ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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21.11.2008

Richiedenti asilo e protezione internazionale contro il refoulement

 
La Corte europea dei diritti dell'Uomo di Strasburgo, con un provvedimento d'urgenza ex art. 39 del Regolamento della Corte, ordina allo Stato italiano la sospensione del trasferimento in Grecia di un richiedente asilo afghano.
 
 
Il provvedimento era stato adottato ai sensi del Regolamento Dublino. I legali del richiedente asilo avevano sostenuto che il trasferimento in Grecia avrebbe determinato un rischio di "refoulement" a causa delle scarse garanzie e standard offerte dalle procedure d'asilo e di protezione internzionale in Grecia. Il resoconto del caso.
Con provvedimento della Unità Dublino-Ministero dell'Interno dell' 11.10.2008 notificato tramite la Questura di Trento in data 11.11.2008, l'Unità Dublino indicava la Grecia come Stato membro competente per la domanda di asilo del richiedente asilo M. ai sensi del comma 1 dell'art.10 Regolamento CE 343/2003.
Dopo avere ricevuto la documentazione dalla Questura di Trento sulla domanda di asilo presentata dal richiedente asilo afgano M. in data 17 giugno 2008 l'Unità Dublino aveva infatti riscontrato in EURODAC una segnalazione delle impronte digitali effettuata dallo Stato greco e procedeva in data 23 settembre 2008 ad inoltrare istanza per presa a carico del richiedente asilo alla Grecia, ai sensi dell'art. 10 e 18 del citato Regolamento CE 343/2003.
In data 10 ottobre 2008 l'Unità Dublino, non rispettando i termini di un mese o due mesi previsti dai commi 6 e 7 dell' art. 18 Regolamento CE 34372003, con provvedimento notificato al richiedente asilo l'11 novembre 2008 decideva per l'implicita accettazione da parte della Grecia e per il successivo trasferimento verso tale Stato membro il 19 novembre 2008 attraverso la frontiera di Milano Malpensa con provvedimento che veniva notificato il 18 novembre 2008 al richiedente asilo M. Non potendo esperire i rimedi interni e in virtù della copiosa documentazione comprovante le gravi violazioni da parte dello stato greco nei confronti dei richiedenti asilo, in particolare dei richiedenti asilo afgani (si rimanda fra tutti a http://www.proasyl.de/fileadmin/proasyl/fm_redakteure/Englisch/Griechenlandbericht_Engl.pdf ;) attraverso il proprio avvocato il richiedente asilo M presentava il 18 novembre 2008 immediata istanza alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ex articolo 39 CEDU (Request for interim measures). La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Seconda Sezione il 18 novembre stesso intimava ai sensi dell'articolo 39 CEDU per la possibile violazione dell'art. 34 CEDU allo Stato italiano di sospendere l'espulsione del cittadino afgano M verso la Grecia fino al 10 dicembre 2008 (CEDH-LF2.2R, EDA/cbo, Requete n°55240/08, M. c. Italie). Nella sua motivazione la Corte fa riferimento alla propria decisione nel caso Mamatkulov et Askarov c. Turquie (requete n 46827/99 et 46951/99) paragrafi 128 e 129 e dispositivo numero 5.

A cura della Dott.ssa Claudia Pretto, socia ASGI, Trento.


La lettera della Corte europea dei diritti dell'Uomo con la quale si comunica la richiesta di sospesione del trasferimento del richiedente asilo
 
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