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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Bologna, decreto del 10 maggio 2005

 
est. Sgargi
 

Nel procedimento n. 1096/2005 R.G. avente ad oggetto il ricorso per ricongiungimento familiare vertente tra [...] e questura di Bologna [...]. Letti gli atti di causa, e sciogliendo la riserva di cui al verbale del giorno 29.4.2005, osserva.

Il ricorrente in data 5.1.2005 ha presentato istanza per ottenere il rilascio/conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro a permesso per motivi di famiglia.

Il questore di Bologna in data 7.2.2005 ha rigettato l'istanza rilevando che il provvedimento di respingimento dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, notificato in data 9.11.2004, annulla ex tunc il permesso di soggiorno posseduto, per mancanza ab origine dei requisiti che ne consentirono il rilascio, impedendo altresì di operare la valutazione residuale richiesta dall'art. 5 comma 9 T.U. 286/98.

In data 24.3.2005 lo straniero ha quindi proposto ricorso al tribunale di Bologna, luogo di dimora, chiedendo, sulla base di un articolato motivo, l'annullamento del provvedimento di diniego. All'udienza del 29.4.2005 fissata per la comparizione delle parti la questura non compariva e faceva pervenire relazione scritta.

Ciò premesso con l'unico motivo si deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione degli artt. 29 e 30 Cost., 28, 29, e 30 del T.U. 286/98, art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo e art. 5 comma 6 e 9 T.U.

Il predetto motivo appare fondato.

Il diritto all'unità familiare ha rango costituzionale alla luce del dell'articolo 29 della Costituzione che riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e pertanto costituisce un serio motivo ai sensi dell'art. 5 comma 6 T.U. ostativo al rifiuto o alla revoca del permesso di soggiorno.

A norma dell'art. 5 comma 5 T.U. "il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso d soggiorno è stato rilasciato esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 comma 11 e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio".

Trattandosi di revoca non può che avere effetti ex nunc, e non ex tunc come sostenuto dalla questura nel provvedimento impugnato.

Conformemente a quanto richiesto dal succitato art. 5 comma 5, nel caso di specie sono sopraggiunti i richiesti "nuovi elementi" tali da consentire il rilascio del permesso di soggiorno, consistenti nel fatto che la moglie del ricorrente vive in Italia, dove è titolare di regolare permesso di soggiorno e di contratto di lavoro.

Ai sensi dell'art. 30 lett. c) il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato "al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento [...] con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare".

Il caso di specie rientra a pieno titolo nella previsione del suddetto articolo, in quanto il ricorrente era titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, scaduto nel luglio del 2004, ed ha richiesto nel gennaio del 2005 la conversione del predetto permesso in permesso di soggiorno per motivi familiari.

La moglie del ricorrente possiede peraltro tutti i requisiti per il ricongiungimento familiare richiesti dall'art. 29 T.U., essendo regolarmente soggiornante in Italia, avendo la disponibilità di un alloggio idoneo ed avendo un reddito sufficiente.

Rilevata l'esistenza di tutti i presupposti e la priorità del diritto all'unità familiare riconosciuto come diritto fondamentale della persona dalla Costituzione italiana, si ritiene di accogliere il ricorso proposto.

P.Q.M.

visti gli artt. 5, 29 e 30 T.U. n. 286/98, 29 Cost. e 737 e ss. c.p.c. accoglie il ricorso proposto e per l'effetto annulla il provvedimento di diniego di conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari emesso nei confronti di [...] in data 7.2.2005 dalla questura di Bologna e conseguentemente ordina alla questura di Bologna il rilascio al sig. [...], di permesso d soggiorno per motivi familiari. [...].