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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Grosseto, decreto del 10 maggio 2005

 
est. Gaetano
 

Sciogliendo la riserva assunta nel corso della procedura iscritta al n. 181/2005 R.A.N.C., promossa da [...] - ed intesa a conseguire - a norma dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 25.7.1998, n. 286 - la pronuncia di inefficacia del diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari del 18.3.2005 della questura di Grosseto ed il rilascio del permesso di soggiorno in Italia per motivi familiari, in quanto madre di [...] - , il cui padre, [...] è titolare di permesso di soggiorno per ragioni di lavoro ed è componente delta sua famiglia (cfr. il certificato anagrafico in atti).

Ritenuto che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della anzidetta domanda, in quanto: "La giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria su detta impugnazione é prevista dal sesto comma del citato articolo 30 (sul punto non modificato dalla legge 30.7.2002 n. 189), il quale espressamente contempla la ricorribilità di quel diniego davanti al pretore del luogo di residenza e, quindi, davanti al tribunale, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 19.2.1998 n. 51 sull'istituzione del giudice unico di primo grado (disposizione rimasta ferma anche dopo le innovazioni introdotte dall'art. 1 del d.l. 14.9.2004 n. 241, ai sensi del secondo comma bis dello stesso art. 1, inserito dalla legge di conversione 12.11.2004 n. 271). Tale previsione, peraltro, si armonizza con i canoni operanti in materia di riparto della giurisdizione. A differenza del permesso di soggiorno disciplinato in generale dall'art. 5 del d.lgs. 286 del 1998, che è connotato da ampi spazi di discrezionalità della pubblica amministrazione, cui si correlano posizioni di mero interesse legittimo tutelabili dinanzi al giudice amministrativo (v. Cass. S.U. 5.8.2002 n. 11725, 27.1.2004 n. 1417), il permesso di soggiorno per motivi familiari, contemplato dall'art. 30 dello stesso decreto legislativo, è atto dovuto, in presenza delle specifiche situazioni tassativamente elencate e, dunque, integra oggetto di diritti soggettivi (cfr. Cass. 20.8.2003 n. 12223, 1.10.2003 n. 14541)". (Cass., S.U. civili, sent. 383 del 12.1.2005).

Rilevato che la ricorrente è stata titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato decorrente dal 9.8.2001 e con scadenza al 10.6.2004, che non è stato rinnovato, essendo stata accertata di recente la sua espulsione coattiva dall'Italia, risalente al 26.10.1999, in esecuzione del provvedimento emesso dal prefetto della provincia di Milano il 30.8.1999, avendo reso all'epoca diverse generalità.

Considerato che è decorso il termine di cinque anni dalla pronuncia del suddetto provvedimento di espulsione e che si configura la diversa fattispecie volta alla tutela dell'unità del nucleo familiare, che subirebbe una compromissione nell'ipotesi, prospettata dalla autorità resistente, di allontanamento della ricorrente dal territorio, e ciò al solo fine di presentare analoga richiesta amministrativa dal luogo di origine. Rilevato che il Ministero dell'interno e la questura di Grosseto si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda di cui al ricorso, deducendo, in particolare che - ai sensi dell'art. 13 - "è possibile espellere i minori per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato", - ai sensi dell'art. 19 - "è ben possibile che il minore segua il genitore espulso all'estero, facendo così salva l'unita familiare" e che, ove rimanga in Italia e sia qualificabile come "minore non accompagnato" potrebbe essere adottato nei suoi confronti un provvedimento di rimpatrio assistito ex art. 33, comma 2 bis, d.lgs. 25.7.1998, n. 286.

Ritenuta l'impossibilità che il minore segua un genitore all'estero, a seguito dell'espulsione di questi dal territorio, in quanto, in tal caso, non verrebbe salvaguardata l'unità familiare, stante la permanenza dell'altro genitore in Italia, per ragioni di lavoro.

Ritenuto che non sussistono motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato inerenti alla minore suddetta, né che siano ravvisabili i presupposti previsti dall'art. 33, comma 2 bis, del suddetto testo normativo, che non sono stati neppure enunciati.

Ritenuto che sussistono i presupposti che legittimano l'accoglimento della domanda di cui al ricorso.

P.Q.M.

visto l'art. 30, comma 6, d.lgs. 25.7.1998, n. 286 dichiara l'inefficacia del diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari reso dalla questura di Grosseto il 18.3.2005 e dispone che il Ministero dell'interno, questura di Grosseto, rilasci il permesso di soggiorno per motivi familiari in favore di [...]. Spese compensate.