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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Firenze, decreto del 24 gennaio 2004

 
est. Pezzutti
 

Nella causa iscritta nel ruolo generale nell'anno 2003 al numero 4188, tra [...] e [...], e Ministero dell'interno [...].

1. [...], cittadino senegalese, e [...], cittadina tedesca, con ricorso depositato il 13.12.2003, hanno chiesto ai tribunale di dichiarare il diritto del primo "al rilascio della carta di soggiorno comunitaria, ovvero in subordine al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari".

2. A sostegno della domanda i ricorrenti hanno dedotto che il 24.7.2003 avevano contratto matrimonio e che pertanto [...] aveva diritto al rilascio della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno, ai sensi del secondo comma dell'art. 28 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

3. Il Ministero dell'interno si é costituita e ha eccepito che [...] era privo "di un valido visto di ingresso valido nel territorio italiano" e che in mancanza di "un regolare soggiorno preesistente alla stipulazione del matrimonio" non poteva essere applicata la normativa di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

4. Rileva il giudicante che il secondo comma dell'art. 28 del decreto legislativo n. 286 del 1998 stabilisce che: "ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30.12.1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli del presente Testo unico o del regolamento di attuazione".

5. Il decreto del Presidente della Repubblica dell'8.12.1965 n. 1656 "Norme sulla circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE" é stato tuttavia abrogato dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 18.1.2002, n. 54.

6. L'articolo 3 di tale testo legislativo prevede che i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica. La stessa norma estende tale diritto, quale che sia la loro cittadinanza, ai coniugi, ai figli di età minore e agli ascendenti e discendenti di tali cittadini e del proprio coniuge e prevede che il diritto di soggiorno, in casi particolari, é inoltre riconosciuto ai familiari a carico del titolare del diritto di soggiorno, come individuati dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 25.7.1998, n. 286, a condizione che:

1) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternità;

2) il nucleo familiare di cui fanno parte abbia risorse tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia, ovvero goda di un reddito annuo non inferiore a quello definito ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25.7.1998, n. 286.

7. Se tale é i1 quadro normativo va escluso "che l'esercizio del diritto di soggiorno di cui al citato d.lgs. 54/02 é subordinato alla titolarità, da parte del richiedente, di uno specifico visto d'ingresso in Italia tale da avere consentito una pregressa regolare posizione di soggiorno dello stesso sul territorio nazionale in conformità al disposto normativo di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. 286/98". Nessuna delle norme richiamate impone, infatti, che il coniuge del cittadino comunitario si trovasse in "una pregressa regolare posizione di soggiorno dello stesso sul territorio nazionale". Ne consegue, pertanto, l'accertamento del diritto di [...] al soggiorno nel territorio dello Stato.

8. Con riferimento alle spese del giudizio va rilevato che siamo in presenza di un procedimento in camera di consiglio che, da un lato, presuppone la contrapposizione tra due soggetti e, dall'altro, ha per oggetto l'accertamento di un diritto soggettivo. Ne consegue, pertanto, che vanno regolamentate le spese del procedimento.

9. In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c. il Ministero dell'interno va condannato al rimborso delle spese processuali [...].

P.Q.M.

il tribunale accerta il diritto di [...] al soggiorno nel territorio dello Stato, e condanna il Ministero dell'interno a rimborsare al ricorrente le spese dei giudizio [...].