Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 8 ottobre 1999, n. 907
La qualifica di rifugiato politico, secondo le previsioni della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, che garantisce ad ogni rifugiato il libero e facile accesso ai tribunali nel territorio degli stati contraenti, con conseguente sostanziale parificazione del rifugiato al cittadino ai fini della delibazione relativa alla sussistenza della giurisdizione, costituisce come quella di avente diritto all'asilo - della quale si distingue, perché richiede, quale fattore determinante, un fondato timore di essere perseguitato, cioé un requisito che non è considerato necessario dall'art. 10, 3^ comma, Cost. - uno status, un diritto soggettivo, con la conseguenza che tutti i provvedimenti, assunti dagli organi competenti in materia, hanno natura meramente dichiarativa e non costitutiva, per cui le controversie riguardanti il riconoscimento del diritto di asilo o la posizione di rifugiato rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria (Cass., sez. un., 26.5.1997, n. 4674)