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17.02.2010
 
CEDU: La detenzione amministrativa di minori in centri di identificazione ed espulsione inadeguati puņ costituire un trattamento inumano e degradante
 

La Corte di Strasburgo ha  ritenuto le autorità belga responsabili della violazione degli art. 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e 5 comma 1 (divieto di privazione arbitraria della libertà personale) in relazione alla detenzione amministrativa di quattro minori,  figli di una richiedente asilo cecena che li accompagnava; detenzione  protrattasi per oltre un mese nel centro per stranieri in attesa di espulsione "127bis" nei pressi dell'aeroporto di Bruxelles.

La detenzione amministrativa ha avuto origine dal rifiuto opposto dalle autorità belga di prendere in considerazione nel merito la richiesta di asilo presentata dalla cittadina cecena anche per conto dei suoi quattro figli.  Dall'esame della banca dati delle impronte digitali, era infatti emerso che il nucleo familiare prima di giungere in Belgio aveva transitato attraverso la Polonia, che dunque costituiva, per le autorità belghe,  il paese responsabile per l'esame dell'istanza di asilo ai sensi del Regolamento Dublino e verso il quale dunque la famiglia doveva essere trasferita.

 Secondo la Corte di Strasburgo, la detenzione dei minori nel centro "127 bis" ha costituito un trattamento inumano e degradante vietato dalla Convenzione, in considerazione  dell'inadeguatezza del centro a ospitare  minori che, per la loro età e sebbene accompagnati dalla loro madre,  erano in grado di rendersi contro dell'ambiente nel quale erano collocati. Secondo la Corte, inoltre, le condizioni di vita dei minori nel "centro 127" hanno raggiunto la soglia  di gravità   necessaria a qualificarle come un trattamento inumano e degradante avendo anche in considerazione le particolari circostanze del caso, relative alle condizioni psico-fisiche di salute di due delle figlie della richiedente asilo, la prima affetta da  stress post-traumatico e la seconda da difficoltà respiratorie. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che le autorità belga sono venute meno agli obblighi sanciti dall'art. 22 della Convenzione di New York sui diritti dei minori, che invita gli Stati parte da prendere delle misure appropriate  affinchè un minore richiedente asilo goda della protezione e dell'assistenza umanitaria.

Ugualmente, la Corte di Strasburgo ha ritenuto la detenzione dei quattro minori in violazione del divieto alla privazione arbitraria alla libertà personale(art. 5 CEDU).  Sebbene la misura detentiva sia stata adottata dalle autorità belghe in relazione ad un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale di un cittadino straniero non autorizzato a permanere, così come previsto dall'art. 5 c. 1 f) della Convenzione, la Corte ha ritenuto di applicare nel caso in specie il proprio orientamento giurisprudenziale, secondo il quale affinchè una norma privativa della libertà non sia arbitraria occorre che vi sia un legame coerente tra, da un lato, il motivo invocato per la consentita  privazione della libertà e dall'altro, il luogo  ed il regime di detenzione. Di conseguenza, avendo accertato che i minori vennero sistemati per più di un mese in un centro di detenzione chiuso concepito per adulti stranieri in condizione irregolare ed inadeguato alle loro situazioni di estrema vulnerabilità, tale coerente legame tra la motivazione della misura privativa della libertà e le condizioni di detenzione non poteva essere trovato, con ciò risultando in una misura sproporzionata e sostanzialmente in violazione del diritto  alla libertà personale.

a cura di Walter Citti