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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Giudice di pace di Bologna, decreto del 29 giugno 2005

 
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Premessa in fatto

Con decreto del prefetto della Provincia di Bologna emesso in data 21.4.2005 e notificato in pari data all'odierna ricorrente, veniva ordinata l'espulsione dal territorio nazionale della sig.ra [...] con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica;

con ricorso depositato in data 5.5.2005 la [...] proponeva opposizione avverso il decreto notificatole chiedendone l'annullamento;

l'opponente a sostegno della propria opposizione chiedeva la declaratoria di nullità del decreto in quanto persona non espellibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 32 Cost. e 2 e 35 d.lgs. 286/98 dovendo sottoporsi a interventi chirurgici di cataratta e di impianto oculare;

all'udienza fissata, presente la ricorrente, veniva acquisita al fascicolo la documentazione prodotta dalle parti; quindi il rappresentante della prefettura insisteva nel rigetto del ricorso e la difesa dell'interessato si riportava alle conclusioni di cui all'opposizione. Il giudice, sentita la discussione, si riservava.

Premesso che dalla documentazione in atti e dalle ricerche effettuate dall'amministrazione procedente è accertata e confermata l'identità della destinataria del decreto di espulsione in [...]. Osservato che:

- il diritto costituzionale alla salute è garantito ad ogni individuo indipendentemente dalla sua cittadinanza e dalla sua posizione di regolarità o meno con le normative statuali vigenti in materia di ingresso e soggiorno nello Stato italiano;

- tale diritto, come è stato recentemente ribadito dalla Corte costituzionale, è però condizionato dalla esigenza di bilanciamento con altri beni giuridici costituzionalmente protetti;

- da tale esigenza di graduazione è però sottratto un ambito minimo inviolabile di tutela al diritto alla salute, anch'esso garantito indipendentemente dalla cittadinanza e dalla posizione rispetto agli obblighi in materia ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato;

- ai fini della delimitazione di tale nucleo occorre individuare le ipotesi in cui l'assistenza sanitaria viene prestata agli stranieri, anche se irregolari, così come previste dalla normativa dettata in materia di immigrazione, potendo il legislatore statuire diverse modalità per l'esercizio dei diritti rientranti nell'ambito del "nucleo irriducibile" di tutela della salute;

- nella individuazione delle modalità di esercizio del diritto alla salute dovrà comunque operarsi, in ogni caso, una interpretazione alla luce dei principi costituzionali, vagliando le norme di diritto positivo interessate al fine di verificare che le modalità di esercizio di tale diritto fissate dal legislatore non si pongano in contrasto con il dettato costituzionale, vanificandone sostanzialmente la portata;

- dal complesso della normativa in esame, ed in particolare dal combinato disposto degli artt. 35 co. 3 d.lgs. 286/98 e 43 d.p.r. 394/99 emerge che l'assistenza sanitaria viene prestata unicamente in caso di malattia ed infortunio;

- tali ipotesi devono inoltre rivestire i caratteri della urgenza e della essenzialità; da intendersi il primo quale intervento medico praticato all'interessato il cui differimento comporterebbe per il medesimo l'aggravarsi di una patologia o il pregiudicarsi del suo stato di salute - prescindendo dalla verifica del rapporto di immediatezza con il fatto lesione - ed il secondo quale complesso prestazioni mediche dirette a curare situazioni patologiche di gravità tale da arrecare un pregiudizio permanente alla salute. Rilevato che:

- dalla documentazione in atti è emerso che la ricorrente nel settembre 2004 ha subito un infortunio a seguito del quale sono derivate lesioni personali consistite in: "ferita perforante corneale superiore, iride prolassato attraverso la ferita, camera anteriore piatta, cataratta traumatica" (cfr. certificato di pronto soccorso Azienda Ospedaliera di Bologna, S. Orsola-Malpighi del 20.9.2004 doc. n. 5);

- per tale lesione ha subito un primo intervento chirurgico urgente all'occhio destro (cfr. scheda di degenza ordinaria n. 2004/058739 Azienda ospedaliera di Bologna S. Orsola-Malpighi al doc. n 5) e che è stata dimessa in data 22.9.2004 con la prescrizione di una terapia in attesa di intervento (cfr. certificato di dimissione dell'Azienda Ospedaliera di Bologna, S. Orsola-Malpighi del 22.9.2004 doc. n. 5: "Appena la situazione oculare lo renderà possibile, la paziente verrà operata di cataratta + impianto di IOL");

- la [...] si è sottoposta alle varie visite per il controllo dei punti di sutura corneale (cfr. doc.ti n.ri 6,7,13) e per la sostituzione della lente protettiva impiantata nell'occhio (cfr. doc.ti 8-11 e 13-16);

- in data 11.3.2005 la medesima opponente si è sottoposta ad un intervento di cataratta e di impianto di IOL (cfr. certificato di dimissione dell'Azienda Ospedaliera S. Orsola-Malpighi dell'11.3.2005);

- a seguito di tale intervento la [...] si è sottoposta ad ulteriori terapie e visite di controllo (cfr. doc. n. 18-22), dalle quali sono risultati esiti post operatori, con residua opacità della capsula posteriore valutando i quali il medico curante ha accertato la necessità di un nuovo intervento nel mese di settembre (cfr. referto Azienda ospedaliera S. Orsola Malpighi del 4.5.2005: "Residua opacità della capsula posteriore relativa al trauma. Necessita di controlli periodici ogni 20-30 gg. in previsione di capsulotomia TAG laser in settembre 2005"). Ritenuto che:

- dall'istruttoria espletata sono emersi sufficienti elementi per qualificare le prestazioni mediche cui la ricorrente si sta sottoponendo come urgenti ed essenziali, tali da giustificare l'impossibilità di procedere alla espulsione nel caso concreto per violazione dell'art. 32 Cost. per grave pregiudizio al diritto alla salute;

- è in primo luogo provato che il fatto si è verificato a seguito di un infortunio accaduto in Italia. A tale conclusione si addiviene valutando il dato temporale della quasi contestualità del fatto-lesione con il ricovero al pronto soccorso e l'immediatezza dell'intervento chirurgico (cfr. richiesta intervento chirurgico urgente del 20.9.2004 doc. n. 5: "Si richiede intervento chirurgico urgente per il 20.9.2004 per ferita perforante con incameramento irideo in OS");

- sussiste il requisito della essenzialità della prestazione sanitaria; come emerge dalla documentazione in atti l'opponente sta seguendo una terapia diretta a curare una grave lesione subita all'occhio destro. La mancata sottoposizione ai controlli periodici e la mancata prosecuzione della conseguente terapia prescritta potrebbe avere come conseguenza il prodursi di un irreparabile danno alla vista;

- tal requisito sussiste anche sotto profilo della necessità della presenza sul territorio italiano per le terapie necessarie. La situazione clinica della [...] necessita infatti di una conoscenza complessiva del iter terapeutico nel corso degli anni. E' necessario pertanto che l'equipe medica che effettua la visita, per la delicatezza dell'intervento, sia sempre la medesima. Il ritorno definitivo in patria della [...] comporterebbe, pertanto, un serio rischio per le sue condizioni di salute;

- sussiste altresì il requisito della urgenza. Dalla documentazione in atti è infatti emerso che la [...] deve sottoporsi a controlli ogni 20-30 giorni. La gravità delle conseguenze, valutate in base allo stato di avanzamento delle cure praticate, non consentono alla medesima di sottrarsi a tali controlli, né la frequenza degli stessi permetterebbe un successivo ritorno in patria per poi ritornare in Italia per le visite di controllo, previo rilascio del visto e del permesso ex art. 36 d.lgs. 286/98;

- tale elemento sussiste anche considerando che, in caso di rimpatrio della ricorrente, la continuità della terapia prescritta sarebbe pregiudicata dalle oggettive difficoltà nella traduzione di referti medici in rumeno; difficoltà dovute non certo alla indubbia preparazione di questi ultimi ed alla altrettanto indubbia efficienza delle strutture amministrative rumene, bensì riconducibile alla oggettiva complessità nel predisporre traduzioni di numerosi documenti medici afferenti ad una situazione di una certa complessità in un tempo breve (la [...] necessita di controlli ogni 20-30 giorni);

- sussistono pertanto tutte le condizioni per la non espellibilità della [...] stante la necessità, per gravi motivi di salute, di garantire alla medesima le essenziali e urgenti cure mediche, riconducibili ad un percorso terapeutico in corso, nel territorio italiano.

Ciò premesso, il decreto del prefetto della provincia di Bologna emesso in data 21.4.2005 e notificato in pari data viene annullato in quanto emesso nei confronti di persona non espellibile per gravi ragioni di salute ai sensi dell'art. 32 Cost. e del combinato disposto degli artt. 35 co. 3 d.lgs. 286/98 e 43 d.p.r. 394/99. Nulla per le spese.

P.Q.M.

il giudice di pace di Bologna, nel procedimento avente N.R.G. 389/2005 promosso ex art. 13 co. 8 T.U. dalla [...] avverso il decreto del prefetto della provincia di Bologna emesso in data 21.4.2005 e notificato in pari data così decide: in accoglimento del ricorso, annulla il decreto opposto; nulla per le spese di giudizio.