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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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25.01.2013

Tribunale di Venezia: I lungosoggiornanti hanno diritto all’assegno INPS per nuclei familiari numerosi

 
Ha efficacia diretta la clausola di parità di trattamento contenuta nella direttiva europea 109/2003.
 
Tribunale di Venezia, sez. lavoro, ordinanza 24 gennaio 2013 (116.36 KB)
 

Il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia, con  ordinanza depositata il 24 gennaio,  ha riconosciuto ad un  cittadino  straniero di Paese terzo non membro dell’UE, titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, il diritto a percepire l’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori, previsto dall’art. 65 della legge n. 448/98 e successive modifiche, con questo accogliendo il ricorso anti-discriminazione avverso il diniego  opposto dall’INPS e dal Comune di Mira che avevano rigettato l’istanza per mancanza del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria.

Il giudice del lavoro di Venezia ha così affermato  la titolarità dei cittadini di Paesi terzi lungo soggiornanti in Italia del diritto a  beneficiare dell’assegno INPS in virtù della clausola di parità di trattamento con i cittadini nazionali in materia di prestazioni sociali e di  assistenza sociale contenuta nell’art. 11 c. 1 e 4 della direttiva europea n. 2003/109/CE. Il giudice del lavoro di Venezia ha fatto  presente che il legislatore italiano in sede di recepimento della direttiva n. 109/2003 non si è avvalso della deroga al principio di parità di trattamento prevista dalla direttiva europea con riferimento alle prestazioni sociali di natura ‘non essenziale’, né potrebbe intendersi che tale deroga possa fondarsi implicitamente  sull’ambiguo inciso “salvo diversamente disposto” contenuto  nell’art. 9 comma 12, lett. c) del d.lgs. n. 286/98, introdotto con il d.lgs. n. 3/2007 di recepimento della direttiva n. 109/2003/CE (Il lungo soggiornante può “usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale…salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l’effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale”). Secondo il giudice del lavoro di Venezia, infatti, la normativa interna deve essere interpretata ermeneuticamente nel contesto complessivo della normativa comunitaria, nonchè  dell’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, della Convenzione OIL n. 143/1975, e della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo. Il complesso di tali norme, di fonte comunitaria, europea ed internazionale evidenzia  la pervasività del principio di parità di trattamento, con conseguente necessità di disapplicazione della norma interna incompatibile con quella comunitaria

Il giudice del lavoro,  ha dunque condannato Comune di Mira e INPS a corrispondere  ai ricorrenti l’assegno richiesto, nonché al pagamento delle spese legali.

La pronuncia del Tribunale di Venezia è l’ultima di una serie di decisioni giudiziarie che hanno dichiarato la natura discriminatoria dei comportamenti dei Comuni italiani e dell’INPS di non voler riconoscere ai lungo soggiornanti la titolarità del diritto a percepire l’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi  (Per un breve richiamo alla giurisprudenza, si veda in proposito al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2434&l=it ).

Recentemente sull’argomento è intervento pure l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). interviene sulla vicenda dell’accesso dei cittadini di Paesi terzi lungo soggiornanti all’assegno INPS a favore dei nuclei familiari numerosi. Con una lettera inviata dal  suo presidente, Graziano Delrio, al sottosegretario Maria Cecilia Guerra, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ha chiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di fare chiarezza. La lettera richiede al Governo  “l'emanazione di una specifica direttiva del ministero che possa dare espressamente agli Enti locali l'indicazione sulla concessione dell'assegno familiare anche ai cittadini non comunitari 'soggiornanti di lungo periodo'''.

L’assegno per i nuclei familiari numerosi è una prestazione sociale di natura economica annuale che i Comuni concedono alle famiglie che hanno almeno tre figli minori e un reddito basso e che poi viene erogato dall’INPS sulla base dell'art. 65 della l. n. 448/1998  (D.M. 21.12.2000, n. 452). La domanda per l'erogazione del beneficio deve essere presentata  al Comune di residenza da uno dei due genitori, entro il termine perentorio del 31 gennaio  dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio. I Comuni sono dunque titolari del potere concessorio del beneficio, il quale tuttavia viene successivamente erogato dall'INPS sulla base degli elenchi dei nominativi trasmessi dai Comuni. Nonostante la previsione sulla parità di trattamento contenuta nella direttiva europea 109/2003,   l’Inps e le autorità ministeriali continuando a sostenere  che questa prestazione assistenziale è riservata unicamente ai italiani e comunitari, dando dunque istruzioni ai Comuni di non concedere l’assegno ai cittadini di Paesi terzi anche se lungosoggiornanti, con questo esponendo gli enti locali a contenziosi giudiziari che poi finiscono a determinare un carico di spese legali per i Comuni soccombenti. 

Di conseguenza, di recente  si sono  moltiplicate le iniziative di singoli Comuni, i quali, per evitare di incorrere in procedimenti legali antidiscriminatori promossi da cittadini stranieri, concedono espressamente la prestazione sociale, comunicando i relativi dati all’INPS per l’erogazione. E’ il caso ad esempio del Comune di Pordenone che ha deliberato in tal senso con determina n. 19 dd. 09 gennaio scorso, ed iniziative analoghe sono state assunte da altri Comuni (Ravenna, Monfalcone,…) (in proposito si veda al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2557&l=it ) . L’ASGI sta assistendo diversi nuclei familiari stranieri nella presentazione di ricorsi anti-discriminazione avverso provvedimenti di diniego all’accesso all’assegno INPS assunti da Comuni italiani. Il 6 aprile 2011 l’ASGI ha presentato pure un esposto alla Commissione europea chiedendo l’apertura di un’indagine dell’organo europeo sulla questione al fine dell’eventuale avvio di un procedimento di infrazione del diritto UE dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Francesco Mason, del Foro di Venezia.

A cura di Walter Citti, del servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose. Progetto ASGI con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.

 
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