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03.03.2010
 
Friuli Venezia Giulia : il Governo impugna la legge finanziaria regionale
 
Il Consiglio dei Ministri di lunedi 1 marzo 2010 ha impugnato la  L.r. della Regione Friuli Venezia Giulia n.24/2009 recante: Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della regione (Legge finanziaria 2010), per la previsione di due disposizioni ritenute discriminatorie in materia di godimento di determinate prestazioni sociali, con riguardo alla esclusione di alcune categorie di soggetti, senza adeguata motivazione.
Come auspicato recentemente dall'ASGI, che aveva inviato  un documento  al Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'UNAR, il Governo ha ritenuto d'impugnare la legge regionale di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost. L’ ASGI chiedeva  un'interpretazione costituzionalmente orientata della nuova normativa al fine di non escludere dal sistema integrato dei servizi sociali i cittadini italiani e di altri Paesi membri dell'UE con meno di 36 mesi di residenza sul territorio regionale, nonchè i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti e residenti sul territorio regionale.Tale previsione, afferma la nota del Governo "  di fatto, comunque esclude dal sistema regionale assistenziale intere categorie di persone (gli extracomunitari, persone senza fissa dimora, ecc..). Tale previsione è ingiustificatamente discriminatoria non solo nei confronti degli extracomunitari residenti ma anche nei confronti dei comunitari (inclusi tutti i cittadini italiani) non residenti ovvero non da trentasei mesi. Si precisa che la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (l. n. 328/00) nel disporre all'articolo 2, comma 1 che hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani delega alle leggi regionali la determinazione delle modalità e dei limiti di accesso (nel rispetto degli accordi internazionali) anche per i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, ecc.; tale delega non si può tradurre in una esclusione di intere categorie di persone, indiscriminata ed ingiustificata. Così disponendo la norma regionale pone delle discriminazioni in materia di godimento di determinate prestazioni sociali con riguardo ad alcune categorie di cittadini che, non essendo assistite da un'adeguata giustificazione, si pongo lesive dei principi fondamentali dell'Ordinamento giuridico. Tale ingiustificata discriminazione determina, quindi, una violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione dagli articoli 2 e 3, nonché una lesione dell'articolo 38 della Costituzione che garantisce l'assistenza sociale ad ogni cittadino sprovvisto dei mezzi necessari per vivere e, ancora, una violazione dell'articolo 97 della Costituzione in quanto la legge censurata non assicura il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione. ".

Fonte: Ministero Affari regionali e Autonomie locali