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13.01.2010
 
Iter parlamentare delle proposte di modifica alla legge sulla cittadinanza italiana
 

L'assemblea della Camera dei deputati ha deciso il 12.10.2010 di rinviare all'esame della commissione Affari costituzionale le proposte di legge in materia di cittadinanza e di riesaminare il testo a partire dal mese di aprile, dopo le elezioni regionali.
All'esame in particolare il testo unificato approvato dalla Commissione Affari costituzionali e il  testo di minoranza .

Il testo unificato in discussione, che è stato ora rinviato alla Commissione, prevedeva, in sintesi, un inasprimento della normativa sulla naturalizzazione, che resta comunque fondata soprattutto sullo jus sanguinis:

- l'articolo 1 della proposta modifica l'articolo 4, comma 2, della legge n. 91 del 1992, precisando che, ai fini dell'acquisto della cittadinanza da parte dello straniero nato in Italia, occorre che la residenza, fino al raggiungimento della maggiore età, sia senza interruzioni e che lo straniero stesso abbia frequentato con profitto le scuole, almeno fino all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

- gli articoli 2 e 3 della proposta modificano la legge n. 91 del 1992, precisando che, ai fini dell'acquisto della cittadinanza da parte del cittadino extracomunitario (esclusi i rifugiati), non basta la permanenza sul territorio della Repubblica per dieci anni, ma occorre, in primo luogo, che lo straniero abbia il permesso di soggiorno comunitario per soggiornanti di lungo periodo; in secondo luogo occorre la frequentazione di un corso annuale funzionale alla verifica del percorso di cittadinanza, finalizzato all'approfondimento della storia della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della  Costituzione italiana (non è stato previsto l'esame linguistico in quanto dopo la modifica introdotta dalla legge n. 94/2009 lo straniero deve essere sottoposto ad una verifica della conoscenza della lingua italiana già al momento della richiesta del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo). Si richiede inoltre un effettivo grado di integrazione sociale, nonché il rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione italiana Si esige infine che chi chiede la cittadinanza abbia mantenuto, nei cinque anni successivi all'ottenimento del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, tutti gli stessi requisiti di reddito, alloggio ed assenza di carichi pendenti, necessari per ottenere quel permesso. Al fine di ridurre la durata dei procedimenti di concessione della cittadinanza si prevede peraltro un meccanismo di anticipazione dell'avvio del procedimento e sono stati stabiliti alcuni termini. In particolare, si prevede che l'accesso al corso annuale funzionale alla verifica del percorso di cittadinanza possa avvenire già dopo otto anni di permanenza in Italia e dunque due anni prima della maturazione del requisito dei dieci anni di permanenza. Si prevede, inoltre, che alla richiesta dello straniero di accedere al corso annuale si debba dare risposta entro 120 giorni e che il procedimento amministrativo relativo al percorso di cittadinanza debba comunque concludersi entro due anni dalla presentazione della richiesta di iscrizione al corso annuale stesso, fermo restando, però, il requisito dei dieci anni di permanenza in Italia per l'ottenimento della cittadinanza.
È previsto, ancora, che il Governo attui, con il concorso delle regioni, iniziative ed attività finalizzate a sostenere il percorso di integrazione linguistica, culturale e sociale dello straniero, cui questi è tenuto a partecipare; in questo modo si è voluto affidare alle amministrazioni pubbliche il compito di curare la vera integrazione degli stranieri, prima ancora di poterla verificare. È previsto, infine, un regolamento di attuazione che stabilisca, tra l'altro, in quali casi lo straniero possa essere esonerato dalla frequentazione del corso annuale in considerazione del fatto che lo stesso si può ritenere superfluo, ad esempio perché lo straniero possiede un titolo di studio universitario conseguito in Italia che attesta di per sé la conoscenza delle materie oggetto del corso.

- l'articolo 4 prevede il giuramento da parte dello straniero sia nel caso di acquisto della cittadinanza a seguito della maturazione dei presupposti di legge, sia nelcaso di concessione della cittadinanza con decreto del Presidente della Repubblica. Nella formula del giuramento è previsto, tra l'altro, un riferimento espresso anche al principio della pari dignità sociale di tutte le persone che lo straniero che diventa cittadino deve dunque impegnarsi a riconoscere.