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17.02.2010
 
Consiglio di Stato: Il minore affidato di fatto ad un parente entro il quarto grado può convertire il permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età
 

Con la sentenza n. 182 depositata il 19 gennaio 2010, il Consiglio di Stato ribadisce la propria linea interpretativa, secondo la quale  i minori stranieri affidati di fatto ad un parente entro il quarto grado, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 184/83, dunque  anche senza  un provvedimento amministrativo o giudiziario che lo disponga, possono convertire il loro permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età, anche in assenza di un loro inserimento in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato.

La sentenza del Consiglio di Stato necessariamente si riferisce al contesto normativo precedente alla riforma intervenuta con la legge n. 94/2009, traendo origine da un provvedimento di diniego alla conversione del permesso di soggiorno emanato dalla questura di Milano il 2 agosto 2004 e confermato dal TAR Lombardia, con la sentenza n. 5826/07. Tuttavia,  sottolineando la particolare e distinta situazione dei minori affidati di fatto a parenti entro il quarto grado ai sensi dell'art. 9 della legge n. 184/1983 rispetto alle altre ipotesi di affidamento amministrativo o giudiziario, la sentenza del Consiglio di Stato  è suscettibile di offrire elementi interpretativi utili anche in relazione al nuovo contesto normativo.


E' noto che il nuovo testo dell'art.  32 co. 1 bis del d.lgs. n. 286/98, così come novellato dalla legge n. 94/2009,  prevede che, al fine di ottenere la conversione del permesso di soggiorno alla maggiore età, i minori stranieri non accompagnati ancorchè "affidati ai sensi dell'art. 2 delle legge n. 184/1983, ovvero sottoposti a tutela" devono essere stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni ad un progetto di integrazione sociale o civile.


La nuova norma introdotta dalla legge n. 94/2009 cita soltanto gli affidamenti ex art. 2 l. 4.5.1983 n. 184 e non gli affidamenti ai parenti entro il quarto grado  che invece potrebbero sorgere per effetto della lettura congiunta degli art. 4 e 9 della legge n. 184/83.  In tali situazioni di affidamento formale del minore a parenti entro il quarto grado, disposto dal servizio sociale su consenso del  tutore, ovvero su provvedimento del tribunale per i minorenni, tali minori non possono nemmeno definirsi "minori non accompagnati", ma dovrebbero essere iscritti sul permesso di soggiorno dello straniero affidatario  ai sensi dell'art. 31 c. 1 del d.lgs. n. 286/98 se infraquattordicenni ovvero dovrebbe essere loro rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell'art. 31 c. 2.  Al compimento della maggiore età, dovrebbero dunque  godere dell'automatico rinnovo o  conversione del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 32 c. 1 d.lgs. n. 286/98, non rientrando la loro situazione nella fattispecie di cui al successivi comma 1 bis e 1 ter.

E' importante, dunque, che durante la loro minore età e successivamente all'affido formale al parente entro il quarto grado regolarmente soggiornante, venga richiesta alla questura competente a favore del minore   la conversione del permesso di soggiorno da "minore età" a "motivi di famiglia", se ultraquattordicenne ovvero l'iscrizione sul permesso di soggiorno dell'affidatario. In caso di diniego da parte della questura, può essere proposto ricorso al giudice civile del tribunale di residenza.