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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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28.05.2012

La legittimazione ad agire delle associazioni nelle cause anti-discriminazione sottoposta al contributo unificato senza possibilitą di esenzione

 
Circolare del Ministero della Giustizia interpretativa delle disposizioni di cui alle leggi n. 111 e 183/2011.
 
Circolare del Ministero della Giustizia, Dipartimento Affari di Giustizia, D.G.G.C., n. 28/2012 dd. 11.05.2012 (contributo unificato) (435.69 KB)
 

In data 11 maggio 2012, il Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia- D.G.G.C., ha emanato una circolare esplicativa (n. 28/2012) delle norme in materia di contributo unificato per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie ed in quelle individuali di lavoro e concernenti rapporti di pubblico impiego introdotte con l’art. 37 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111 e con l’art. 28 della legge n. 183 dd. 12 novembre 2011.

La circolare tra l’altro specifica che i procedimenti civili di cognizione sommaria, nei quali è stata inclusa pure l’azione giudiziaria anti-discriminazione ex art. 44 del T.U. immigrazione (D.lgs. n. 286/98) per effetto del d.lgs. n. 150/20911, sono soggetti pure al contributo unificato. Riguardo ai ricorrenti persone fisiche, le norme prevedono  l’esenzione dal contributo unificato in caso di reddito familiare annuo  inferiore a 31.884, 48 euro.

Riguardo a tutti questi procedimenti,  la circolare del Ministero della Giustizia  esclude le persone giuridiche da qualsiasi riduzione ed esenzione dal contributo unificato. Questo significa che d’ora in avanti le associazioni sindacali e quelle legittimate ad agire nelle cause anti-discriminazione di natura collettiva, ai sensi rispettivamente dell’art. 44 c. 10 e  dell’art. 5 c. 3 del d.lgs. n. 215/2003,  dovranno sempre pagare 225 euro per introdurre il giudizio in materia di discriminazione ove il valore della causa non sia determinabile e fino a 733 euro a seconda del valore della causa.

L’ASGI esprime serie perplessità e contrarietà rispetto a tale   situazione in quanto rischia con tutta evidenza di vanificare l’effettiva possibilità per le associazioni senza fine di lucro di intervenire in giudizio e promuovere l’azione giudiziaria antidiscriminazione nei casi di discriminazioni collettive, svuotando di effettivo contenuto la tutela “collettiva” offerta dalla normativa di attuazione delle direttive europee anti-discriminazione.

a cura del servizio anti-discriminazioni dell'ASGI. Progetto con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.

 

 
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