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12.11.2009
 
Esposto ASGI alla Commissione europea in materia di accesso degli stranieri al pubblico impiego
 

L'ASGI invia un esposto alla Commissione europea denunciando il  mancato adempimento da parte dell'Italia agli obblighi scaturenti dalle   norme del diritto comunitario in materia di accesso agli impieghi pubblici dei cittadini di paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea famigliari di cittadini dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia e  dei rifugiati politici e dei titolari della protezione sussidiaria (Art. 23 direttiva n. 2004/38/CE e art. 26 direttiva n. 2004/83)

  

Nell'esposto, l'ASGI sottolinea che l'Italia ha recepito nel diritto interno gli obblighi comunitari conseguenti agli art. 23 e 24 della direttiva n. 2004/38/CE e all'art. 26 della direttiva n. 2004/83 in materia di parità di trattamento nell'accesso all'esercizio di attività economiche autonome o subordinate rispettivamente per i  cittadini di paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea familiari di cittadini dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia e  per i  rifugiati politici, ma nella prassi non ottempera e disattende a  tali obblighi. Nei concorsi pubblici indetti tanto dalle Amministrazioni centrali dello Stato quanto da quelle regionali e dagli enti locali, si fa quasi sempre riferimento al requisito della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea.

L'ASGI sottolinea inoltre che  il legislatore italiano, nel recepire la direttiva europea n. 2004/83/CE, non ha ottemperato integralmente agli obblighi scaturenti dall'art. 26 c. 3, escludendo i beneficiari della protezione sussidiaria dai rapporti di lavoro nella Pubblica Amministrazione.

Conseguentemente, l'ASGI chiede alla Commissione europea, sussistendone i presupposti, di avviare il procedimento di infrazione a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi comunitari.

  

Si rammenta, peraltro, che l'art. 23 del d.lgs. n. 30/2007 prevede l'estensione delle norme previste dal decreto attuativo della direttiva europea  in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e loro famigliari anche ai famigliari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana. Tale norma deve intendersi quale espressione del divieto di "discriminazioni a rovescio". Con due importanti sentenze, la Corte Costituzionale ha infatti stabilito che, in caso di deteriore trattamento della situazione puramente interna rispetto a quella applicabile all'omologa situazione disciplinata dal diritto comunitario, alla luce del principio costituzionale di eguaglianza, la posizione soggettiva garantita dal diritto comunitario sarà l'elemento su cui misurare anche la disciplina riservata alla situazione nazionale (Corte Costituzionale, sent. 16.06.1995, n. 249; Corte Cost., sent. 30.12.1997, n. 443). In altri termini il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione vieta le "discriminazioni a rovescio", quelle cioè che si verificherebbero in danno del cittadino italiano quando, per effetto di una norma comunitaria, una persona o un soggetto comunitario godrebbe in Italia di un trattamento più favorevole di quello previsto in una situazione analoga per il cittadino o soggetto nazionale in virtù della norma di diritto interno. In sostanza, la ratio dell'art. 23 del d.lgs n. 30/2007 sembra essere quella di evitare che il famigliare del cittadino comunitario goda di un trattamento più favorevole rispetto al famigliare del cittadino italiano, con evidente pregiudizio anche per quest'ultimo, visto che la famiglia è certamente uno degli ambiti più rilevanti per l'affermazione della propria personalità. Dal significato  letterale della norma  ne deriverebbe un'interpretazione della equiparazione della condizione dei famigliari dei cittadini italiani a quella dei famigliari di cittadini comunitari estensibile a tutte le disposizioni contenute nel decreto di recepimento della normativa comunitario e non solo a quelle in materia di soggiorno. Pertanto, anche i famigliari dei cittadini italiani godrebbero del principio di parità di trattamento nell'accesso alle attività lavorative, salvo quelle attività escluse ai cittadini dell'Unione europea conformemente alla normativa comunitaria. Ne conseguirebbe il diritto all'estensione anche ai famigliari extracomunitari di cittadini italiani dell'accesso al pubblico impiego fatte salve le limitazioni di cui al D.P.C.M. n. 174/1994, per effetto della combinata applicazione del diritto comunitario e del divieto costituzionale di "discriminazione a rovescio"


Ugualmente, l'ASGI ricorda la prevalente  giurisprudenza di merito che negli ultimi anni  ha affermato l'illegittimità in generale  dell'esclusione  dei cittadini extracomunitari dagli impieghi pubblici, e la necessità invece di una loro parificazione ai cittadini italiani, con le uniche eccezioni previste per quegli impieghi che implicano l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

Questo in ragione innanzitutto del carattere sovraordinato della norma in materia di parità di trattamento nell'accesso al lavoro di cui alla Convenzione O.I.L. n. 143/1975, pienamente recepita nel nostro ordinamento con l'art. 2 c. 3 del T.U. immigrazione. Si veda un  elenco per nulla esaustivo di decisioni giurisprudenziali:

  • - Tribunale di Rimini, ord. 27 ottobre 2009, n. 705/2009
  • - Tribunale di Parma, ord. 13 maggio 2009, est. Vezzosi
  • - Tribunale di Parma, 5 maggio 2009, est. Dallacasa
  • - Trib.Milano 30.5.08 in D&L, 2008, 729. confermata in sede di reclamo
  • - Bologna 7.9.07, (ord.) est. Borgo, XX c. Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;
  • - Trib.Perugia 6.12.2006 est. Crisciuolo, XX c. ASL Perugia;
  • - Trib.Imperia 12.9.06 est. Favalli, AB c. ASL 1 Imperiese
  • - Trib.Firenze 14.1.06 est. Delle Vergini YY c.Università degli Studi di Firenze
  • - Corte di Appello Firenze, ord. 21.12.2005, n. 415
  • - Trib.Genova, 21.4.04 est. Mazza Galanti ZZ c. ASL 3 Genova
  • - Corte Appello Firenze, ord. 2.7.02 n.281, XX c. Azienda Ospedaliera Pisana
  • - TAR Liguria, 13.4.2001, pres. Balba, est. Sapone, RO c. Ente Ospedaliero

Il testo dell'esposto inoltrato  dall'ASGI alla Commissione europea