentazione comprovante i presupposti, in questo caso, la minore età, "rilasciano il visto d'ingresso previa esibizione del passaporto e della documentazione di viaggio". Pertanto il visto per il ricongiungimento familiare è un atto sostanzialmente dovuto dall'autorità consolare diplomatica italiana di fronte al nulla osta della questura competente. Si censura pertanto il comportamento omissivo dell'ufficio consolare d'Italia .a Pristina, che nonostante la valutazione positiva dei requisiti richiesti per l'ottenimento di tale ricongiungimento, non ha né riconosciuto né negato il visto d'ingresso al figlio del ricorrente, violando in tal modo l'espresso disposto dell'art. 4 comma 2 d.lgs. 286/98, cioè l'obbligo di emanare un provvedimento scritto e motivato, da comunicare allo straniero anche se negativo.

Per quanto riguarda la condizione di minore età ai fini dell'applicazione dell'art. 29, comma 1 lett. b del d.lgs. 286/98 questa deve sussistere al momento in cui il ricongiungimento familiare .viene richiesto; il tempo necessario per l'espletamento della procedura amministrativa, nella sua duplice fase di rilascio del nulla osta da parte della questura, e poi di concessione del visto ad opera del Consolato competente non può ledere il diritto del minore al ricongiungimento ne farlo venir meno. Nel caso de quo, la questura di Padova inoltre con nota. Cat. A/12/2003/Uff.Imm./P.V. del 9.4.2003, inviata all'ufficio consolare d'Italia di Pristina, aveva confermato la validità e l'efficacia del nulla osta al ricongiungimento familiare in favore di [...], assicurando che il sig. [...] era in possesso dei requisiti previsti ex art. 29 d.lgs. 286/98 già dal 28.10.2002.

P.Q.M.

accoglie il ricorso in base all'art. 30, comma 6 d.lgs. 286./98e dispone il rilascio del visto d'ingresso per il ricongiungimento familiare in favore di [...]. Si compensano le spese di giudizio.