Documento a cura dell' A.S.G.I.
Web: http://www.asgi.it

segreteria@asgi.it
info@asgi.it
 
 
 
Ingresso e soggiorno per residenza elettiva
 

Scheda pratica a cura di Lara Olivetti (Aggiornata all'8.07.2009)

 
Sommario

1. Visto d'ingresso per residenza elettiva.
2. Requisiti. Documenti da presentare.
3. Modalità della domanda e rilascio del visto.

1. Visto di ingresso per residenza elettiva.

Si tratta di un'autorizzazione all'ingresso di lunga durata, di "tipo D", per un soggiorno di durata superiore a novanta giorni, come previsto dall'art. 18 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, con riferimento ai "visti nazionali" ("V.N.").
Il visto permette al titolare di transitare nel territorio delle altre Parti contraenti per recarsi nel territorio della Parte contraente che ha rilasciato il visto (si veda la scheda "Visto di ingresso - tipologia e requisiti). Non è previsto dalla legge, bensì da regolamento che definisce le  tipologie dei visti di ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, emanato con  decreto del Ministro degli Affari Esteri del 12 luglio 2000.
Il visto d'ingresso per motivo di "residenza elettiva"  consente l'ingresso in Italia allo straniero che intenda stabilirsi in Italia e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa (art. 14 dell'allegato A del decreto).

2. Requisiti. Documenti da presentare.

Oltre ai requisiti previsti in generale per l'ingresso nel territorio dello stato (si veda la scheda "Ingresso in generale"), il richiedente deve dimostrare il possesso dei seguenti:

1. disponibilità di un'abitazione da eleggere a residenza (visura catastale o atto di compra-vendita dell'immobile, contratto di locazione, etc...)
2. adeguate risorse economiche autonome, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro.

Le risorse economiche possono provenire da:

- rendite (pensioni, vitalizi),
- possesso di proprietà immobiliari,
- stabili attività economico-commerciali
- altre fonti di reddito, diverse dal lavoro subordinato. 

Per il mancato riferimento della legge o dei regolamenti a parametri determinati, la valutazione dell'adeguatezza dei mezzi economici per il mantenimento proprio e dei familiari è discrezionale. Al coniuge convivente, ai figli minori, ai figli maggiorenni conviventi e a carico, ed ai genitori conviventi a carico del titolare di visto, può essere rilasciato analogo visto, qualora le capacità finanziarie siano adeguate (art. 14 del cit. All. A d.M. Affari Esteri 12.7.2000).

E' dovuto il pagamento di una somma in valuta locale, corrispondente  a 75 euro, per la trattazione del procedimento di rilascio del visto da parte del Consolato, alle condizioni descritte al par. 1.5 della scheda Visti di ingresso (tipologia e requisiti).

3. Modalità della domanda e rilascio del visto.

La domanda deve essere presentata presso la Rappresentanza consolare mediante la compilazione di un apposito modello uniforme prestampato, reso disponibile nel sito internet di ogni rappresentanza.
Nella domanda si devono indicare le informazioni e allegare i documenti che dimostrano il possesso dei requisiti suddetti, oltre a quelli previsti dalla legge per il rilascio dei visti in generale (art. 5, commi 5 e 6 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, regolamento di attuazione del  testo unico testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, di seguito R.A.), come illustrati al par. 4 della scheda "Visto d'ingresso in generale".

Il procedimento di rilascio del visto segue le regole generali (illustrate ai paragrafi 5 e 6 della scheda "Visto d'ingresso in generale") e deve essere concluso entro 90 giorni (art. 5 comma 8 R.A.).
Il visto può essere utilizzato per il periodo indicato su di esse dalla rappresentanza consolare.
Qualora la rappresentanza consolare ritenga che non sussistono i suddetti requisiti generali e/o specifici per il rilascio del visto, adotterà un provvedimento scritto di diniego al rilascio. Il diniego adottato per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico non deve essere motivato (art. 4 c. 2 del testo unico).
Il provvedimento può essere impugnato avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ricorso da notificare al Ministero degli Affari Esteri e alla rappresentanza Consolare entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di diniego (art. 21 della legge 6 dicembre 1974 n. 1034).