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27.10.2009
 
Prima pronuncia giurisprudenziale in materia di trasmissione di cittadinanza ai figli minori (art. 14 L. n. 91/92)
 

Prima pronuncia giurisprudenziale sull'applicazione dell'art. 14 della legge sulla  cittadinanza italiana (l. n. 91/92), in materia di acquisto della cittadinanza italiana per comunicazione ("I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza").

In questi anni, si erano registrati diversi casi in cui gli ufficiali di stato civile, di concerto con il Ministero dell'Interno,  non avevano ritenuto possibile estendere l'acquisto della cittadinanza italiana anche al figlio minore del genitore separato che acquistava la cittadinanza italiana (ad es, per naturalizzazione). Questo nei casi in cui  il neo cittadino italiano non era un il  genitore affidatario, e dunque  non conviveva con il figlio, ma, pur conservando la potestà genitoriale,  risultava  titolare soltanto di un diritto di visita, ovvero pur essendo titolare di un affido condiviso con l'altro genitore, era presso quest'ultimo che il figlio veniva a risiedere anagraficamente.


Il giudice di appello di Salerno ha ritenuto illegittima tale interpretazione della norma di cui all'art. 14 della legge n. 91/92, sostenendo che il criterio della convivenza debba essere interpretato estensivamente, non come mera convivenza "fisica" bensì come "continuità di uno stabile rapporto familiare", che, dunque, non viene meno con la separazione giudiziale o quella consensuale omologata dal tribunale, quando il genitore "continui ad esercitare la sua potestà nelle forme di legge, così assicurando l'effettiva sussistenza del vincolo morale e spirituale normalmente rinvenibile nel rapporto tra genitore e figlio, quale presupposto evidente per la trasmissione al secondo dell'inserimento del primo nel contesto nazionale sancito in virtù della conseguita cittadinanza".   Il genitore separato, sebbene non affidatario del minore a seguito di separazione giudiziale o provvedimento di separazione consensuale omologato dal tribunale, continua ad esercitare la potestà genitoriale, sebbene secondo mutate concrete modalità di estrinsecazione. Di conseguenza, ad avviso del collegio giudicante di Salerno, la persistenza della frequentazione del figlio, in base all'esercizio del diritto di visita sancito dal provvedimento di separazione, integra "i presupposti e gli estremi per l'applicazione della normativa" di cui all'art. 14 della legge n. 91/92, con conseguente diritto del figlio di ottenere l'acquisto della cittadinanza italiana.

Il collegio giudicante di Salerno ha dunque dichiarato la sussistenza del diritto dell'interessato, nel frattempo divenuto maggiorenne, di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana ed ha ordinato all'ufficiale di stato civile di provvedere di conseguenza.

Il precedente giurisprudenziale è stato originato dal ricorso presentato da un cittadino straniero, figlio di padre libanese e madre egiziana, separati giudizialmente e che era stato affidato alla madre, con diritto di visita da parte del padre, il quale, successivamente alla separazione, aveva acquistato la cittadinanza italiana per naturalizzazione durante la minore età del figlio.


Il testo della decreto della Corte di Appello di Salerno dd. 20 agosto 2009 n. 32

  

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