La condanna per taluni reati è preclusiva al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno in virtù del combinato disposto degli art. 5 c. 5 e 4 c. 3 del d.lgs. n. 286/98, costituendo una presunzione "ex lege" di pericolosità sociale. Tuttavia un rigido automatismo ai fini del rifiuto o revoca del permesso di soggiorno può essere escluso in presenza di circostanze sopravvenute quali la presentazione dell'istanza di riabilitazione e la maturazione dei presupposti per ottenere il permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, ma è onere dell'interessato sottoporre all'esame dell'Amministrazione tali circostanze. Qualora invece tali circostanze vengano prospettate per la prima volta solo in sede di appello, non possono essere prese in considerazione per il noto principio di "ius novorum".