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20.04.2010
 
Le Regioni non possono rifiutarsi di avere sul proprio territorio i CIE (centri di identificazione ed espulsione)
 
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 134 dd. 15 aprile 2010, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge della Regione Liguria n. 4/2009 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati) nella parte in cui afferma la "indisponibilità della Regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati" .

Secondo la Corte Costituzionale, i CIE (centri di identificazione ed espulsione) previsti dall'art. 14 del d.lgs. n. 286/98, così come modificato dalla legge n. 125/2008, sono strutture funzionali alla disciplina che regola il flusso migratorio dei cittadini extracomunitari nel territorio nazionale e pertanto la loro costituzione ed individuazione attiene ad aspetti  direttamente riferibili alla competenza legislativa esclusiva statuale di cui all'art. 117, secondo comma lettera b) della Costituzione. Di conseguenza, la norma regionale ligure, nel negare la possibilità di istituire nel territorio ligure i centri di identificazione ed espulsione, ha  travalicato le competenze legislative regionali.

La Corte Costituzionale ha ribadito i principi già affermati con le precedenti sentenze n. 50/2008 e  156/2006,  secondo i quali anche nella  materia dell' immigrazione le Regioni possono esercitare la propria potestà legislativa negli ambiti, come il diritto allo studio o all'assistenza sociale, attribuiti rispettivamente alla competenza concorrente o residuale. Tuttavia, quando  la materia riguarda aspetti che attengono alle politiche di programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale, sussiste una competenza esclusiva dello Stato.

La Corte costituzionale fa riferimento alla precedente sentenza n. 300/2005 relativa alla legislazione regionale dell'Emilia Romagna, e precisa che, rispetto ai centri di identificazione ed espulsione, dunque, la Regione può prevedere ed assumersi compiti di osservazione e monitoraggio, nonchè interventi rientranti nelle proprie competenze, quali l'assistenza in genere e quella sanitaria, secondo modalità che prevedano il necessario  e preventivo accordo con le rispettive Prefetture, al fine di impedire indebite intrusioni. Tuttavia, la Regione non può certo porre in essere una normativa in contrasto con quella statale che  ha istituito i CIE.