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05.03.2010
 
Revoca della cittadinanza anche se porta all'apolidia : l'interpretazione della Corte di giustizia UE
 
La Corte di giustizia nella sentenza n. 15/2010 del 2 marzo 2010 nella causa C-135/08 Janko Rottmann c. Freistaat Bayern ha confermato che uno Stato membro dell’Unione europea può, nell’esercizio della propria competenza in materia di cittadinanza, revocare ad un cittadino dell’Unione la sua cittadinanza, conferita per naturalizzazione, qualora questi l’abbia ottenuta in maniera fraudolenta. Ciò vale anche nel caso in cui tale revoca produca la conseguenza che l’interessato perda la cittadinanza dell’Unione per il fatto di non possedere più la cittadinanza di uno Stato membro. In tale ipotesi, però, la decisione di revoca deve rispettare il principio di proporzionalità.

La Corte conferma così le competenze degli Stati membri a definire le condizioni per l’acquisizione e la perdita della cittadinanza, pur ricordando che gli Stati membri debbono, nell’esercizio delle loro competenze, rispettare il diritto dell’Unione. Occorre verificare, in particolare, se la revoca della naturalizzazione e dunque la perdita dei diritti di cui gode ogni cittadino dell’Unione – tra i quali rientra il diritto di invocare il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza – siano giustificate e proporzionate in rapporto alla gravità dell’infrazione commessa dall’interessato, al tempo trascorso tra la decisione di naturalizzazione e la decisione di revoca, nonché alla possibilità per l’interessato di recuperare la propria cittadinanza di origine. Qualora la cittadinanza sia stata acquisita in maniera fraudolenta, il diritto dell’Unione non obbliga uno Stato membro ad astenersi dalla revoca della naturalizzazione per il solo fatto che l’interessato non abbia recuperato la cittadinanza del suo Stato membro di origine. Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare se, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, il rispetto del principio di proporzionalità esiga che, prima che una siffatta decisione di revoca della naturalizzazione divenga efficace, venga accordato all’interessato un termine ragionevole affinché egli possa tentare di recuperare la cittadinanza del suo Stato membro di origine.

Con la sua sentenza la Corte risponde ad una questione sollevata dal Bundesverwaltungsgericht (Corte suprema amministrativa tedesca). Tale giudice deve risolvere il caso del sig. Rottmann, cittadino austriaco per nascita, che ha ottenuto la naturalizzazione in Germania. Il Land Baviera ha successivamente deciso di revocare retroattivamente la naturalizzazione del sig. Rottmann, in quanto questi avrebbe dissimulato il fatto di essere stato sottoposto ad istruttoria penale in Austria ed aveva dunque ottenuto in modo fraudolento la cittadinanza tedesca. Secondo il diritto austriaco, la naturalizzazione in Germania ha avuto come effetto che il sig. Rottmann ha perso la cittadinanza austriaca, e la revoca della sua naturalizzazione in Germania non comporta che egli recuperi automaticamente la cittadinanza austriaca.

Commento a cura di Paolo Bonetti