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12.03.2010
 
TAR Lazio: il richiedente asilo ha diritto di accedere al fascicolo personale presso la Commissione asilo
 

Il richiedente asilo  ha diritto ad accedere al suo fascicolo personale relativo alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della legge n. 241/90 , in quanto è titolare  di un interesse giuridicamente rilevante  e sussiste un nesso strumentale tra tale interesse e la documentazione richiesta. Di conseguenza, sussistono i presupposi per l'accesso documentale di cui all'art. 25 della legge n. 241/90. I limiti all'accesso nell'ipotesi di documenti coperti da segreto di stato o contenenti dati sensibili, di cui all'art. 24 l. 241/90, non essendo stati dedotti dall'Amministrazione, sono dunque ininfluenti ed il silenzio-rifiuto ad un'istanza di accesso alla documentazione deve ritenersi dunque illegittimo. Il TAR dunque può ordinare il Ministero dell'Interno e la Commissione asilo a consentire al ricorrente  l'accesso al fascicolo personale.
Questo è il contenuto della sentenza del TAR Lazio n. 3202 del 1 marzo 2010.

La parte di interesse della sentenza è reperibile sul sito:
http://www.deaweb.org/semplice.notizie.focus.php?id=5703