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14.10.2009
 
Trieste: "Con il reato di clandestinitą a rischio i processi contro i passeur"
 

Il gip di Trieste respinge l'istanza di  detenzione cautelare a carico di alcuni presunti passeur perché non può essere acquisita la testimonianza delle persone trafficate senza che questo  determini la loro responsabilità penale ai sensi dell'art. 10 bis del d.lgs. n. 287/98, introdotto dalla legge n. 94/2009,  e ciò è proibito dal codice di procedura penale.

Nell'ordinanza il giudice penale di Trieste afferma che se lo straniero entrato clandestinamente in Italia sotto la guida del passeur  fosse stato esaminato avrebbe dovuto riferire anche fatti concernenti la propria responsabilità penale e ciò è vietato dal codice di procedura penale. In ragione dell'impossibilità a  raccogliere la testimonianza delle persone trafficate, l'accusato per il reato di favoreggiamento all'ingresso clandestino è stato dunque rilasciato per mancanza di prove a suo carico che giustifichino una sua detenzione cautelare.