Nell'osservare che la Legge 15 luglio 2009, n.94 non riporta il precetto della retroattività, il Viminale ha chiarito che i procedimenti amministrativi instaurati prima dell'entrata in vigore della nuova legge "debbano essere definiti secondo la norma vigente alla data del loro avvio". Pertanto, le richieste di permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell'articolo 19, c.2,lettera c) del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (divieto di espulsione), presentate prima dell'8 agosto 2009 dai parenti di terzo e quarto grado del cittadino italiano, continueranno ad essere accolte. Analogamente, saranno accolte anche le domande di rinnovo dei permessi scaduti presentate dopo tale data.
La legge 94/2009 ha modificato l'art. 19 del Dlgs 286/98 restringendo il divieto di espulsione ai soli parenti entro il secondo grado - e non piu' entro il quarto - se conviventi con cittadini italiani .
Fonte : Immigrazioneoggi
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