Documento a cura dell' A.S.G.I.
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06.05.2010
 
L’autorità di polizia o quella giudiziaria devono informare la rappresentanza consolare dell’arresto dello straniero, a meno che si tratti di stranieri che chiedano o abbiano ottenuto la protezione internazionale ovvero si dichiarino contrari alla comunicazione
 
La circolare  rammenta che gli articoli 2, comma 7, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e 4 D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 stabiliscono a carico dell'autorità giudiziaria e dell'autorità di pubblica sicurezza l'obbligo di informare la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina tutte le volte in cui un cittadino straniero venga sottoposto ad un qualsiasi provvedimento in materia di libertà personale, salvi i casi di esigenze di tipo umanitario ivi previste ovvero di espressa dichiarazione contraria da parte dell'interessato.
La comunicazione non deve avere luogo nei casi  si tratti di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato o nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari (art. 2, comma 7, cit.) ovvero che ricorra pericolo di persecuzione dell'interessato o di suoi familiari per motivi di razza, sesso, lingua, religione, opinioni politiche, origine nazionale e condizioni personali o sociali (art. 4 cit.).