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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Torino, ordinanza del 21 novembre 2001

 
est. Dughetti
 

Il giudice, [...], sciogliendo la riserva assunta nel procedimento R.G. n. 2293/01; rilevato che parte ricorrente si duole che il permesso di soggiorno rilasciato dall'amministrazione competente, sia motivato dalla minore età e non per motivi familiari; in merito si

Osserva

a) La tesi prospettata dalla difese del ricorrente, in via principale, non appare condivisibile. Nel caso di specie il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età, lungi dal costituire una scelta discrezionale da parte della P.A. competente, chiamata a valutare compiutamente tutti i profili inerenti al minore, rappresenta per contro una decisione vincolata dalla previsione contenuta nell'art. 28 co. 1 lett. a) d.p.r. 394/99, laddove stabilisce che nel caso di divieto di espulsione il questore rilascia permesso di soggiorno per minore età.

Nel caso concreto il [...] risulta essersi introdotto in Italia senza regolare visto d'ingresso e quindi la condizione di clandestinità in cui versava ha reso pienamente applicabile il disposto di cui sopra.

Quanto al discriminato trattamento tra minori infraquattordicenni e di età compresa tra i quattordici a diciotto anni, di cui la difesa censura la contrarietà alle norme costituzionali, occorre rilevare che la disciplina prevista risponde a differenti esigenze di tutela, posto che la prima categoria di minori necessita, sotto il profilo amministrativo, di una maggiore protezione.

In definitiva attraverso il sistema delineato dalla normativa in esame il legislatore ha cercato di contemperare la tutela dei soggetti minori, diversificando gli interventi a loro favore a seconda dell'età e quindi del grado di autonomia e sviluppo, in ossequio ai principi già accolti nel nostro sistema giuridico, con l'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e quindi di un bene di rango costituzionale.

Occorre ancora rilevare che una incondizionata regolarizzazione dei minori stranieri clandestini, in un paese di forte flusso migratorio come il nostro, costituirebbe una scelta di politica legislativa contraria ai principi ispiratori della legge in vigore, che se da un lato fa proprie istanze di tutela della persona straniera, dall'altro è diretta a sfavorire e disincentivare le situazioni di clandestinità;

b) Considerazioni diverse si impongono con riguardo ai profili di illegittimità sollevati in via subordinata, sia all'impossibilità di svolgere attività lavorativa, sia circa l'impossibilità di ottenere al compimento della maggiore età la conversione del soggiorno.

Occorre in via principale rilevare che le indicazioni contenute nella circolare, pur rappresentando l'espressione di indirizzi organizzativi della PA, non hanno valore normativo e vincolante per i soggetti estranei all'amministrazione. Orbene la prima limitazione si pone al di fuori di qualsiasi previsione normativa. Invero la natura del permesso rilasciato al minore (per minore età ovvero per ragioni di famiglia) non può impedire al destinatario di godere sul territorio italiano dei medesimi diritti di qualsiasi altra persona, in primo luogo quella di svolgere attività lavorativa in conformità alla legislazione nazionale in materia di lavoro minorile; si consideri ancora che la tutela dei minori è garantita dall'art. 28 co. 3 l. 286/98 laddove richiama in merito la Convenzione dei diritti del fanciullo e, più in generale, la materia è assistita dall'art. 2 l. 286/98 sui diritti e doveri dello straniero nonché dai principi costituzionale sanciti dall'art. 10 Cost.; deve pertanto riconoscersi al minore straniero, comunque accolto nel territorio nazionale, un uguale possibilità di accedere al mondo del lavoro e dello studio, senza limiti.

Del pari censurabile appare l'impossibilità di ottenere la conversione del permesso al compimento della maggiore età. La provvisorietà dell'autorizzazione concessa, sebbene legata alla minore età del destinatario e quindi destinata a cadere al compimento dei diciotto anni, non può impedire all'interessato di chiedere alla PA competente un nuovo permesso di soggiorno. Non solo, ma ciò che appare maggiormente lesivo è che l'amministrazione abbia già implicitamente disposto l'espulsione del ricorrente, senza riservarsi la possibilità di valutare il complessivo inserimento del ricorrente, sia sotto il profilo lavorativo e di studio. Nel caso concreto, fra l'altro, il [...] risulta in Italia dal 1999, vive con il fratello presso l'alloggio adeguato e risulta frequentare un corso di alfabetizzazione e cultura italiana, situazioni che l'amministrazione è tenuta a valutare compiutamente alla scadenza del termine fissato.

Ritenuto pertanto, avuto riguardo alle conclusioni, che possono essere accolte le istanze formulate in via subordinata, dichiarando l'inefficacia del permesso di soggiorno, limitata ai profili di cui sopra.

P.Q.M.

a parziale accoglimento del ricorso nell'interesse di [...], dichiara l'inefficacia del permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Torino in data 22.3.2001, laddove stabilisce l'improrogabilità e la non validità ai fini lavorativi.