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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Venezia, decreto del 27 luglio 2005

 
est. Corder
 

Il giudice, sciogliendo la riserva esaminati gli atti e i documenti, osserva quanto segue.

La domanda cautelare deve essere accolta atteso che, ad un sommario esame, la posizione soggettiva di [...] appare tutelabile con riferimento all'art. 1 della Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati. Il ricorrente, espone di essere cittadino camerunese appartenente alla minoranza anglofona del Paese; di essere attivista politico del "Southern Cameroons National council" e sostenitore delle rivendicazioni della minoranza di lingua inglese; di avere organizzato nel marzo del 1997 una manifestazione a Kumbo, North Weat Province, conclusasi con arresti di massa degli attivisti del SCNC; di essere stato arrestato, trattenuto e sottoposto a torture per la sua appartenenza politica; di essere fuggito per tali ragioni dal suo Paese nell'agosto del 2002; di essere attualmente trattenuto nel CTP dì Modena. Tali circostanze, così come sommariamente esposte hanno trovato riscontro documentale. Il ricorrente ha infatti prodotto copia del certificato medico redatto dal dott. [...], ufficiale medico di Buea, nel quale si legge che egli è stato ricoverato nell'ospedale della città proprio il 22.4.1997 con lacerazioni sulla schiena e sulle natiche nonché copia del mandato di cattura del 25.4.1997 per il reato di "riunione illegale". Ha inoltre prodotto la fotocopia della tessera n. 09276 attestante la sua appartenenza al "Southern Cameroone National Concil" fin dal 19.5.1997. Tali circostanze, lette alla luce della attuale situazione socio politica camerunese per come descritta dal rapporto di Amnesty International - ove si dà conto peraltro della uccisione di Patrick Mbuwe, ex segretario dal SCNC, per mano delle forze di sicurezza e dei lunghi periodi di detenzione cui sono a tutt'oggi costretti proprio gli attivisti del SCNC in attesa di giudizio - appaiono sufficienti ad integrare quella situazione persecutoria di gravità tale da imporre una scelta così importante per la vita quale quella di abbandonare il proprio Paese e di non volervi più fare ritorno in relazione ad un "ben fondato" timore di subire persecuzioni personali e dirette per motivi politici.

Appare integrato anche il requisito del periculum, atteso che, a seguito del rigetto dell'istanza amministrativa. diretta al riconoscimento dello status di rifugiato. La questura di Treviso non ha rinnovato il permesso di soggiorno rilasciato al ricorrente per "richiesta di asilo". Pertanto attualmente egli soggiorna in territorio nazionale in situazione di irregolarità con conseguente concreto rischio di espulsione coattiva tale da far derivare un pericolo grave ed imminente per la sua persona.

Va pertanto riconosciuto in via d'urgenza il diritto di rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del giudizio di merito relativo all'accertamento del diritto al riconoscimento dello status di rifugiato ex art. 1 Convenzione di Ginevra 1951. Va di conseguenza riconosciuto anche il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno finalizzato ad un utile inserimento, nelle more del giudizio di merito, nel tessuto sociale e lavorativo.

Va ora affrontata la questione relativa ai provvedimenti di espulsione poiché il ricorrente chiede che questo giudice ne dichiari l'inefficacia. Sul punto si osserva che dall'accoglimento della domanda cautelare nei termini appena esposti consegue che le espulsioni di cui il ricorrente è destinatario divengono non eseguibili fino all'esito dell'instaurando giudizio di merito stante il disposto dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4.11.1950 (v. sent. Cruz Varas c. Svezia. 20.3.991, serie A n. 201; Vilvarajah c. Regno Unito, 30.10.1991, serie A n. 215) e dell'art. 19, co. 1 d.lgs. 286/98.

Va pertanto dichiarata la carenza di interesse del ricorrente ad una pronuncia sul punto.

P.Q.M.

accoglie la domanda nei termini di cui in motivazione; concede termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per l'instaurazione del giudizio di merito; [...].