Con ordinanza n. 8 dell'11 febbraio 2010, il Sindaco del Comune di San Martino di Lupari (prov. di Padova) ha disposto che la segnalazione dell' ospitalità di un cittadino comunitario o extracomunitario sia sottoposta all'esibizione di documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dall'art. 7 del d.lgs. n. 286/98 e specificatamente il titolo di proprietà o possesso dell'alloggio ed il certificato di idoneità alloggiativa. Inoltre, con l'ordinanza viene previsto un divieto di ospitalità del cittadino straniero per un periodo superiore ai trenta giorni, se le persone coabitanti risultano in eccesso rispetto al numero delle persone previsto dal certificato di idoneità dell'alloggio, con l'applicazione di una sanzione amministrativa in caso di trasgressione.
L'ASGI ritiene che la suddetta ordinanza sia palesemente illegittima per straripamento dei poteri di ordinanza del Sindaco di cui all'art. 54 del T.U.E.L. in quanto in materia di sicurezza pubblica i poteri esercitabili dal Sindaco possono essere finalizzati esclusivamente all'attività di prevenzione e repressione dei reati (Corte Cost. sent. 383/2005, n. 237 e 222/2006) mentre l'eventuale prevenzione del fenomeno degli sovraffollamenti degli alloggi, indicato dal Sindaco come ragione dell'ordinanza, non rientra certo in tale casistica. Ugualmente appare palesemente arbitrario ed incostituzionale intervenire con ordinanza del Sindaco in una materia suscettibile di incidere su libertà e diritti umani fondamentali quali quelli del rispetto della vita privata e familiare e della libertà di circolazione; ambiti che ammettono limitazioni ed ingerenze solo se previste da leggi (e l'ordinanza sindacale certo non lo è) ed in conformità con precisi standard internazionali (art. 8 CEDU).
Ulteriormente, l'ASGI ritiene che l'ordinanza violi il principio di uguaglianza e di non discriminazione, in quanto viene a discriminare direttamente i cittadini stranieri nel godimento del diritto alla vita privata e di relazione qualora essi si trovino nella situazione di persona ospitata, e li discrimina indirettamente qualora essi si trovino nella posizione di persona ospitante, in quanto sebbene la disposizione comunale formalmente si rivolge a tutti gli abitanti nel territorio comunale, siano essi cittadini italiani o stranieri, è certamente suscettibile di incidere maggiormente ed in misura sproporzionata sui cittadini stranieri, perché è più probabile che siano essi a volere ospitare temporaneamente loro connazionali stranieri.
L'ASGI ha segnalato l'ordinanza all'UNAR chiedendo se intenda raccomandare al Prefetto di Padova l' esercizio dei poteri di annullamento dell'ordinanza sindacale in oggetto in base alle disposizioni del T.U.E.L.
In ogni caso, l'ASGI ha annunciato ricorso alle vie legali contro l'ordinanza.