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16.09.2009
 
Corte di Cassazione : E' il giudice ordinario competente per i ricorsi avverso i dinieghi alla protezione umanitaria
 

La Suprema Corte, sezioni unite, afferma la giurisdizione del giudice civile  e non di quello amministrativo in merito alla concessione della protezione umanitaria ex art. 5, commi 6 e art. 19 del d.lgs. n. 286/98.

Di fronte ai contrastanti orientamenti espressi dai giudici ordinari ed amministrativi, la Suprema Corte afferma che la fattispecie della protezione umanitaria è riconducibile alla categoria dei diritti umani fondamentali e dunque vi è identità di natura con le altre situazioni giuridiche connesse al riconoscimento dello status di rifugiato o dell'asilo costituzionale. Poiché la giurisdizione sui diritti umani fondamentali, in mancanza di norma espressa che disponga diversamente, spetta al giudice ordinario, il ricorso del richiedente asilo avverso il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero in subordine del diritto costituzionale all'asilo, ovvero in subordine ancora della protezione umanitario, non può essere scisso tra  diverse giurisdizioni, ma vi sarà un unico giudice competente, quello ordinario, appunto.