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26.02.2010
 
Emersione colf e badanti. Necessaria la comunicazione di cessione fabbricato per l'ospitalità ed il certificato di idoneità alloggiativa
 

Ai fini della dimostrazione della disponibilità di un alloggio, per perfezionare la procedura di regolarizzazione, è necessario  presentare la comunicazione di cessione fabbricato per ospitalità presentata all'autorità di pubblica sicurezza al momento della convocazione presso lo Sportello Unico.

Lo chiarisce la circolare del Ministero dell'Interno n. 1354 del 18 febbraio 2010.

La circolare precisa che questo vale sia per quei lavoratori che abitano presso l'alloggio del datore di lavoro, sia per chi è ospitato presso un alloggio di un terzo.
Secondo la legge 102/2009, precisa la circolare, gli Sportelli Unici non sono tenuti a richiedere il titolo in base a cui il datore di lavoro detiene l'alloggio.
Niente contratto di affitto o atto di proprietà quindi, ma la semplice comunicazione di ospitalità.

Il problema sorge in base alle precedenti controverse informazioni diffuse dal Ministero dell'Interno sul tema.

Nei primi giorni di attivazione della procedura infatti, una Faq del Ministero dell'Interno, precisava la necessità di effettuare la comunicazione di ospitalità entro 48 ore dall'inoltro della domanda telematica.
Successivamente, con la Circolare n. 5714 del 15 settembre 2009, il Ministero dell'Interno ha specificato che la mancata comunicazione rientra nei reati e gli illeciti sospesi per effetto della legge 102/2009 fino al momento del perfezionamento della domanda, e quindi non è perseguibile.
In molti quindi hanno pensato di attendere la convocazione presso lo Sportello Unico per perfezionare il procedimento e solo successivamente effettuare la comunicazione.

Si consiglia a questo punto i datori di lavoro che ospitino presso il proprio alloggio i lavoratori o i soggetti terzi che ospitino i lavoratori ad effettuare tale comunicazione presso l'autorità di pubblica sicurezza al fine di poter utilizzare detta comunicazione (di cui è necessario conservare copia) come documento da esibire al momento della convocazione per dimostrare la disponibilità di un alloggio in capo al lavoratore.

La documentazione da presentare al momento della convocazione è invece elencata nella circolare del Ministero dell'Interno n. 1396 del 19 febbraio 2010

Il Ministero precisa che dovranno essere esibiti:
-  Il certificato di conformità ai parametri di edilizia residenziale regionale o la ricevuta di avvenuta richiesta di detto certificato relativa all'abitazione del datore di lavoro o del terzo ospitante;
-  La comunicazione di cessione fabbricato per ospitalità, presentata dal datore di lavoro o dall'ospitante alle competenti autorità di pubblica sicurezza.

Moltissimi Sportelli Unici, nelle lettere di convocazione inviate agli interessati, hanno fino ad oggi richiesto esplicitamente il contratto di affitto o il titolo che dimostrasse la disponibilità dell'alloggio, come l'atto di proprietà. Le indicazioni del Ministero chiariscono quindi la questione.
Ma dalle precisazioni contenute nella circolare emerge un secondo problema. Si tratta della richiesta del certificato di idoneità dell'alloggio rispondente ai parametri regionali ERP. La circolare sembra escludere la possibilità di eibire, in alternativa, il certificato igienico-sanitario rilasciato dall'ASL.
Tale previsione risponde in effetti alle disposizioni contenute nell'articolo 5bis del testo Unico relativo alla stipula del contratto di soggiorno nel quale non si menziona la possibilità di far valere la certificazione ASL.
Ma ricordiamo che nelle finestre guida contenuti nel software SUI con il quale era possibile compilare ed inoltrare la modulistica telematica, si richiamava la possibilità di esibire anche la certificazione igienico sanitaria. Inoltre, nelle lettere di convocazione inoltrate agli interessati da moltissimi Sportelli Unici, tra i documenti da presentare per l'alloggio, si specifica la possibilità di esibire alternativamente l'idoneità dell'alloggio ai parametri ERP o la certificazione ASL.
Ci si chiede quindi se i datori di lavoro ed i lavoratori convocati presso gli Sportelli Unici potranno comunque far valere la documentazione ASL così come specificato nelle lettere ricevute o se invece verranno invitati a richiedere un ulteriore certificato, con la conseguenza di dover sostenere una ulteriore spesa, non certo dovuta ad un loro errore, bensì alle differenti interpretazioni e prassi seguite dagli Sportelli Unici e dal Ministero dell'Interno.


Fonte : Melting pot