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02.03.2010
 
TAR Lombardia: La prostituzione non puņ essere di per sč motivo di diniego del permesso di soggiorno se la persona svolge anche una regolare attivitą di lavoro
 
Con sentenza n. 459/2010 depositata il 25 febbraio, il TAR Lombardia (sez. IV) ha respinto il ricorso presentato da una cittadina straniera cui era stato negato dalla questura di Milano il rinnovo del permesso di soggiorno perchè era stata sorpresa più volte ad esercitare la prostituzione ed i redditi di lavoro dipendente che aveva dichiarato erano insufficienti al suo mantenimento.
Nella sentenza, il TAR afferma che "l'attività di meretricio se esercitata da persona che è anche in possesso di uno stabile lavoro in Italia non è di per sè motivo di diniego del permesso di soggiorno, ma se il sostentamento dell'extracomunitario deriva in via esclusiva da detta attività, che comunque rimane contraria al buon costume anche se non costituisce reato laddove esercitata in certe forme, legittimamente viene negata la possibilità di permanere sul territorio nazionale". Nel caso in specie, dalle risultanze dei controlli effettuati, è emerso che l'interessata aveva denunziato un rapporto di lavoro come domestica in realtà solo fittizio, e per il quale venivano pagati i contributi previdenziali al solo fine di avere una copertura legale per l'attività di meretricio.