Documento a cura dell' A.S.G.I.
Web: http://www.asgi.it

segreteria@asgi.it
info@asgi.it
 
 
29.06.2009
 
Ricongiungimento familiare con i genitori
 
Il d.lgs. 160/08, entrato in vigore il 5 novembre 2008, che ha modificato l'art. 29, comma 1, lett. d ), del d.lgs. 286/98 nel senso di permettere allo straniero di richiedere il ricongiungimento con i genitori a carico solo ove questi non abbiano altri figli nel Paese di origine, ovvero siano ultrassessantacinquenni e gli altri figli  siano impossibilitati al sostentamento per documentati gravi motivi di salute, non può incidere sui procedimenti di ricongiungimento familiare iniziati prima di tale data e ricadenti sotto la disciplina previgente, nel caso in cui lo Sportello Unico abbia già provveduto a rilasciare il nulla osta dandone comunicazione all'autorità consolare. Secondo la Corte di Appello di Firenze, infatti, l'autorità consolare italiana non dispone di alcuna discrezionalità circa la sussistenza dei requisiti soggettivi, in quanto l'art. 29 c. 7 del d.lgs. n. 286/98, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 160/08, le assegna unicamente il compito di  accertare l'effettiva autenticità della documentazione comprovante i presupposti di parentela. La fase di accertamento dei requisiti soggetti per il ricongiungimento, spettante unicamente agli sportelli unici, doveva ritenersi quindi conclusa con il rilascio del nulla-osta avvenuto in data precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 160/08.
Il provvedimento della Corte di Appello di Firenze è stato originato da un reclamo presentato dal Ministero degli Esteri avverso un provvedimento del giudice di primo grado di accoglimento  del ricorso proposto da un cittadino cinese che si era visto negare dal consolato d'Italia a Shangai il rilascio del visto d'ingresso per motivi familiari a favore dei genitori dopo l'entrata in vigore della nuova normativa, nonostante avesse ottenuto il nulla osta all'ingresso da parte dello sportello unico immigrazione di Firenze nell'aprile 2008.
Analoga giurisprudenza favorevole è stata prodotta dal Tribunale di Torino - Ordinanza del 29 maggio 2009.

Corte di Appello di Firenze, I sez. civ., provvedimento dd. 12 giugno 2009