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Corte di Cassazione, Sez. lavoro, sentenza del 4 agosto 2005, n. 16415
 
Assegno sociale - Godimento da parte di cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno - Sopravvenienza dell'art. 80, comma diciannovesimo, legge n. 388 del 2000 - Efficacia retroattiva - Esclusione - Portata della suddetta previsione normativa.
 
Cass. civ. Sez. lavoro, 04-08-2005, n. 16415 (rv. 583053), Inps c. Carbajal Segura

Qualora il cittadino straniero titolare del permesso di soggiorno goda, sulla base dell'art. 41 della legge n. 286 del 1998, dell'assegno sociale, non è di ostacolo a tale godimento il sopravvenuto art. 80, comma diciannovesimo, della legge n. 388 del 2000, che - limitando il diritto alla prestazione solo agli stranieri titolari della carta di soggiorno ed escludendo quelli in possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno - non ha carattere di interpretazione autentica della precedente normativa ed è privo di efficacia retroattiva; inoltre, la suddetta norma non autorizza di per sè la revoca del beneficio concesso, avendo il legislatore limitato la sua efficacia alle nuove prestazioni assistenziali. 

Fonti: Mass. Giur. It., 2005 CED Cassazione, 2005


Giurisprudenza conforme: Cass. civ. Sez. lavoro, 27-06-2008, n. 17663 (rv. 603670)