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09.03.2010
 
Tribunale di Brescia: Discriminatorio il bando del Comune per l'assegnazione di premi scolastici ai soli studenti italiani
 

Il collegio giudicante del Tribunale di Brescia, con ordinanza depositata il 4 marzo 2010 (n. 1317/2010), ha respinto il reclamo proposto dal Comune di Chiari (Brescia) contro l'ordinanza di primo grado del medesimo tribunale datata 19 gennaio 2010 che aveva affermato la natura discriminatoria del bando di concorso per l'assegnazione di "premi all'eccellenza scolastica"  a studenti meritevoli di cittadinanza italiana residenti nel territorio comunale.

Il Comune di Chiari aveva presentato reclamo sostenendo innanzitutto che le associazioni promotrici dell'azione giudiziaria anti-discriminazione, ASGI e Fondazione Piccini per i diritti dell'Uomo,  non erano legittimate  ad agire. Secondo il Comune,   anche  presupponendo l'esistenza di un caso di  discriminazione collettiva fondata sulla nazionalità, non si poteva sostenere che le persone lese dalla discriminazione non fossero direttamente ed immediatamente individuabili, condizione questa per l'esercizio del diritto alla legittimazione ad agire da parte di associazioni con uno specifico interesse sul tema delle discriminazioni etnico-razziali.

Il collegio giudicante di Brescia ha respinto il reclamo, sostenendo che per l'applicazione della norma sulla legittimazione collettiva ad agire è sufficiente che i soggetti lesi, pur astrattamente determinabili alla luce del contenuto della condotta discriminatoria, siano concretamente individuabili solo con difficoltà. Nel caso in specie, essendo il concorso indirizzato agli studenti residenti nel Comune, ma frequentanti qualsiasi istituto scolastico in Italia , il requisito dell'oggettiva difficoltà di individuazione doveva ritenersi sussistente.

Il reclamo del Comune di Chiari, inoltre,  sosteneva l'inapplicabilità dell'art. 43 del T.U. immigrazione, in quanto la norma si riferirebbe soltanto a quelle ipotesi di condotte discriminatorie che incidono sul godimento di diritti umani fondamentali, mentre il concorso  rivolto a premiare gli studenti meritevoli con un buono finalizzato all'acquisto di un computer aveva un carattere meramente premiale ed occasionale. Il collegio giudicante ha respinto anche questo argomento, sostenendo che sia l'art. 43 che il d.lgs. n. 215/2003 si riferiscono a tutti i possibili atti di discriminazione che riguardino, tra l'altro, il settore dell'istruzione. Il collegio giudicante ha pertanto confermato l'ordinanza di primo grado, ritenendo che il requisito della cittadinanza italiana non ha alcuna ragionevole correlabilità con le altre condizioni di merito e di residenza previste nel bando di concorso,  alla luce del principio generale di parità di trattamento e di divieto di discriminazione operante nell'ordinamento giuridico italiano.

Il Comune di Chiari è stato condannato al pagamento delle spese legali del procedimento.

Si ringrazia l'avv. Guariso per la segnalazione