Documento a cura dell' A.S.G.I.
Web: http://www.asgi.it

segreteria@asgi.it
info@asgi.it
 
 
 
Tribunale di Brescia, ordinanza del 12 marzo 2009
 
est. Alessio
 

Il giudice del lavoro, a scioglimento della riserva, osserva.

Con il ricorso in esame viene richiesto: 1) di accertare e dichiarare il carattere discriminatorio del comportamento del Comune di Brescia attuato mediante l'adozione della deliberazione della Giunta comunale del 30.1.2009 n. 46 con la quale ha revocato la precedente deliberazione n. 1062 del 2008; 2) di ordinare al Comune di Brescia di revocare la deliberazione n. 49; 3) di condannare il Comune a risarcire ai ricorrenti il danno non patrimoniale conseguenza della condotta discriminatoria denunciata; 4) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su giornale.

Va premesso che il giudice del lavoro di questo tribunale, con ordinanza del 29.1.2009, aveva dichiarato discriminatorio il comportamento tenuto dal Comune mediante l'adozione della deliberazione n. 1062 istitutiva del cosiddetto bonus bebè, ordinando di eliminarne gli effetti ed attribuendo il beneficio a tutti gli straneri che ne avessero fatto richiesta e fossero in possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione, condannando l'Amministrazione a pagare la provvidenza in favore dei ricorrenti - i medesimi del presente giudizio -.

Vanno disattese le questioni preliminari alla valutazione del merito, prospettate dalla difesa del Comune di Brescia e di seguito esaminate.

1. Sulla questione di competenza

La difesa del Comune di Brescia eccepisce il difetto di competenza assumendo che l'azione introdotta nel presente giudizio non rientra nel novero delle domande relative a controversie derivanti dall'applicazione delle norme nelle materie elencate agli artt. 409, 413 e 442 c.p.c.

La questione va disattesa. In primo luogo va osservato che è improprio prospettare l'inapplicabilità dei criteri attributivi della competenza del giudice del lavoro al fine di dedurre la sua incompetenza in favore di quello ordinario presso lo stesso Ufficio, dovendosi ritenere, come la costante giurisprudenza di legittimità ha affermato (di recente, tra le molte, sez. III, ordinanza n. 23891 del 9.11.2006 - rv. 592666), che a seguito dell'entrata in vigore della disciplina sull'unificazione degli Uffici giudiziari, la questione attiene esclusivamente alla ripartizione interna degli affari, e l'eventuale violazione dei criteri di distribuzione degli stessi non ha valenza al fine di ritenere non rispettato l'individuazione del giudice naturale.

Non ritiene, comunque, il giudicante che si tratti nel caso in esame di violazione del criterio di ripartizione degli affari. La disciplina in materia di parità di trattamento (d.lgs. 9.7.2003 n. 215), individua tra gli ambiti di sua applicazione, all'art. 3, le prestazioni sociali; tra di esse si devono ascrivere sicuramente anche quelle assistenziali quali, ad esempio, l'assegno per nucleo familiare regolati dall'art. 65 della legge 23.12.1998, n. 448 che, per contenuto, finalità e presupposti di erogazione sono del tutto assimilabili alla provvidenza istituita dall'ente pubblico con la deliberazione n. 1062 del 21.11.2008 in esplicita attuazione della previsione normativa di cui alla legge regionale 12.3.2008 n. 3 che all'art. 4, come si evince dalle premesse della citata deliberazione comunale prevede: «Le unità di offerta sociali hanno il compito di: [...] tutelare la maternità e la vita umana fin dal concepimento e garantire interventi di sostegno alla maternità e paternità ed al benessere del bambino, rimuovendo le cause di ordine sociale, psicologico ed economico che possono ostacolare una procreazione consapevole e determinare l'interruzione della gravidanza; [...]». Ne consegue la piena ascrivibilità dell'assegno alle forme di assistenza obbligatorie, la cui erogazione da un lato è prevista con atto deliberativo comunale, in quanto istituite attraverso fonte legislativa, costitutive di un diritto soggettivo in favore delle persone richiedenti aventi i requisiti legali, a cui corrispondente un obbligo di erogazione da parte dell'ente pubblico istitutore ed erogatore. Da altro lato, l'erogazione trova fondamentale giustificazione nell'art. 38, co. 1 e 4 Cost., che fissa tra i compiti dello Stato (nel modello decentrato che la stessa Carta costituzionale presuppone a mente dell'art. 117 Cost. novellato, quindi anche attraverso la Regione ed il Comune) quello dell'assistenza sociale, al quale si contrappone la assistenza volontaria (co. 5 dell'art. 38): è evidente, quindi, che la nozione di assistenza obbligatoria trova fondamento e giustificazione nell'ambito dell'intervento di natura pubblica, al quale va annoverato quello in parola, in contrapposizione a quello volontario e di natura privatistica (tipicamente espresso nelle forme dell'associazione e della cooperazione).

2. Sulle questioni di difetto di attribuzione e di giurisdizione

La difesa del Comune di Brescia rileva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda svolta nei suoi confronti tendente ad ottenere il comando giudiziale di revoca della deliberazione comunale n. 46 del 20.1.2009, sia sotto il profilo della sottrazione al sindacato giudiziale del lamentato contenuto ritorsivo della deliberazione comunale, sia sotto il profilo dell'eventuale individuazione della giurisdizione competente.

La deliberazione, dopo avere preso atto dell'ordinanza del giudice del lavoro con la quale era stato dichiarato discriminatorio il comportamento posto in essere con l'adozione della precedente deliberazione n. 1062 del 21.11.2008, ha giustificato la revoca di quest'ultimo provvedimento «non potendo darvi attuazione con le finalità originariamente previste» (primo "ritenuto" della deliberazione).

Con riguardo al primo aspetto va disattesa la deduzione della difesa pubblica nella parte in cui assume che la deliberazione in esame abbia natura politica: il provvedimento, infatti, non esprime, ma piuttosto, presuppone l'indirizzo politico che la Giunta comunale ha inteso adottare con il documento delle «linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato», ed ha adottato un'iniziativa tesa ad escludere gli effetti "espansivi" che la prima deliberazione, in relazione al comando giudiziale ha determinato, ritenendo tali effetti incompatibili con le finalità programmatiche della Giunta comunale.

Ciò posto, va rammentato che la categoria degli atti di cosiddetta alta amministrazione, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, per la quale sono pacificamente oggetto di sindacato giudiziale, ricomprende quelli a contenuto ampiamente discrezionale, con i quali le massime autorità di governo rendono amministrativamente operativa la volontà politica di realizzare l'opera pubblica o il servizio pubblico. È evidente che la scelta di favorire le famiglie nelle quali almeno uno dei genitori è cittadino italiano, mediante il riconoscimento del sostegno economico, costituisce un obbiettivo che, fino a quando non si è concretato attraverso una deliberazione (con conseguente fissazione dei requisiti anagrafici, numerici, territoriali, previsione di stanziamento di fondo nel bilancio comunale, termini per l'accesso) non può avere determinato un pregiudizio rispetto al quale l'ordinamento riconosce tutela, non realizzando un trattamento meno favorevole (art. 2, co. 1 lett. a) d.lgs. 215 del 2003) ovvero non determinando «una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone» (art. 2, co. 1 lett. b) d.lgs. ora cit.). A sua volta le scelta dell'Amministrazione di non dare attuazione a detta delibera revocandola, non può che porsi nell'ambito dell'attività amministrativa, certamente conseguente a scelte attinenti all'indirizzo politico, ma che trova presupposto nell'atto deliberativo che le ha attuate, privandolo di effetto: il presupposto della revoca, in sostanza è un atto amministrativo (la deliberazione istitutiva), sulla cui attuazione incide. Non incide affatto, invece, sull'atto di indirizzo politico che, come l'espressa riserva contenuta nella deliberazione («individuare efficaci strumenti di sostegno economico per le famiglie di cittadinanza italiana») non è intaccato, permanendo «tra gli obiettivi dì governo preminenti» anche quello ora enunciato.

In realtà il provvedimento non ha neppure i connotati ampiamente discrezionali di cui sopra si è fatto cenno, non estrinsecandosi, la revoca, in valutazioni se non di mera opportunità, senza che siano espresse attraverso l'atto scelte di governo espressive di alta amministrazione.

Si deve concludere, quindi, su tale punto, per la sindacabilità in sede giurisdizionale della deliberazione n. 46.

Quanto all'individuazione della giurisdizione, il dato testuale dell'art. 4 bis del d.lgs. citato esclude qualsiasi opzione alternativa che non contempli il giudice ordinario come quello competente a sindacare gli atti o i comportamenti discriminatori. Il rinvio all'art. 4 del d.lgs. e, quindi alla «tutela giurisdizionale» regolata dall'art. 44 del d.lgs. 25.7.1998 impone tale conclusione, essendo prevista la proposizione della domanda avverso detti «atti e comportamenti» (come espressamente indicati nell'art. 4) di «un privato o della P.A.» (art. 44) produttivo di discriminazione, mediante ricorso nella Cancelleria del tribunale ed essendo individuato il «tribunale in composizione monocratica» quale organo decidente (art. 44 , co. 3 e ss.). Argomento a contrario che conferma la giurisdizione ordinaria come quella competente, è offerto dalla previsione dell'art. 4, co. 7 d.lgs. n. 214 ove è individuata la giurisdizione amministrativa, per quanto concerne il personale "di diritto pubblico".

Restano in tale modo assorbiti i dubbi di legittimità costituzionale prospettati dalla stessa difesa, posto che da un lato non si tratta di sindacato su atto politico e che, dall'altro, la disciplina sull'abolizione del contenzioso amministrativa - dell'art. 5, all. E), della legge 20.3.1865 n. 2248, citata dalla difesa del Comune - trova legittima integrazione e modifica nella legislazione successiva, come si verifica nel caso di specie.

3. Sulla questione relativa al difetto di legittimazione attiva della ASGI Associazione studi giuridici sull'immigrazione

Non ha reale pregio la deduzione della difesa dell'Amministrazione, neppure su tale punto. Pure introducendo nel proprio motivo premesse indubbiamente corrette la parte giunge ha conclusioni non condivise dal giudicante: come evidenziato nella stessa memoria di costituzione l'art. 5, d.lgs. n. 215 (integrato a seguito della novella di cui al D.L. 8.4.2006 n. 59, l. conv. 6 giugno n. 101) prevede: «1. Sono legittimati ad agire ai sensi dell'art. 4 e 4 bis, in forza di delega, rilasciata, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità ed individuati sulla base delle finalità programmatiche e della continuità dell'azione. 2 . Nell'elenco di cui al co. 1 possono essere inseriti le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'art. 52, co. 1, lett. a), del d.p.r. 31.8.1999, n. 394, nonché le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'art. 6. 3. Le associazioni e gli enti inseriti nell'elenco di cui al co. 1 sono, altresì, legittimati ad agire ai sensi dell'art. 4 nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione».

È di palmare evidenza che gli odierni ricorrenti, oltre all'AIGA, sono alcuni tra i numerosi soggetti residenti sul territorio comunale, quindi, legittimati a promuovere l'azione e, quindi, non esauriscono il novero dei legittimati, mentre la natura stessa dell'atto di cui si lamenta il carattere ritorsivo, ossia la decisione di revocare la provvidenza di cui era destinataria, a seguito dell'intervento giudiziale, coinvolge una generalità di soggetti residenti, stranieri (il numero elevato risulta indirettamente già dalla stessa documentazione statistica dell'allegato n. 2 della deliberazione istitutiva del bonus, indicativa dei nati per gli anni precedenti al 2008 - da ultimo 650 nel 2007, ma è confermato dal documento n. 4 delle produzione dell'ente convenuto su cui ci si soffermerà più sotto) certamente non «individuabili in modo diretto e immediato».

Infine va rilevato, con riguardo al difetto di legittimazione del presidente dell'Associazione, sollevata dalla difesa del Comune, che lo statuto dell'Associazione ricorrente, all'art. 17, prevede espressamente il potere di rappresentanza in giudizio e quelle di legale rappresentanza, senza necessità di espressa autorizzazione a promuovere l'azione in capo a detto organo.

4. Sulla questione di inammissibilità del ricorso per "conflitto di interessi" tra i beneficiari in caso di accoglimento e di carenza di interesse per difetto di immediata lesività del provvedimento

Il motivo è palesemente infondato.

Il codice di rito (art. 100) prevede la sussistenza dell'interesse ad agire quale condizione di ammissibilità della domanda, mentre, un'eventuale situazione concorrente, definita apoditticamente configgente dalla difesa della convenuta in ragione dell'incapienza del fondo stanziato per tutti i potenziali beneficiari, di per sé radica e non esclude la sussistenza di tale interesse. La situazione di prospettata incapienza del fondo è situazione che non incide l'interesse ad agire né delle persone fisiche ricorrenti, né quello dell'Associazione portatrice di un interesse diffuso, ossia dell'interesse teso ad ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile: se non si accetta tale impostazione, per paradosso, ogni debitore che deducesse l'incapienza del proprio patrimonio potrebbe addurre tale condizione quale motivo di carenza di interesse ad agire del creditore.

Quanto all'assenza di immediata lesività del provvedimento la difesa pubblica afferma che difetta l'interesse ad agire dei ricorrenti in quanto non sarebbero stati impugnati provvedimenti applicativi della revoca, meglio non individuati, non potendo avere carattere lesivo immediato la sola delibera che priva di effetto quella istitutiva del beneficio, di per sé non avente il carattere lesivo necessario per determinare una concreta lesione dei diritti della persona.

Al contrario va rilevato che il "bene della vita" a cui l'azione è finalizzata è il riconoscimento della facoltà di concorrere all'erogazione della prestazione assistenziale indipendentemente dal requisito della cittadinanza italiana. Non si vede come si possa argomentare in senso contrario all'immediata lesività di tale situazione che, al contrario, a seguito della revoca della deliberazione n. 1062 risulterebbe definitivamente compromessa. Tale solo argomento esclude qualsiasi rilevanza di eventuali atti "applicativi", quand'anche estranei agli odierni attori, ma ininfluenti ai fini della del petitum individuato dalla domanda.

In ogni caso va rimarcato che il diritto al beneficio era già stato riconosciuto con il provvedimento giudiziale sopra ricordato in favore di tutte le persone fisiche, odierni ricorrenti, in tale modo pregiudicate dalla nuova deliberazione.

Per ciò solo il dubbio di legittimità costituzionale, ove la disciplina in tema di parità di trattamento venisse interpretata in modo da giustificare l'accesso ad una tutela in via meramente astratta e in difetto di lesione ai diritti della persona, appare destituito di fondamento dal momento che si assume, al contrario, l'incidenza sulla possibilità di accedere alla provvidenza, in funzione del carattere discriminatorio della preclusione.

5. Il merito

La difesa dei ricorrenti ha argomentato in ordine alle proprie richieste, richiamando tra l'altro, giurisprudenza comunitaria in tema di diritto antidiscriminatorio, per giustificare il sindacato giudiziale sull'«ingiusta reazione alla tutela in giudizio del diritto alla parità di trattamento» al fine di assicurare, in tale modo, «l'attribuzione del bene ingiustamente negato». In ragione di tale argomento, e di ulteriori articolati nel ricorso, ha denunciato il carattere ritorsivo del comportamento della Amministrazione, attuato mediante l'adozione della deliberazione n. 46.

La difesa dell'ente convenuto, sul punto, ha affermato che l'atto istitutivo del bonus bebè, in quanto atto discrezionale si sottrae all'obbligo di adeguamento al comando giudiziale, dal momento che non si verte in un caso di contrasto tra disposizioni nazionali e Direttiva comunitaria, quest'ultima di diretta ed immediata applicazione, non essendo individuabile una norma - né nazionale, né comunitaria - attributiva agli stranieri del diritto alla percezione del beneficio.

In ragione di tale premessa deduce che nell'ambito, intangibile, di discrezionalità della P.A., l'unica situazione da rimuovere era quella di disparità, rilevata dal giudice con l'ordinanza del 29 gennaio, situazione venuta meno, quindi, con la deliberazione di revoca.

Al riguardo si rileva che la disciplina in materia di parità di trattamento, mira a tutelare non solo i diritti soggettivi costituitosi e consolidati nel patrimonio del singolo, ma anche situazione soggettive funzionali e strumentali al loro esercizio, alla loro acquisizione o alla rimozione di ostacoli al conseguimento degli stessi.

Non altrimenti può essere intesa, infatti, la nozione di discriminazione enunciata nell'art. 2 del d.lgs. n. 215: «1. Ai fini del presente decreto, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite: a) discriminazione diretta quando, per la razza o l'origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga; b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone. 2. È fatto salvo il disposto dell'art. 43, co. 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con d.lgs. 25.7.1998, n. 286, di seguito denominato "testo unico". 3. Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del co. 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo. L'ordine di discriminare persone a causa della razza o dell'origine etnica è considerato una discriminazione ai sensi del comma».

Se ne deve dedurre, come già argomentato nella discussione orale dalla difesa dei ricorrenti, che l'azione antidiscriminatoria è funzionale alla rimozione della lesione procurata, non tanto in relazione ai diritti soggettivi di cui sia titolare la persona, situazione per la quale l'ordinamento, in base agli ordinari strumenti di tutela già appresta rimedio, quanto a quelle situazioni di impossibilità di acquistare o godere di diritti soggettivi, prestazioni o servizi, in ragione di contegni o iniziative assunti dal privato ovvero dalla P.A. nell'esercizio di proprie prerogative, quindi, nell'ambito della libera determinazione del soggetto e in apparente attuazione della facoltà a tali soggetti riconosciute.

Tipico, in questo senso, è stato il caso della deliberazione n. 1062 del Comune di Brescia che, nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, propria dell'ente pubblico, ha irragionevolmente limitato ai soggetti aventi cittadinanza italiana l'accesso al beneficio dell'assegno di neonatalità, come sancito dall'ordinanza del giudice del lavoro del 29.1.2009.

Rispetto a tale rilievo risultano indifferenti gli argomenti della difesa del Comune circa la necessità di rimozione dell'atto amministrativo: è eloquente, in tale senso il dispositivo dell'ordinanza del giudice del lavoro del 29 gennaio nella parte in cui ordina di eliminare la discriminazione «attribuendo, mediante i provvedimenti ritenuti più idonei, il beneficio a tutti gli stranieri che ne facciano richiesta e siano in possesso degli ulteriori requisiti». Il comando giudiziale era esclusivamente funzionale al ripristino della parità di condizioni di accesso a parità di requisiti, essendo indifferente il mantenimento o meno del provvedimento, e presupponendo, non la ritrattazione dell'iniziativa nell'ambito delle azioni a tutela della famiglia, ma al contrario, la riaffermazione dei suoi contenuti, nell'osservanza del principio di parità di trattamento.

L'Amministrazione, in conclusione su tale punto, è restata autonoma nel determinare le iniziative necessarie per conseguire il risultato, purché fossero rispettose della pronuncia giudiziale che imponeva di consentire l'accesso alla prestazione anche agli stranieri aventi i requisiti.

Ulteriore argomento, articolato solo in questa sede, quindi, successivamente alla deliberazione contestata, è quello relativo all'incapienza del fondo costituito. Il motivo - che radica la proprie ragioni nell'impossibilità sopravvenuta, senza per altro enunciare esplicitamente tale qualificata situazione -, è inconsistente: in primo luogo risulta con la deliberazione originaria è stato stanziato un fondo di €. 1.250.000,00 imputandolo a titolo di "spesa presunta" a capitolo di bilancio. Nulla è scritto e documentato circa la platea di soggetti possibili destinatari del beneficio. Il numero indicato di 1554, viene richiamato nella memoria di costituzione, sulla base della nota del Responsabile del settore servizi sociali e politiche per la famiglia del Comune di Brescia del 2.2.2009 in cui si afferma: «non si hanno dati certi in ordine al reddito delle famiglie [...] si può ipotizzare che la maggior parte delle famiglie, soprattutto quelle straniere, sia al di sotto di questo importo»; si tratta di precisazione che rende del tutto vaga la previsione dei soggetti interessati: non è individuato il numero degli stessi, in quanto rispettosi del limite reddituale, né quello dei soggetti aventi effettivamente gli ulteriori requisiti, rispetto ai 207, citati in nota qui in calce, per i quali è rimasto non scrutinata la sussistenza o meno di detti ulteriori requisiti. In ogni caso non è spiegato perché uno stanziamento "presunto" non possa essere integrato a consuntivo.

Venendo agli aspetti effettivamente rilevanti del tema in decisione va rammentato che i ricorrenti si dolgono dell'iniziativa comunale in quanto assunta in violazione dell'art. 4 bis del d.lgs. cit. La norma dispone: «1. La tutela giurisdizionale di cui all'art. 4 si applica altresì nei casi di comportamenti, trattamenti o altre conseguenze pregiudizievoli posti in essere o determinate, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento».

Non è in discussione che ai fini della tutela in questa sede invocata, il motivo di ritorsione, quand'anche accertato, rileva solo se non concorre con altro interesse giuridico meritevole di tutela, in ragione del quale la condotta - pur incidente sull'azione tesa al ripristino della parità di trattamento - è stata posta in essere. Diversamente opinando, infatti, sarebbe richiesto al soggetto di astenersi da un comportamento comunque considerato legittimo per l'ordinamento, con evidente incongruenza del sistema.

Nel caso in esame la difesa del Comune adduce due argomenti al fine di sostenere l'assoluta inesistenza del motivo di rappresaglia: il primo, relativo alla incompatibilità con il fondo stanziato è già stato esaminato e se ne è rilevata l'inconsistenza.

Il secondo attiene alla incompatibilità dell'adozione di iniziative, come quelle imposte dal giudice, con le linee programmatiche dell'Amministrazione, espressamente prevedenti il riconoscimento dell'assegno ai residenti di cittadinanza italiana, genitori di un neonato nel 2008. Anche questo argomento è inconsistente: che l'Amministrazione abbia inteso perseguire una politica di sostegno a favore dei cittadini italiani per le ragioni legate allo scarso andamento demografico è aspetto che, da un lato è indifferente rispetto al tema in decisione, in quanto in discussione è l'ingiustificata mancata estensione della provvidenza agli stranieri (sempre che dimostrino di avere i requisiti indicati nella deliberazione n. 1062), dall'altro è insanabilmente incompatibile con le stesse linee programmatiche della Amministrazione in quanto, con la finalità di assicurare identico trattamento, sottrae anche al cittadino italiano un beneficio già previsto in suo favore e, quindi, contraddice la stessa linea programmatica che aveva determinato l'istituzione della provvidenza.

Con la deliberazione n. 46 si afferma che «l'estensione del beneficio a tutti gli stranieri in possesso dei requisiti risulterebbe in contrasto con la finalità prioritaria di sostegno alla natalità delle famiglie di cittadinanza italiana che si prefiggeva questa Amministrazione con l'adozione dell'atto impugnato»; si assume, in tale modo, una relazione tra erogazione in favore dei cittadini italiani ed esclusione, o sussidiarietà, dell'erogazione del beneficio agli stranieri che è del tutto inconferente sul piano logico: non si spiega, infatti, come, il sostegno alla natalità "italiana" possa avere danno dall'erogazione del beneficio alla famiglia dello straniero; è logico e consequenziale, invece, affermare che rispetto alle finalità premesse, intanto sarà favorita la famiglia italiana, per il solo fatto di erogare in suo favore il beneficio; sarà, quindi, indifferente, rispetto a tale l'erogazione, quella della stessa provvidenza a vantaggio dello straniero.

Appare, inoltre, una mera clausola di stile l'ulteriore affermazione della deliberazione di Giunta secondo la quale «si procederà a ricercare forme diversificate e giuridicamente sostenibili di valorizzazione della maternità e della promozione della natalità e, più in generale, ad individuare efficaci strumenti di sostegno economico per le famiglie di cittadinanza italiana [...]»; non è infatti con una considerazione di tale natura, tutta ancorata ad un'imprecisata ricerca di «forme giuridicamente sostenibili» che è possibile motivare l'esclusione immediata del beneficio al cittadino italiano giustificando l'iniziativa in funzione di una futura e vaga tutela dello stesso. A fronte dell'"azzeramento" dei benefici, a cittadini italiani e stranieri, l'Amministrazione ha ottenuto il risultato di non perseguire l'obbiettivo della linea programmatica di governo e ha privato lo straniero del beneficio, sottraendosi indebitamente al comando giudiziale e ponendo in essere un comportamento teso a privare di effetto e, comunque a neutralizzare ogni iniziativa tesa al ripristino della parità di trattamento (in tale modo esponendosi, tra l'altro, anche alle conseguenze sanzionate penalmente dall'art. 44, co. 8 d.lgs. 25.7.1998 n. 286).

L'evidente strumentalità dell'operazione giustifica l'attribuzione del carattere ritorsivo alla condotta in quanto l'iniziativa si è limitata a paralizzare gli effetti della decisione giudiziale, in tale modo eludendo il senso più pregnante del provvedimento.

Si tratta, in conclusione, di deliberazione assunta con esclusivo riferimento agli effetti che l'ordinanza giudiziale determinavano, all'unico ed illecito fine dì non osservarla e di impedire in tale modo l'attuazione nel caso concreto del principio di parità di trattamento.

6. Le conseguenze

Per quanto ora esposto è necessario che cessi immediatamente il comportamento discriminatorio e ritorsivo posto in essere dal Comune con la nuova deliberazione, imponendo l'effettiva osservanza della pronuncia giudiziale sulla base dei requisiti già individuati con la deliberazione revocata, indifferentemente per cittadini italiani e stranieri.

È poi necessario inibire al Comune di porre in essere comportamenti che siano di ostacolo o elusivi dell'effettiva realizzazione del comando giudiziale: la sola revoca della deliberazione n. 46, infatti, non è sufficiente in mancanza di iniziative tese al ripristino della parità di trattamento mediante l'assunzione di determinazioni a livello amministrativo tese al ripristino del beneficio e delle condizioni di accesso, assicurando all'iniziativa idonee forme di pubblicità per il tramite della stampa e televisione locale, con annunci tesi a esplicitare l'estensione del beneficio ai cittadini italiani e stranieri, alla finalità ripristinatoria della parità di trattamento dell'iniziativa, e all'evidenziazione dei termini di scadenza e alle modalità per la presentazione della richiesta, che fin da ora si rende necessario differire 30.6.2009.

Nell'ambito delle iniziative tese al ripristino delle condizioni di parità di trattamento va pure disposta la pubblicazione del presente provvedimento per una volta sui quotidiani locali Giornale di Brescia e Bresciaoggi, con spesa a carico dell'Amministrazione.

La domanda di risarcimento dei danni dovrà essere valutata a mente dell'art. 44 co. 7, d.lgs. n. 286 del 1998 nella fase del merito. Al riguardo va richiamato il recente orientamento giurisprudenziale che individua per il procedimento in corso una fase sommaria ed una fase di cognizione piena, regolando il passaggio dall'una all'altra in base alla disciplina generale sul procedimento cautelare: «In tema di azione civile contro la discriminazione, l'art. 44 del T.U. sull'immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998) prevede un procedimento cautelare al quale si applicano, in forza dell'art. 669 quaterdecies c.p.c. ed in quanto compatibili, le norme sul procedimento cautelare uniforme regolato dal Capo III del Titolo I del Libro IV c.p.c. e, in particolare, trova applicazione l'art. 669 octies c.p.c. sul facoltativo inizio della fase di merito [...]» (Cass. S.U., sentenza n. 6172 del 7.3.2008 (Rv. 602296). È quindi in tale eventuale seconda fase che la questione risarcitoria potrà essere esaminata. Limitatamente a tale domanda la parte, a mente dell'art. 669 octies, co. 5, c.p.c. sarà onerata dell'introduzione della causa di merito.

Le spese processuali della fase vanno liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

dichiara che l'assunzione della deliberazione n. 46 del 30.1.2009 della Giunta comunale del Comune di Brescia costituisce comportamento antidiscriminatorio. Ordina all'Amministrazione del Comune di Brescia di cessare la condotta discriminatoria mediante ripristino delle condizioni per il riconoscimento del beneficio economico, cosiddetto bonus bebè, nei termini già fissati con la deliberazione di Giunta comunale n. 1052 del 21.11.2008, escludendo dai requisiti necessari quello della cittadinanza italiana. Ordina, altresì, all'Amministrazione del Comune di Brescia di predisporre un programma di sostegno all'erogazione del beneficio mediante idonea pubblicità sulla stampa locale di maggiore diffusione e presso le emittenti televisive locali nella quale sia espressamente annunziata la nuova istituzione del beneficio ai cittadini italiani e stranieri, la finalità ripristinatoria della parità di trattamento dell'iniziativa, l'indicazione dei termini di scadenza e delle modalità per la presentazione della richiesta. Fissa il termine per la presentazione delle richieste per l'ottenimento del beneficio entro il 30.6.2009. Dispone la pubblicazione per un volta del presente provvedimento sui quotidiani "Il Giornale di Brescia" e "Bresciaoggi" con onere della relativa spesa a carico dell'Amministrazione. Non luogo provvedere sulla domanda di risarcimento proposta dai ricorrenti, con termine di legge per l'inizio del giudizio di merito. Condanna il Comune di Brescia al pagamento delle spese processuali della presente fase liquidandole in €. 1.500,00, oltre IVA e CPA.