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18.05.2009
 
Applicazione dell’art. 19, comma 1 D.lgs. n. 286/98 e omossessualità.
 

Applicazione dell'art. 19, comma 1 D.lgs. n. 286/98 (inespellibilità dello straniero che possa essere soggetto a persecuzione nel paese di origine ovvero a trattamenti inumani e degradanti  e conseguente rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari). Timore di persecuzione per motivi di orientamento sessuale. Omossessualità.

Il Ministero dell'Interno ha  risposto ad un quesito sottopostogli dalla questura di Mantova in relazione alla possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari ad uno straniero che sia stato assolto dal Tribunale di Mantova in quanto la sua omosessualità ed il conseguente timore di persecuzione nel paese di origine costituiva un giustificato motivo per non ottemperare all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro 5 giorni. Il Ministero dell'Interno ha espresso parere negativo sostenendo che sulla base della giurisprudenza di Cassazione, la condizione di inespellibilità può sussistere solo nei casi in cui la legislazione dello Stato di origine dello straniero "preveda come reato il fatto in sé dell'omosessualità" e non "soltanto l'ostentazione delle pratiche omosessuali" (sentenza n. 16417 dd. 25 luglio 2007 e n. 2907 dd 18 gennaio 2008).