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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Palermo, decreto del 18 marzo 2005

 
R.G. 15465/04
 

Il giudice, a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 15.3.2005;

rilevato che [...] ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c., nel corso del giudizio di merito diretto ad accertare il proprio status di rifugiato, per ottenere un permesso di soggiorno fino alla definizione del giudizio di merito; rilevato che il ricorrente deduceva di essere cittadino sudanese e di avere chiesto alla Commissione centrale il riconoscimento dello status di rifugiato, e che tale richiesta era stata rigettata in assenza di argomentazioni che potessero far ritenere la possibilità di andare incontro a persecuzioni in caso di ritorno a casa (cfr. provvedimento di rigetto agli atti);

rilevato che il ricorrente deduceva di essere in una situazione di pericolo stante la propria scelta di abbandonare l'esercito regolare sudanese nel momento in cui é stato dato l'ordine di convogliare fuori dal villaggio un gruppo di inermi civili, evidenziando altresì la situazione di guerra civile esistente in Sudan;

rilevato che presupposti del provvedimento ex art. 700 sono il "fumus boni juris" ed il "periculum in mora";

rilevato che sotto il profilo del "fumus", attinente ad una valutazione sommaria della fondatezza della domanda di merito, si deve osservare in via preliminare come la qualifica di rifugiato politico ai sensi della Convenzione di Ginevra del 29.7.1951 costituisce, come quella di avente diritto all'asilo - dalla quale si distingue perché richiede quale fattore determinante un fondato timore di essere perseguitato, cioè un requisito non richiesto dall'art. 10, comma 3, Cost. - una figura giuridica riconducibile alla categoria degli status e dei diritti soggettivi, con la conseguenza che tutti i provvedimenti assunti dai competenti organi in materia hanno natura meramente dichiarativa e non costitutiva, e le controversie riguardanti il riconoscimento della posizione di rifugiato (così come quelle sul riconoscimento del diritto di asilo) rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, una volta espressamente abrogato dall'art. 46, l. n. 40 del 1998, l'art. 5 d.l. n. 416 del 1989, conv. con modificazioni dalla l. n. 39 del 1990 (abrogazione confermata dall'art. 47 del Testo unico d.lgs. n. 286 del 1998), che attribuiva al giudice amministrativo la competenza per l'impugnazione del provvedimento di diniego dello status di rifugiato (Cass. S.U. n. 907/1999);

rilevato pertanto che la qualificazione della posizione soggettiva in termini di diritto soggettivo comporta che il giudizio segua il rito ordinario e non quello dei procedimenti in camera di consiglio, con tutte le conseguenze sotto il profilo dei poteri cautelari di questo giudice;

rilevato che lo status di rifugiato politico trova la propria regolamentazione nella Convenzione di Ginevra del 28.7.1954, ratificata in Italia con l. n. 722/1954, a tenore della quale deve essere riconosciuto a chiunque, nel giustificato timore di essere perseguitato per motivi razziali, religiosi, di cittadinanza, di appartenenza a determinati gruppi sociali o politici, si trova al di fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza, risultando necessaria l'esistenza di un pericolo da provare quanto meno in via indiziaria;

rilevato che é notoria la violazione continua dei diritti civili in Sudan, come risulta dal rapporto annuale di Amnesty International agli atti;

rilevato che é stato prodotto certificato rilasciato dal servizio di medicina delle migrazioni dell'azienda ospedaliera universitaria, dal quale risultano nel ricorrente delle alterazioni cutanee che in base al dato amnestico e in base all'area di provenienza sarebbero da ricondurre all'esito di lesione di arma da fuoco in corso di guerra, presentando a livello della faccia anteriore della gamba destra una lesione cicatriziale di forma circolare di diametro di circa 8 cm sottolivellata rispetto ai piani circostanti;

rilevato che alla luce della situazione interna del Sudan, della plausibile prospettazione dei fatti dedotta dal ricorrente, unita alla certificazione medica attinente le lesioni da arma da fuoco, si può affermare, quanto meno in via indiziaria, che vi sia un concreto pericolo che il ricorrente possa subire delle persecuzioni tornato nel Paese di origine, sussistendo pertanto il presupposto del fumus;

ritenuto che sussiste anche il presupposto del periculum in mora, tenuto conto che, in caso di omissione di un intervento adeguato, il ricorrente rischierebbe, nelle more del giudizio di merito, a seguito del diniego dello status in oggetto da parte della Commissione nazionale per il riconoscimento dello status di rifugiato, di essere rimpatriato, e che tale rimpatrio metterebbe a repentaglio la sua vita o quantomeno la sua integrità psico-fisica;

ritenuto che ai sensi dell'art. 5 co. 6 d.lgs. 286/1998, il permesso di soggiorno non può essere rifiutato o revocato qualora ricorrano seri motivi, anche di carattere umanitario;

rilevato che, ai sensi dell'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1954 (ratificata dall'Italia con l. 722/1954) non può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero può essere oggetto di persecuzioni;

ritenuto che misura adeguata a garantire la tutela della posizione del ricorrente, nelle more di un eventuale giudizio di merito, é costituita dal rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo (o dal rinnovo del permesso di soggiorno già goduto) durante la pendenza del giudizio di merito nonché dalla sospensione di ogni atto o provvedimento consequenziale al mancato riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno;

rilevato che la regolamentazione delle spese é demandata al giudizio di merito;

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso, dichiara che [...], nato in Sudan, il [...], ha diritto al permesso di soggiorno temporaneo (o al rinnovo del permesso di soggiorno già goduto) fino alla definizione del procedimento di merito; dispone inoltre la sospensione di ogni atto o provvedimento consequenziale al mancato riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno. [...].