Il giudice amministrativo toscano e quello veneto hanno accolto la richiesta di sospensiva di alcuni provvedimenti con i quali la Questura di Pistoia aveva rigettato le dichiarazioni di emersione dal lavoro irregolare presentate da cittadini stranieri ai sensi della legge n. 102/2009, in quanto i medesimi risultavano condannati per il delitto di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale di cui all'art. 14 c. 5ter del d.lgs. n. 286/98. Secondo l'interpretazione della Prefettura di Pistoia, avallata dalla nota circolare del capo della Polizia dd. 17 marzo 2010, la condanna per tale delitto rientrerebbe tra quelle previste dagli art. 380 o 381 c.p.p, e come tale risulterebbe ostativa al provvedimento di regolarizzazione ai sensi dell'art.-1 ter c. 13 lett. c) del D.L. n. 78/09, poi convertito in L. n. 102/90.
I TAR Toscana e Veneto, sebbene nell'ambito di un procedimento cautelare e dunque nei limiti di un giudizio prima facie sulla fondatezza delle argomentazioni proposte dai ricorrenti, hanno sostenuto l'erroneità dell'interpretazione ministeriale, in quanto il delitto di cui al citato art. 14 c.5-ter, pacificamente non ricadrebbe nell'art. 380 c.p.p., ma nemmeno nell'art. 381 c.p.p., in quanto sebbene astrattamente assimilabile ad esso quanto alla pena edittale prevista, se ne discosta rispetto alla previsione codicistica dell'arresto facoltativo, mentre come è noto per espressa previsione del legislatore, in caso di inottemperanza dell'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale, è previsto l'arresto obbligatorio. Secondo i giudici amministrativi, inoltre, non corrisponderebbe a criteri di ragionevolezza l'assimilazione della fattispecie delittuosa di cui all'art. 14 c. 5-ter d.lgs. n. 286/98 a quelle di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. quali cause ostative alla regolarizzazione.
I giudici amministrativi toscano e veneto hanno dunque accolto integralmente le argomentazioni che erano state diffuse dall'ASGI, nella persona dell'Avv. Guido Savio, a commento della citata circolare ministeriale del 17 marzo 2010 che aveva inteso avallare una discutibile e a nostro avviso illegittima prassi restrittiva avviata da diverse questure italiane.
Il TAR Emilia Romagna, con la sentenza breve n. 3531/2010, depositata il 15 aprile 2010, non è entrato nel merito della questione, in quanto ha annullato il provvedimento di diniego di regolarizzazione assunto dalla Prefettura di Rimini nei confronti di un cittadino senegalese adottando una diversa motivazione. Poichè la condanna per il delitto di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale da parte dello straniero espulso era risalente al 2004 e dunque ad un periodo superiore ai cinque anni, il TAR ha considerato che doveva ritenersi automaticamente estinta per decorso del termine previsto dall'art. 445 comma 2 c.p.p. e che, di conseguenza, tale automatica estinzione doveva equipararsi alla riabilitazione, facendo venire meno ogni ipotesi di sussistenza di cause ostative alla regolarizzazione.
Nella seduta della Camera dei Deputati del 29 aprile scorso, rispondendo ad un'interpellanza presentata dall'on. Livia Turco ed altri (PD), il Sottosegretario agli Interni, Michelino Davico, ha difeso la "circolare Manganelli" dd. 17 marzo 2010.