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30.01.2010
 
CEDU: Limiti all’espulsione dello straniero in virtù dei suoi legami familiari e sociali
 
Con una sentenza emanata il 12 gennaio scorso (A.W.K. c. Regno Unito, Appl. n. 47486/06)), la Corte europea di diritti umani ha giudicato illegittima l’espulsione decretata dalle autorità del Regno Unito nei confronti di un cittadino pakistano residente legalmente nel Paese dall’età di tre anni, nonostante la serietà dei crimini commessi, collegati al traffico di stupefacenti. Secondo la Corte di Strasburgo, infatti, nelle circostanze specifiche del caso, i vincoli di natura sociale e familiare dell’interessato con il Regno Unito dovevano ritenersi prevalenti rispetto alle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubbliche e per tale ragione, il provvedimento espulsivo risultava sproporzionato e in violazione dell’art. 8 della CEDU. Nella sentenza, la Corte di Strasburgo ha ribadito i principi in base ai quali valutare il peso da attribuire alle relazioni sociali e familiari nel giudizio di bilanciamento rispetto alle legittimità finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubbliche sottostanti ad un provvedimento espulsivo a danno dello straniero che abbia commessi gravi reati. Nel caso specifico, la Corte ha considerato che alla relazione dell’interessato con la fidanzata, di nazionalità inglese, dalla quale ha avuto un figlio, non poteva essere attribuito un peso decisivo in considerazione del fatto che questa era a conoscenza dei precedenti penali del primo quando ha deciso di iniziare la relazione. Ugualmente la relazione dell’espellendo con i genitori può avere un peso decisivo solo quanto questi siano almeno parzialmente a carico del primo. Tuttavia, le relazioni familiari e sociali dell’interessato con il Paese ospite debbono essere prese in considerazione nel loro complesso e non individualmente e nel caso specifico la Corte di Strasburgo ha considerato in particolare il carattere continuativo della residenza dell’interessato nel Regno Unito fin dalla tenera età e la conseguente mancanza di legami significativi con il Paese di origine, nonché il fatto che dopo l’espiazione della pena, l’interessato non abbia più commesso nuovi crimini.

Corte europea dei diritti dell'Uomo, sentenza dd. 12.01.2010, A.W.K. c. Regno Unito, Appl. n. 47486/06)