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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Caltanissetta, sentenza del 23 settembre 2003

 
est. Tona
 

Il Giudice per le indagini preliminari, dott. Giovanbattista Tona, ha pronunciato fuori udienza la seguente sentenza a norma dell'art. 129 c.p.p., nel procedimento penale nei confronti di: [...] imputato del reato di cui all'art. 588, comma 1 c.p. (rissa), in concorso con [...] e altri, nei confronti dei quali si procede separatamente. Commessa all'interno del carcere di Caltanissetta in data 30.5.2002.

Letti gli atti del procedimento in epigrafe, pervenuti con richiesta del P.M. di proroga del termine delle indagini preliminari.

Rilevato che:

- all'epoca dei fatti in contestazione l'imputato era detenuto presso il carcere di Caltanissetta;

- in seguito a segnalazione della direzione della casa circondariale egli è stato iscritto nel registro degli indagati, insieme ad altri 15 soggetti, in data 15.6.2002;

- in data 11.1.2003 il p.m. ha avanzato richiesta di proroga del termine delle indagini;

- il g.i.p ha disposto la notifica della richiesta del p.m. a tutti gli indagati e il Lamsadi non è stato reperito al domicilio eletto dopo la scarcerazione;

- in data 18.9.2003, su richiesta di questo giudice l'Ufficio immigrati della Questura di Caltanissetta ha comunicato che [...] era stato rimpatriato il 14.11.2002;

Ritenuto che:

- l'art. 13 del d.lgs. n. 286/98, come integrato e modificato dalla l. n. 189/02, disciplina l'espulsione dello straniero e al comma 3 prevede che essa è disposta dal prefetto; se lo straniero è sottoposto a procedimento penale il questore, prima di darvi esecuzione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo in presenza di specifiche esigenze processuali; emesso il nulla osta e provvedutosi all'espulsione, ai sensi del comma 3 quater, il giudice, se non è ancora stato adottato il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere;

- per il presente procedimento non è stato richiesto il nulla osta all'espulsione di Lamsadi Said Ben Mohamed;

- tuttavia egli è stato espulso quando ancora la sussistenza del procedimento era coperta dal segreto istruttorio e il questore non era a conoscenza dell'avvio delle indagini; pertanto non poteva essere inoltrata tempestiva istanza di nulla osta all'A.G. competente per questo procedimento;

- la norma di cui all'art. 13 comma 3 quater l. cit. appare ispirata dall'esigenza di evitare un procedimento penale a carico di soggetti non più reperibili sul territorio dello Stato e che non possono ritornarvi, dopo il provvedimento di espulsione, perché altrimenti commetterebbero il reato di cui all'art. 14, comma 5 quater l. cit.; rispecchia inoltre la perdita di interesse dello Stato ad esercitare la sua pretesa punitiva nei confronti di un soggetto, comunque definitivamente estromesso dal consesso sociale italiano;

- l'art. 13 comma 3 quater pertanto introduce una particolare condizione di procedibilità, relativa esclusivamente agli stranieri, che consiste nella presenza dell'indagato nel territorio; in tal senso milita anche il richiamo del comma 3 quinquies all'art. 345 c.p.p. (difetto di una condizione di procedibilità; riproponibilità dell'azione penale), laddove prevede che l'esercizio dell'azione penale non è precluso dalla sentenza di non luogo a procedere se lo straniero espulso rientra illegalmente. Si tratta di una condizione di procedibilità con rilevanza limitata alla fase delle indagini preliminari; con una scelta discrezionale che la rende ancor più atipica, ma che non ne inficia la natura, il legislatore ha ritenuto di stabilire che, dopo il provvedimento che dispone il giudizio, la situazione processuale si cristallizza e l'eventuale espulsione dello straniero (pure preceduta da nulla osta) non può più incidere sulla procedibilità dell'azione penale;

- il rinvio del comma 3 quater ai casi previsti dai commi 3, 3 bis e 3 ter stesso articolo sembra individuare come presupposto ulteriore per la sentenza di non luogo a procedere l'intervento del nullaosta dell'autorità giudiziaria all'espulsione, esplicitamente concesso da essa o meramente presunto se la stessa autorità non ha provveduto entro quindici giorni dalla richiesta; ma in considerazione della ratio della norma, questo giudice ritiene che non si possa differenziare tra le ipotesi in cui l'espulsione sia avvenuta previo nulla osta e quella in cui è stata disposta in assenza di esso, quando, come nel caso di specie, l'autorità di polizia non avrebbe potuto chiederlo perché non era a conoscenza della sussistenza del procedimento penale o perché esso non era stato ancora avviato;

- la nuova condizione di procedibilità, prevista per gli stranieri, è ricondotta dalla legge ad una situazione oggettiva (la presenza sul territorio e la mancata esecuzione dell'espulsione), e non opera solo nei casi in cui il nulla osta non potrebbe essere concesso (cioè quando si procede per i reati previsti dall'art. 407, comma 2 lett. a) c.p.p. e dall'art. 12 d.lgs. n. 286/98, quando lo straniero è sottoposto a misura cautelare in carcere, quando si vi sono inderogabili esigenze processuali connesse all'accertamento di responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati di reato connesso, e all'interesse delle persone offese);

- sicchè se il giudice sta procedendo nei confronti di stranieri già espulsi dal territorio italiano, dovrà valutare la sussistenza delle condizioni che avrebbero impedito la concessione del nulla osta, cioè di quelle condizioni in presenza delle quali lo Stato non intende rinunciare al proprio intervento repressivo; ove non le ravvisi deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere e definire il procedimento;

Considerato che:

- il reato per il quale si procede non è ricompreso né tra quelli di cui all'art. 407 secondo comma lett. a) c.p.p. né tra quelli di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286/98;

- non è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere;

- non emergono esigenze processuali inderogabili per l'accertamento di responsabilità di concorrenti; e infatti l'imputato non potrebbe fornire elementi ulteriori o più attendibili di quelli che potranno essere raccolti dagli investigatori in quanto non risultano suoi intenti collaborativi e le sue dichiarazioni (del tutto eventuali in considerazione della facoltà di non rispondere) avrebbero rilevanza meramente difensiva nei suoi stessi confronti;

- non vi sono specifici interessi di persone offese, rilevabili dagli atti;

- non è stato ancora emesso il decreto che dispone il giudizio a carico degli imputati;

- ai sensi dell'art. 13 comma 3 quater il procedimento va definito nelle forme della sentenza, anche se non è imposta l'instaurazione del contraddittorio sia in considerazione della fase procedimentale (le indagini preliminari) sia in ragione dell'impossibilità di consentire all'imputato espulso di parteciparvi ritualmente;

P.Q.M.

Visti gli artt. 129 c.p.p., 13 comma quater d.legs. n. 286/98, dichiara non luogo a procedere a carico di [...] in ordine all'imputazione ascrittagli, per essere stato lo stesso espulso dal territorio italiano.