Documento a cura dell' A.S.G.I.
Web: http://www.asgi.it

segreteria@asgi.it
info@asgi.it
 
 
19.02.2010
 
Tribunale di Palermo : la cessazione della protezione umanitaria puņ essere decisa soltanto dalla Commissione nazionale asilo
 

Il tribunale di Palermo ha  accolto il ricorso in via d'urgenza presentato da una cittadina liberiana cui era stato negato dalla questura il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria, rilasciatogli a seguito della decisione della commissione territoriale asilo. Basandosi sulla giurisprudenza di Cassazione (Cass, S.U. n. 19339/2009), il giudice di Palermo ha riconosciuto che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo quadro normativo determinato dall'attuazione delle direttive europee n. 2004/83 e 2005/85, solo la commissione nazionale asilo è competente in materia di revoca della protezione sussidiaria, mentre nessuna discrezionalità valutativa è concessa al riguardo alle questure.Di conseguenza, nel caso di un provvedimento di revoca o mancato rinnovo del permesso di soggiorno umanitario adottato dal questore non supportato da  un provvedimento della commissione nazionale asilo, il giudice adito dovrà adottare un provvedimento di urgenza ordinando il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo fino alla definizione del procedimento dinanzi alla commissione nazionale asilo. Questo perché sussiste il periculum in mora, in quanto altrimenti lo straniero verrebbe esposto al reato di immigrazione irregolare introdotto dalla legge n. 94/2009.