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Corte Costituzionale, sentenza del 30 luglio 2008, n. 306
 
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, censurati poiché escludono dal beneficio dell'indennità di accompagnamento per inabilità lo straniero che non sia in possesso della carta di soggiorno e dei requisiti reddituali previsti, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata sulla base dell'assunto che, secondo giurisprudenza costituzionale uniforme, il legislatore può intervenire sui rapporti di durata dettando norme peggiorative riguardo alle posizioni soggettive ad esse inerenti. Detta eccezione, infatti, non è sorretta da alcuna argomentazione.
 

[Deposito del 30/07/2008. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 06/08/2008]