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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Pordenone, decreto del 24 giugno 2005

 
est. Zaccardi
 

Il giudice [...] sciogliendo la riserva formulata nella camera di consiglio del 24.6.2005;

premesso

Con ricorso depositato il 17.6.2005, [...], premesso di essere titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari, ottenuto per ricongiungimento con la moglie [...], ha esposto di avere presentato, alla questura di Pordenone, domanda di nulla osta al ricongiungimento per motivi familiari con il figlio [...] e che l'autorità competente, con lettera del 4.5.2005, aveva comunicato il rigetto dell'istanza perché la richiedente non rientra tra i soggetti muniti di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 286/1998, il quale menziona solo i permessi per motivi di lavoro, asilo, studio o religiosi. [...].

Ritenuto

Il ricorso deve essere accolto. Ritiene il giudice che sia pienamente condivisibile l'orientamento della Corte di cassazione, sentenza 1714 del 7.2.2001, la quale ha affermato che il diritto a chiedere il ricongiungimento familiare spetta non solo allo straniero titolare di permesso di soggiorno, rilasciato per lavoro subordinato o autonomo ovvero per asilo, studio o motivi religiosi, ipotesi espressamente richiamate dall'art. 28 d.lgs. 286/98, ma anche allo straniero in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari; infatti, quest'ultimo ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare, è rinnovabile con esso e consente lo svolgimento delle stesse attività, di modo che le due situazioni giuridiche vengono a coincidere ed un loro trattamento differenziato non sarebbe costituzionalmente legittimo.

In altri termini, allorché lo straniero sia ammesso al soggiorno nel territorio dello Stato, egli gode di tutti i diritti civili propri del regolarmente soggiornante e non può essere escluso, in suo favore, l'esercizio del diritto all'unità familiare, il quale è costituzionalmente garantito (art. 29 Costituzione) a tutti e non solo ai cittadini italiani.

P.Q.M.

accoglie il ricorso depositato da [...] il 17.6.2005 e ordina il rilascio del nulla osta, in suo favore, al ricongiungimento per motivi familiari con il figlio [...]. Nulla per le spese.