Il richiedente asilo ha diritto ad accedere al suo fascicolo personale relativo alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della legge n. 241/90 , in quanto è titolare di un interesse giuridicamente rilevante e sussiste un nesso strumentale tra tale interesse e la documentazione richiesta. Di conseguenza, sussistono i presupposi per l'accesso documentale di cui all'art. 25 della legge n. 241/90. I limiti all'accesso nell'ipotesi di documenti coperti da segreto di stato o contenenti dati sensibili, di cui all'art. 24 l. 241/90, non essendo stati dedotti dall'Amministrazione, sono dunque ininfluenti ed il silenzio-rifiuto ad un'istanza di accesso alla documentazione deve ritenersi dunque illegittimo. Il TAR dunque può ordinare il Ministero dell'Interno e la Commissione asilo a consentire al ricorrente l'accesso al fascicolo personale.
Questo è il contenuto della sentenza del TAR Lazio n. 3202 del 1 marzo 2010.
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