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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Giudice di pace di Pordenone, decreto dell'1 marzo 2005

 
est. Benincampi
 

Nel procedimento n. 14/04 reg. convalide, promosso da Bodorin Gica contro il prefetto di Pordenone - questore di Pordenone, in punto: declaratoria di nullità del decreto di espulsione dd. 6.12.2004; annullamento dell'ordine ex art. 14, comma 5 bis, d.lgs. 286/98 del 6.12.2004.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 23.12.2004 la cittadina rumena Bodorin Gica, per mezzo del proprio difensore fiduciario, proponeva opposizione avverso il decreto di espulsione del 6.12.2004 del prefetto di Pordenone, nonché contro il coevo ordine del questore di Pordenone di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni, ex art. 14, comma 5 bis, d.lgs. 25.7.1998, n. 286, entrambi notificatile in data 6.12.2004, provvedimenti emanati sul presupposto che ella si fosse trattenuta nel territorio dello Stato fin dal 16.9.2004, senza aver mai chiesto il permesso di soggiorno.

La ricorrente contestava la veridicità di detto asserto, esponendo: che era uscita dalla Romania il 16.9.2004, aveva attraversato l'Ungheria ed era entrata nel territorio Schengen il 17.9.2004 dalla frontiera austriaca; che non le occorreva perciò il visto d'ingresso, non previsto dal Regolamento CE n. 539/2001 del 15.3.2001 per i cittadini rumeni che intendano permanere a scopo di turismo entro i novanta giorni; che si era effettivamente fermata in Austria, presso conoscenti, per oltre due mesi, facendo poi ingresso in Italia dal valico di Tarvisio in data 1.12.2004, per visitare le nostre principali città; che, in mancanza della frontiera, non le era stato apposto il timbro d'ingresso nel territorio italiano; che, giunta alla stazione ferroviaria di Pordenone, era stata accolta da un'amica d'infanzia, che l'aveva ospitata per la notte; che, al momento dell'espulsione, si trovava ancora nei termini (otto giorni lavorativi) per chiedere il permesso di soggiorno per motivi turistici; che, sulla base del timbro d'ingresso in Austria del 16.9.2004, non poteva ritenersi provato che fosse entrata in Italia lo stesso dì; che, in assenza di ferrea dimostrazione della presenza della straniera oltre gli otto giorni lavorativi, l'adozione dell'espulsione per dieci anni appare iniqua ed illegittima; che il timbro 16.9.2004, cui faceva riferimento il decreto prefettizio, era quello d'ingresso in Ungheria ed a nulla rilevava ai fini dell'entrata nell'area Schengen. Chiedeva pertanto la declaratoria di nullità del decreto del prefetto e l'annullamento o la revoca dell'ordine del questore, previa sospensione degli stessi. Instava, inoltre, per l'ammissione al gratuito patrocinio e per la liquidazione delle competenze spettanti all'avvocato.

Il giudice di pace adito con decreto depositato in data 24.12.2004 sospendeva il decreto d'espulsione, fissava per la comparizione delle parti avanti a sé l'udienza del 18.1.2005 ed ordinava alle autorità interessate di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza medesima, copia della documentazione afferente ai provvedimenti rispettivamente impugnati. Autorizzava altresì la notificazione a mezzo telefax del ricorso e del decreto, incombente cui la cancelleria adempiva lo stesso dì.

La questura dimetteva l'11.1.2005 la documentazione de qua, inoltrando altresì via fax, la mattina prima dell'udienza, prima della celebrazione della stessa, memoria del dirigente dell'Ufficio immigrazione, formalmente incaricato di rappresentare e difendere la P.A..

Osservava il predetto dirigente: che la Bodorin Gica, titolare di valido passaporto rumeno, era stata invitata dalla polstrada di Spilimbergo a presentarsi negli uffici della questura di Pordenone per il 6.12.2004, in quanto sprovvista del permesso di soggiorno; che, nel frangente, la straniera dichiarava di essere entrata in Italia il 16.9.2004 e di non aver mai chiesto il permesso di soggiorno per motivi turistici; che il decreto d'espulsione era stato quindi emesso il 6.12.2004, in applicazione dell'art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/98, per essersi la cittadina rumena trattenuta nel territorio statale senza aver mai domandato il permesso di soggiorno nel termine prescritto; che il questore, il medesimo giorno, non potendo dare esecuzione immediata all'espulsione per indisponibilità d'idoneo vettore od altro mezzo di trasporto né disporre l'accompagnamento presso un Centro d'assistenza temporanea, aveva ordinato alla Bodorin di lasciare il territorio nazionale ai sensi dell'art. 14, comma 5 bis, d.lgs. 286/98; che la straniera non risultava aver ottemperato all'ordine. In ordine ai motivi d'impugnazione evidenziava l'autorità amministrativa: la perentorietà del termine di otto giorni lavorativi per chiedere il permesso di soggiorno, previsto dall'art. 5, comma 2, d.lgs. 286/98; la sicura mancata richiesta di siffatto permesso da parte della ricorrente; l'onere a carico dello straniero di fornire la prova della legittimità del suo ingresso in Italia, come sostenuto dalla Corte di cassazione. L'autorità concludeva ribadendo la legittimità del provvedimento impugnato, sussistendone tutti i presupposti di fatto e di diritto.

All'udienza del 18.1.2005 compariva soltanto il difensore della ricorrente, che disconosceva la scrittura depositata dalla questura in data 11.1.2005 attribuita alla sig.ra Bodorin Gica e la relativa sottoscrizione, a tutti gli effetti di legge, in ispecie ex art. 214 c.p.c., produceva una sentenza del tribunale di Livorno e replicava alla memoria avversaria. Il giudice di pace, rilevato che era stato disconosciuta una scrittura prodotta dalla questura e che, stante l'assenza all'udienza dell'autorità, non le era possibile decidere se proporre o no l'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., rinviava il processo all'1.3.2005, mandando alla cancelleria di notificare il verbale alla prefettura ed alla questura. Esperito tale incombente, all'udienza dell'1.3.2005 presenziavano il legale della ricorrente e l'ispettore Pitton in rappresentanza della prefettura, che deducevano a verbale, insistendo infine rispettivamente per l'accoglimento e per la reiezione del ricorso.

Motivi della decisione

Preso atto della documentazione prodotta dall'opponente, in particolare della sentenza n. 1122 del 15.10.2004 del tribunale di Livorno, il quale si è pronunziato per l'inapplicabilità del Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25.7.1998, n. 286) ai cittadini dei Paesi il cui ingresso nell'U.E. sia già fissato a data certa, come la Romania, necessita in primo luogo risolvere tale questione, attesa la sua rilevanza nel caso di specie, dal momento che la sig.ra Bodorin è di nazionalità rumena. In proposito, costituisce fatto notorio che per Romania e Bulgaria, le quali hanno da tempo avanzato la richiesta d'entrare a far parte dell'Unione europea, sia già stato approvato dal Consiglio europeo di Copenaghen, il 13.12.2002, il calendario d'adesione, ove si stabilisce l'anno 2007 per manifestare il loro consenso all'ingresso nell'U.E.. Proprio per questo, tuttavia, Romania e Bulgaria non possono già essere considerati Paesi dell'U.E.; la necessità che tali Stati esprimano formalmente la volontà di aderire all'Unione conferma come non ne siano ancora membri effettivi e che, qualora non adottino espressamente tale positiva risoluzione, neppure in futuro lo diventeranno. Esemplificativo in proposito si appalesa il caso della Norvegia, la quale, pur essendole stata consentita dal Consiglio Europeo nel 1994 l'adesione all'U.E., non vi entrò a causa dell'esito negativo del referendum indetto sul punto, mentre Austria, Finlandia e Svezia, cui era stata attribuita la medesima facoltà, ne fruirono, cosicché dall'1.1.1995 fanno parte dell'Unione. In definitiva, soltanto con la rituale adesione, da estrinsecare per il 2007, ma al momento insussistente, Romania e Bulgaria, Paesi candidati all'ingresso nell'U.E., potranno diventarne componenti a tutti gli effetti. Ne deriva che i cittadini rumeni non siano al momento parificati a quelli comunitari; essi, pertanto, sono tenuti al rispetto della normativa ordinaria in tema d'immigrazione, fatta eccezione, naturalmente, per le deroghe previste da accordi particolari, come il Regolamento CE n. 539/2001 del 15.3.2001, che li esenta dall'obbligo del visto d'ingresso nei Paesi dell'area Schengen, se vi si rechino per motivi di turismo e vi permangano entro il limite dei novanta giorni.

In secondo luogo, occorre allora appurare se la sig.ra Bodorin Gica si sia effettivamente trattenuta in Italia oltre il tempo stabilito dall'art. 5, comma 2, d.lgs. 286/98, senza aver richiesto il permesso di soggiorno prescritto dalla medesima disposizione. E' assodato, in quanto riconosciuto dalla stessa opponente nel ricorso, che siffatto permesso non sia stato da lei domandato al questore competente. Resta però da vedere se per la sig.ra Bodorin il termine di otto giorni lavorativi, fissato dalla succitata norma, fosse o no scaduto il 6.12.2004, all'atto dell'emissione del decreto d'espulsione. Un primo dato obiettivo apprezzabile in merito consiste nell'ingresso della ricorrente in Austria, avvenuto in data 17.9.2004, come risulta dalla stampigliatura apposta sulla pagina 22 del suo passaporto, laddove è impressa la "A", identificativa del Paese - appunto l'Austria - rilasciante il timbro d'entrata (cfr. allegato n. 3 dell'opponente e documento n. 3 della questura). Ciò permette di affermare la legittimità dell'introduzione della ricorrente nell'area Schengen, stante la peculiare disciplina dettata dal Regolamento CE 539/01, sopra menzionato. Il secondo fatto certo è rappresentato dal giorno in cui la sig.ra Bodorin è stata individuata dalla polstrada di Spilimbergo nel territorio dello Stato, ovverosia il 3.12.2004, essendo un tanto attestato nelle premesse del decreto d'espulsione ed in sostanza asseverato dalla opponente, che ha sostenuto nel ricorso di aver attraversato il valico di Tarvisio in data 1.12.2004. L'ultimo elemento cronologicamente sicuro è dato, ovviamente, dal dì d'emissione del provvedimento di espulsione, ossia il 6.12.2004. Ora, è evidente che se la sig.ra Bodorin fosse effettivamente entrata in Italia l'1.12.2004, come da lei addotto, l'espulsione risulterebbe illegittima, non essendo ancora decorso il termine di cui all'art. 5, cpv., d.lgs. 286/98 per chiedere il permesso di soggiorno. Sta di fatto che tale data non ha trovato compiuta dimostrazione nel corso di questo processo: da un lato, infatti, i dati obiettivi poc'anzi delineati non la confermano, poiché dai medesimi si evince soltanto che la ricorrente potrebbe essere arrivata in Italia in un qualsiasi giorno compreso tra il 17 settembre ed il 3 dicembre 2004; dall'altro la dichiarazione assuntamente rilasciata dalla sig.ra Enache Tudorita (all. n. 4 dell'opponente) non integra una fonte idonea ai fini probatori, non essendo stata neppure certificata l'autenticità della sottoscrizione, né, comunque, pare decisiva sotto il profilo contenutistico. A tale ultimo proposito, invero, devesi sottolineare che la dichiarante si limita a riportare che l'amica Bodorin Gica le riferì di essere giunta in Italia l'1.12.2004 e che la prelevò alla stazione ferroviaria di Pordenone, sicché non risultano accertati, alla luce di siffatta deposizione, il giorno ed il luogo in cui materialmente l'opponente entrò in Italia, ben potendo essere stato il primo antecedente all'1.12.2004, il secondo diverso da Tarvisio, visto che la stazione di Pordenone è toccata da più linee ferroviarie non passanti per la suddetta località carnica. Ciò posto, va rilevato come, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, ai fini della verifica della decorrenza del termine per la richiesta del titolo di soggiorno, ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 13, comma 2, d.lgs. 286/98, incomba sullo straniero, colto in Italia senza di esso, l'onere di provare la data d'ingresso sul territorio nazionale, la cui certificazione si ottiene mediante apposizione sul passaporto, da parte dell'autorità italiana, all'atto dell'attraversamento della frontiera, del timbro d'ingresso di cui all'art. 7, cpv., d.p.r. 31.8.1999, n. 394. Il Supremo Collegio, inoltre, ritiene che non esima dall'osservanza di tale onere l'aver conseguito lo straniero il visto d'ingresso da altro Paese dell'U.E., attesa la diversità tra il diritto d'accesso all'area Schengen e la registrazione della data d'ingresso, necessaria perché da quella data ed entro otto giorni il soggetto regolarmente entrato possa chiedere il titolo di soggiorno (vedansi Cass., sez. I, 22.4.2004, n. 7668 e le altre sentenze in questa richiamate). Nel caso di specie, dunque, la sig.ra Bodorin, che pur poteva regolarmente entrare in Italia senza il visto d'ingresso, egualmente doveva procurare di farsi timbrare il passaporto dall'autorità di polizia italiana, spettando in ogni caso a lei fornire la prova del dì del suo arrivo nello Stato. Anche ad ammettere che la sig.ra Bodorin sia effettivamente giunta in Italia da Tarvisio, nessun giuridico rilievo riveste l'assenza del tradizionale blocco di frontiera, eliminato proprio in virtù degli accordi comunitari, essendo notoriamente presente, presso la locale stazione ferroviaria, come puntualmente evidenziato dall'autorità all'udienza dell'1.3.2005, un posto polfer disponibile per l'apposizione del timbro de quo. La ricorrente, in ultima analisi, avrebbe potuto rivolgersi all'uopo alla polfer della stazione di Pordenone, ove asserisce d'essere scesa provenendo dall'Austria.

In definitiva, avendo l'opponente mancato all'onus probandi relativo alla data precisa del suo ingresso nel territorio nazionale, il decreto d'espulsione deve considerarsi legittimo, in quanto adottato sull'obiettivo presupposto dell'omessa richiesta del permesso di soggiorno da parte della sig.ra Bodorin Gica nel termine prescritto, in ottemperanza dunque al disposto dell'art. 13, comma 2, d.lgs. 286/98. L'opposizione andrà pertanto rigettata in parte qua.

In relazione all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale, emesso ai sensi dell'art. 14, comma 5 bis, d.lgs. 286/98, oggetto dell'impugnazione che qui occupa, devesi evidenziare che lo stesso non appare soggetto a gravame avanti all'a.g.o., bensì alle ordinarie impugnative previste per gli atti amministrativi, in via sia gerarchica sia giurisdizionale. Il legislatore, invero, non ha dettato alcuna norma che preveda il ricorso al giudice ordinario avverso il provvedimento de quo, contrariamente a quanto disposto in merito al decreto di espulsione del prefetto dall'art. 13, comma 8, d.lgs. 286/98. Né il d.l. 241/04 né la relativa legge di conversione (l. 12.11.2004, n. 271) hanno peraltro minimamente modificato il testo del comma 5 bis dell'art. 14 d.lgs. 286/98, il quale mantiene dunque la formulazione originaria, stabilita dall'art. 13, comma 1, lett. b), l. 30.7.2002, n. 189.

Lo stesso tribunale di Pordenone, pronunziatosi recentemente sulla medesima questione, ha rilevato il difetto di giurisdizione sul punto (cfr. decreto 8.6.2004 dott.ssa Zoso). Questo giudice, sulla base di quanto testé precisato, ritiene dunque di condividere siffatta decisione, cui s'è peraltro da tempo uniformata la giurisprudenza di questo stesso Ufficio.

La natura della controversia e la particolare tipologia delle questioni trattate costituiscono motivi atti a giustificare l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

La ricorrente ha domandato l'ammissione al gratuito patrocinio, ex art. 142 d.p.r. 30.5.2002, n. 115, nonché la liquidazione degli onorari e delle spese del difensore, ai sensi dell'art. 82 d.p.r. 115/02. La domanda va accolta, prescrivendo l'art. 13, comma 8, d.lgs. 286/98, l'automatica ammissione dello straniero opponente al patrocinio a spese dello Stato, così prescindendo da qualsivoglia previa delibazione sulle condizioni patrimoniali dell'istante. Preso infine atto della richiesta di liquidazione forfetaria avanzata dal legale della sig.ra Bodorin all'udienza dell'1.3.2005, pare equo liquidare al difensore, in considerazione dell'impegno e della durata del processo, l'importo di € 500,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

il giudice di pace di Pordenone, avv. Francesco Benincampi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione od istanza, così statuisce:

1) Visto l'art. 13, comma 8, d.lgs. 286/98, rigetta il ricorso proposto dalla sig.ra Bodorin Gica contro il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal prefetto di Pordenone in data 6.12.2004. 2) Visto l'art. 37 c.p.c., dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in merito all'impugnazione proposta contro l'ordine ex art. 14, comma 5 bis, d.lgs. 286/98, adottato in data 6.12.2004 dal questore di Pordenone nei riguardi della sig.ra Bodorin Gica. 3) Compensa per intero le spese di lite. [...].