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31.03.2010
 
Tribunale di Roma: Onere probatorio attenuato nei procedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale
 

Il Tribunale di Roma,  con la sentenza n.22246/09 dd. 29.10.2009, ha accolto il ricorso proposto da un richiedente asilo originario del Burkina Faso contro il diniego al riconoscimento della protezione internazionale deciso dalla Commissione territoriale asilo e ha proceduto al riconoscimento dello status di rifugiato politico a suo favore.

Il Tribunale di Roma ha ritenuto che le dichiarazioni riguardo alle persecuzioni subite nel paese di origine rese dal ricorrente, tanto in sede di audizione dinanzi alla Commissione territoriale asilo quanto nel ricorso, risultano dettagliate, congrue e corroborate dalla documentazione fornita. Tali evidenze non sono state smentite dalle informazioni pervenute dal Ministero degli Affari Esteri nel corso del procedimento di ricorso, che non hanno potuto  raccogliere notizie sulle manifestazioni alle quali il ricorrente avrebbe partecipato nel paese di origine, secondo il resoconto di quest'ultimo. A tale riguardo, va garantito al richiedente asilo il beneficio del dubbio in quanto nei procedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale "la prova può essere valutata con minore rigore in considerazione della obiettiva difficoltà in cui incorre chi si sia trovato precipitosamente a fuggire dal proprio paese per salvaguardare la propria incolumità"  (principio dell'onere della provata attenuato di cui all'art. 3 d.lgs. n. 251/2007).

  

Tribunale di Roma, sentenza dell'1 ottobre 2009, n. 22246 (216.55 KB)