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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Giudice di pace di Savona, decreto del 6 giugno 2008

 
est. Grammatico
 

[...]. Rilevato che l'istruttoria espletata mediante l'esame della documentazione prodotta dal ricorrente, ha consentito di appurare che, per quanto attiene alla posizione del sig. [...] di etnia curda, nato a [...] (Turchia) il [...], il ricorso proposto avverso il decreto di espulsione emesso nei di lui confronti dal prefetto di Savona n. [...] in data 18.4.2008 sia pienamente fondato e meritevole di accoglimento.

Invero nella specie opera la previsione di cui all'art. 19 co. 1 d.lgs. n. 286/98 modificato dalla l. 30.7.2002 n. 189 (divieto legale alla espulsione di cittadini stranieri che possano essere oggetto di persecuzione). Infatti, i documenti prodotti dal ricorrente e versati in atti: Rapporto Amnesty International - Turchia 2006 - 2007 (doc. 4); mandato di arresto Procura generale di Araban 1.9.2005 (doc. 5); dichiarazione di appartenenza al Partito Hadep datata 10.12.2003 (doc. 6).

Confermano e supportano idoneamente le motivazioni esposte in ricorso, che qui si danno per integralmente richiamate e condivise, in punto del grave pericolo per la personale incolumità in cui potrebbe incorrere il ricorrente in caso di forzato suo rimpatrio.

Casi pressoché identici sono stati già oggetto di decisioni da parte dei giudici di merito (trib. di Gorizia ord. 9.11.2005 riguardante l'espulsione di una persona di etnia curda proveniente dalla Turchia) ove si è affermato "la difficoltà di reperire prove in senso tecnico delle dichiarazioni del ricorrente nei procedimenti del tipo di quello di specie è nota e risponde alla natura della fattispecie oggetto di giudizio, in cui sono coinvolti soggetti che si trovano lontani dalla nazione di origine e che sono spesso impossibilitati a procurarsi agevolmente la documentazione necessaria al loro stato.

In considerazione di ciò, anche i generici elementi indiziari posti a fondamento del ricorso - quale la documentazione estrapolata dal Rapporto di Amnesty International e l'avvenuto inizio del procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato nonché la notoria contrapposizione violenta e duratura tra gli appartenenti alle due maggiori etnie della Turchia - devono considerarsi idonei a costituire valido riscontro della tesi esposta in difesa". Nello stesso senso il tribunale di Firenze ord. 18.9.2002, in questa Rivista n. 2.2003, pag. 113.

Ritenuto, altresì che, sulla scorta dei fatti sopra esposti, debba essere concessa al ricorrente la possibilità di avanzare richiesta volta all'ottenimento dello status di rifugiato, richiesta che il ricorrente ha dichiarato di voler proporre e che non ha avuto materialmente il tempo di avanzare, data la tempestività del decreto di espulsione emesso (18.4.2008) a fronte del suo ingresso in Italia solo alla data del 16.4.2008. Alla luce di quanto sopra;

P.Q.M.

accoglie il ricorso proposto da [...] e per l'effetto annulla in toto il decreto di espulsione opposto n. [...] emesso in data 18.4.2008 dal prefetto della provincia di Savona, nonché tutti gli atti ad esso collegati, presupposti, antecedenti, conseguenti.