Documento a cura dell' A.S.G.I.
Web: http://www.asgi.it

segreteria@asgi.it
info@asgi.it
 
 
18.04.2014
 
Tribunale di Torino: Discriminatorio il divieto all’uso del costume da bagno ‘islamico’ (‘burkini’) e l’apposizione di cartelli stradali che utilizzino impropriamente il simbolo del divieto di sosta per propagandare tale divieto
 

Con ordinanza del 14 aprile 2014, il giudice del Tribunale civile di Torino ha dichiarato discriminatorio il comportamento del Comune di Varallo (Vercelli) che, con l’ordinanza n. 99/09, aveva disposto il divieto (con previsione di relativa sanzione amministrativa in caso di violazione) di indossare il “burkini” su tutto il territorio comunale “nelle strutture finalizzate alla balneazione”, nonchè il divieto “di abbigliamento che possa impedire o rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, quale a titolo esemplificativo caschi motociclistici al di fuori di quanto previsto dal codice della strada e qualunque altro copricapo che nasconda integralmente il volto”. Tale ordinanza era stata accompagnata dall’installazione, ad ogni entrata del paese, di cartelli di dimensioni di metri 2x3 riportanti la prescrizione “su tutte le aree pubbliche è vietato l’uso di burqa, burquini e nigab, vietata l’attività a ‘vù cumprà’ e mendicanti”; scritta inserita all’interno di un simbolo indicante il divieto di sosta e corredata, sulla parte sinistra del cartello, da due immagini femminili abbigliate con il niqab ed il burqa e da un’immagine maschile tutte con sovraimpresse due linee incrociate e l’epigrafe “NO niqab e burqa” e “NO vù cumprà” e, sulla parte destra del cartello, da un’immagine femminile con il velo islamico e l’epigrafe “SI velo”.

Secondo il giudice di Torino l’ordinanza comunale “discriminava l’utilizzo di un costume da bagno, sostanzialmente corrispondente (tranne per il materiale da fabbricazione) ad una muta da subacqueo (certamente mai vietata nelle strutture finalizzate alla balneazione), adottato espressamente da alcune credenti di religiose islamica”. “I cartelli originari oggetto del ricorso introduttivo poi, così come descritti supra, - prosegue l’ordinanza del giudice di Torino - erano certamente (e fortemente) discriminatori perchè il divieto che dal cartello promanava veniva radicato tramite focalizzazione del messaggio (tra l’altro, dai forti contenuti anche nelle immagini figurative) soprattutto sulle minoranze femminili ed islamiche; divieto reso ancor più tagliente dall’utilizzo improprio del simbolo del divieto di sosta (riferito a tutte le condotte vietate) che l’art. 158 del Codice della Strada prevede per i veicoli e non per gli esseri umani”.

Poichè nel corso del giudizio, il Sindaco del  Comune di Varallo aveva proceduto a rimuovere i cartelli originari sostituendoli con altri che non sono stati ritenuti dal giudice di  contenuto discriminatorio, con una decisione le cui motivazioni possono suscitare diverse perplessità, il giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha respinto la richiesta dei ricorrenti per la rimozione dei nuovi cartelli e per la pubblicazione del provvedimento su un quotidiano nazionale a spese della parte convenuta.

Sull'ordinanza, il  Comitato locale di cittadini contro i cartelli razzisti ha emanato un proprio comunicato stampa.

a cura del Servizio antidiscriminazioni dell’ASGI- progetto con il sostegno della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.