Documento a cura dell' A.S.G.I.
Web: http://www.asgi.it

segreteria@asgi.it
info@asgi.it
 
 
 
Tribunale di Brescia, ordinanza del 26 gennaio 2009 n. 335
 
est. Onni
 

Nel procedimento promosso da [...], tutti residenti a Brescia, nonché da ASGI - Associazione studi giuridici sull'immigrazione - contro il Comune di Brescia [...].

In fatto e in diritto

1. I ricorrenti impugnano la delibera del Comune di Brescia n. 52053 del 21.11.2008, istitutiva del c.d. "bonus bebè", sostenendone il carattere discriminatorio. Il resistente Comune di Brescia resiste in giudizio, negando sotto ogni profilo la configurabilità di un'ipotesi di discriminazione nella suddetta delibera.

2. Le opposte difese richiamano varie disposizioni della Costituzione italiana e delle fonti normative di livello internazionale, riguardanti il merito della controversia, al fine di dimostrare la fondatezza, al massimo livello normativo, delle proprie tesi: tale dato dimostra il rilievo che assume la presente controversia, nell'ambito dei rapporti tra le scelte della politica e le norme di rango costituzionale e sovranazionale, ma non assume uguale rilievo per la decisione del presente giudizio, posto che qui vengono direttamente in rilievo e trovano applicazione specifiche norme vigenti dell'ordinamento giuridico italiano, cosi da rendere superfluo l'esame delle normative sovraordinate.

3. È, poi, opportuno chiarire che, sempre ai fini della decisione, costituisce elemento irrilevante e ininfluente la sicura valenza politica della decisione assunta dal Comune di Brescia: il rilievo politico della delibera qui impugnata non può in alcun modo influenzare la pronuncia di questo giudice, il quale deve - solo e soltanto - applicare la legge.

4. Dalla lettura degli atti e dei documenti di causa - ai quali si rimanda, per quanto qui di seguito non espressamente considerato - risulta evidente che la decisione dipende esclusivamente dalla valutazione della scelta del convenuto Comune di Brescia di attribuire solo ai residenti cittadini italiani il c.d. "bonus bebè", nell'ambito di una situazione di fatto sostanzialmente pacifica e nell'indiscussa applicabilità degli artt. 43 e 44 del T.U. sull'immigrazione e dell'art. 4 del d.lgs. n. 215/03.

5. Occorre subito rilevare che è arduo ravvisare una "dolosa" volontà discriminatoria nella scelta del Comune di Brescia di attribuire ai soli cittadini italiani il c.d. "bonus bebè", ma ciò non basta per escludere la realtà discriminatoria oggettiva del comportamento denunciato nel presente giudizio, poiché è, comunque, evidente che la suddetta scelta determina in concreto una disparità di trattamento tra cittadino e straniero, a svantaggio di quest'ultimo: ciò che conta è la sussistenza di un indiscutibile nesso causale tra l'atto e la lesione, tale da rendere inscindibile l'atto e l'evento.

6. L'esclusione degli stranieri residenti in Brescia dal diritto al beneficio previsto nella delibera n. 52053 del 21.11.2008, legata alla mancanza del requisito della cittadinanza italiana, costituisce, ex se, discriminazione, perché distingue tra residenti cittadini italiani e residenti stranieri e determina un deteriore trattamento degli stranieri.

7. Deve, tuttavia, valutarsi il disposto dell'art. 3, co. 4, del d.lgs. 9.7.2003, n. 215, ove si afferma che «non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'art. 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari»: occorre verificare se la delibera del Comune di Brescia abbia i requisiti per "godere" della previsione normativa appena sopra riportata.

Questo giudice ritiene di dover negare che la finalità espressa nella delibera del Comune di Brescia n. 52053 del 21.11.2008, a giustificazione della previsione del requisito della cittadinanza italiana per poter accedere al c.d. "bonus bebè", possa essere imputata di avere carattere di "norma razziale", posto che nella delibera in esame il diritto al "bonus bebè" è attribuito anche per i figli di coppie di genitori costituite da un (a) cittadino (a) italiano (a) e da uno (a) straniero (a), il che, alla radice, impone di escludere una matrice razziale alla delibera stessa e al suo contenuto. Non può, però, ritenersi oggettivamente legittima la finalità di agevolare la natalità dei cittadini italiani, per il semplice motivo che non può considerarsi ragionevole il tentativo di indurre chicchessia a procreare sulla base di un mero soccorso economico.

Neppure può, comunque, ritenersi che, i mezzi adottati per "agevolare" la natalità dei cittadini italiani residenti in Brescia siano appropriati e necessari: a) l'istituzione del c.d. "bonus bebè" non può essere idonea a favorire la natalità dei cittadini italiani residenti in Brescia, poiché deliberata nel novembre del 2008 in favore dei nati nel 2009 e, perciò, non appropriata, né necessaria per favorire la natalità; b) la somma di mille euro, prevista "una tantum", non è sufficiente a determinare nessun cittadino italiano (dotato di un minimo di razionalità) a procreare.

In conclusione, la delibera del Comune di Brescia non ha i requisiti per rientrare nella previsione dell'art. 3, co. 4, del d.lgs. 9.7.2003, n. 215.

8. Accertata cosi, nei termini e limiti sopra descritti, la sussistenza del comportamento discriminatorio denunciato, prima di determinare i provvedimenti conseguenti (finalizzati alla cessazione del comportamento discriminatorio e alla rimozione degli effetti), deve rilevarsi che il procedimento ex art. 44 del T.U. sull'immigrazione e art. 4 del d.lgs. n. 215/03, quale concepito dal legislatore, autorizza il giudice a disporre i rimedi, ritenuti - discrezionalmente, su rigida base normativa e non per mero arbitrio - necessari, così da non trovare limiti nelle conclusioni delle parti, ma solo e soltanto nel rispetto della legge.

8. a. Tutto ciò premesso, deve dichiararsi discriminatorio il comportamento posto in essere dal Comune di Brescia, consistito nell'aver adottato la delibera dì Giunta 21.11.2008 n. 52053 con la previsione dell'esclusione dei figli di genitori stranieri dalla possibilità di accedere al beneficio economico ivi previsto.

8. b. Deve ordinarsi al Comune resistente di eliminare tale discriminazione e i suoi effetti, attribuendo, mediante i provvedimenti ritenuti più idonei, il beneficio a tutti gli stranieri che ne facciano richiesta e siano in possesso degli ulteriori requisiti, diversi dalla cittadinanza.

8. c. Al fine di una compiuta rimozione degli effetti del comportamento discriminatorio di cui sopra, deve ordinarsi al convenuto di posticipare sino alla data del 28.2.2009 il termine per la presentazione delle domande, così da consentire l'esercizio del diritto a tutti i potenziali titolari dello stesso: è, infatti, agevolmente presumibile che alcuni (pochi, o molti, non importa) stranieri non abbiano presentato la domanda diretta a ottenere il c.d. "bonus bebè" proprio perché esclusi, in quanto non cittadini italiani e, comunque, perché la scadenza del 31.1.2009 è ormai troppo vicina e potrebbe precludere una presentazione tempestiva delle domande agli aventi diritto.

8. d. Il convenuto deve essere condannato a pagare, in favore dei ricorrenti persone fisiche, previa puntuale verifica dei requisiti diversi dalla cittadinanza, il c.d. "bonus bebè" nella prevista misura di euro 1.000,00.

8. e. Deve, infine, ordinarsi la pubblicazione della presente ordinanza, a cura e spese del Comune di Brescia, per una sola volta, su un quotidiano a diffusione nazionale, perché tale prescrizione è espressamente prevista dalla legge (art. 4, co. 6, del d.lgs. n. 215/03); la scelta relativa al quotidiano (tra i primi tre a maggior tiratura) sul quale effettuare la pubblicazione può essere lasciata al Comune convenuto.

9. Non può riconoscersi ai ricorrenti persone fisiche il risarcimento del danno non patrimoniale, sia perché non definito compiutamente, sia perché non è ravvisabile nella contestata delibera del Comune di Brescia una "dolosa" volontà discriminatoria, sia, infine, perché per risarcire l'ipotizzato danno è ampiamente sufficiente il riconoscimento del diritto e l'attuazione da parte del Comune di Brescia delle prescrizioni della presente ordinanza.

10. Le spese dal procedimento devono essere poste a carico del Comune convenuto, nella misura espressa in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa: a) dichiara discriminatorio il comportamento posto in essere dal Comune di Brescia, consistito nell'aver adottato la delibera di Giunta 21.11.2008 n. 52053 con la previsione dell'esclusione dei figli di genitori stranieri dalla possibilità di accedere al beneficio economico ivi previsto; b) ordina al Comune resistente di eliminare tale discriminazione e i suoi effetti, attribuendo, mediante i provvedimenti ritenuti più idonei, il beneficio a tutti gli stranieri che ne tacciano richiesta e siano in possesso degli ulteriori requisiti, diversi dalla cittadinanza; c) ordina, inoltre, al convenuto di posticipare sino alla data del 28.2.2009 il termine per la presentazione delle domande; d) condanna il convenuto a pagare, in favore dei ricorrenti persone fisiche, previa puntuale verifica dei requisiti diversi dalla cittadinanza, il c.d. "bonus bebè" nella prevista misura di euro 1.000,00; e) ordina la pubblicazione della presente ordinanza, per una sola volta, su un quotidiano a diffusione nazionale, a scelta (tra i primi tre a maggior tiratura), a cura e a spese del Comune di Brescia. Condanna, infine, il Comune resistente a pagare, in favore dei ricorrenti, le spese del presente procedimento che liquida in complessivi euro [...], di cui euro [...] per onorari, oltre accessori.