Secondo il TAR Lombardia, le nozioni che regolano il decreto flussi 2007 quali quelle di "quota di ingresso", di "quota disponibile" e di "ultima domanda in quota" presuppongono un criterio temporale di ammissione delle domande e dunque richiedono un funzionamento ineccepibile del sistema informatico che gestisce l'afflusso delle domane. Le manchevolezze ed il malfunzionamento del sistema informatico, accertato nel corso del procedimento, ha determinato dunque una evidente violazione dei principi di pubblicità e trasparenza, nonché di buon andamento della Pubblica Amministrazione.
La conseguenza logica della sentenza del TAR è quella per cui ciascun datore di lavoro che abbia presentato una richiesta di nulla osta all'ingresso di lavoratori extracomunitari in occasione del "click day" di cui al decreto flussi 2007 potrebbe dunque rivendicare il proprio diritto a vedere soddisfatta la propria richiesta, indipendentemente dall'orario di ricezione al sistema informatico notificato dal Ministero.
TAR Lombardia, sezione IV, sentenza n.4596/09