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Il diritto di voto dei cittadini comunitari
 

Scheda pratica a cura di Giulia Perin e Paolo Bonetti (Aggiornata all'1.04.2009)

 
Sommario


1. La normativa rilevante a livello comunitario e nazionale.
2. A quali elezioni Italiane possono votare i cittadini comunitari e quali sono i requisiti per esercitare il diritto di voto.
3. Le "liste elettorali aggiunte".
4. Le formalità amministrative da adempiere per poter essere inserito nelle liste elettorali aggiunte e così votare alle elezioni per il Parlamento Europeo.
5. Formalità amministrative da adempiere per poter essere inserito nelle liste elettorali aggiunte e così votare alle elezioni comunali.
6. La candidatura del cittadino dell'unione alle elezioni per i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo.
7. La candidatura del cittadino comunitario per l'elezione di consigliere comunale alle elezioni comunali.

1. La normativa rilevante a livello comunitario e nazionale.

L'art. 19 TCE prevede che ogni cittadino dell'unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità:
1) alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede alle stesse condizioni del cittadino di tale Stato
e
2) alle elezioni del Parlamento Europeo nello Stato membro in cui risiede alle stesse condizioni del cittadino di tale Stato.
L'esercizio dei due diritti si effettua secondo le modalità adottate dal Consiglio Europeo, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento Europeo, e tali norme possono anche derogare all'esercizio del diritto qualora sussistano particolare questioni.
In attuazione di tale norma sono state perciò emanate due direttive comunitarie:

1) Direttiva 93/109 del Consiglio dell'Unione Europea del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento Europeo per i cittadini dell'unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, che è stata attuata in Italia dal decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408 (Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento Europeo) convertito in legge,  con  modificazioni, dall'art. 1 della legge 3 agosto 1994, n. 483, modificato dalla legge 24 aprile 1998, n. 128.
La Direttiva prevede che è elettore ed eleggibile alle elezioni del Parlamento Europeo ogni cittadino dell'unione che alla data delle elezioni abbia i medesimi requisiti e condizioni stabiliti da ogni Stato membro per l'elettorato attivo e passivo dei suoi cittadini per i requisiti di incompatibilità (salva la facoltà per ogni Stato di stabilire l'incompatibilità di persona già eletta in incarichi analoghi in altri stati membri).
Il cittadino comunitario esercita il suo elettorato attivo e passivo chiedendo l'iscrizione alle liste elettorali, allegandovi la documentazione rilasciate dalle autorità del paese di cui è cittadino di non aver perso nel paese di origine l'elettorato attivo e passivo, e restando iscritto a tali liste speciali fino a quando non vi sia una cancellazione dalle liste per il venir meno dei requisiti o per trasferimento o su richiesta dell'interessato.
L'art. 4 della Direttiva prevede alcuni fondamentali principi: a) l'elettore comunitario esercita il diritto di voto nello Stato membro di residenza o nello Stato membro d'origine; b) nessuno può votare più di una volta nel corso delle stesse elezioni; c) nessuno può presentarsi come candidato in più di uno Stato membro nel corso delle stesse elezioni.
L'art. 8 della Direttiva prevede che l'elettore comunitario esercita il diritto di voto nello Stato membro di residenza soltanto qualora ne abbia espresso la volontà.
A tal fine gli artt. 9, 10, 11, 12 della Direttiva prevedono che ogni Stato deve adottare le misure necessarie per consentire all'elettore comunitario che ne abbia espresso la volontà di essere iscritto nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale.  Per essere iscritto nelle liste elettorali l'elettore comunitario deve fornire le stesse prove di un elettore nazionale. Egli deve inoltre presentare una dichiarazione formale, indicante: a) cittadinanza e indirizzo nel territorio elettorale nello Stato membro di residenza, b) eventualmente la collettività locale o la circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali è Stato iscritto da ultimo e c) che eserciterà il diritto di voto esclusivamente nello Stato membro di residenza.
Inoltre lo Stato membro di residenza può esigere che l'elettore comunitario a) precisi, nella citata dichiarazione che non è decaduto dal diritto di voto nello Stato membro di origine, b) presenti un documento di identità valido, c) indichi da che data risiede in questo Stato o in un altro Stato membro.
Gli elettori comunitari iscritti nelle liste elettorali vi restano iscritti, alle stesse condizioni degli elettori nazionali, finché non chiedono la cancellazione o finché non sono cancellati d'ufficio in quanto siano venute meno le condizioni richieste per l'esercizio del diritto di voto.
All'atto del deposito della dichiarazione di candidatura, il cittadino comunitario eleggibile deve fornire le stesse prove richieste al candidato nazionale. Inoltre, deve presentare una dichiarazione formale, indicante: a) cittadinanza e indirizzo nel territorio elettorale dello Stato membro di residenza; b) che non è simultaneamente candidato alle elezioni al Parlamento Europeo in un altro Stato membro, c) eventualmente la collettività locale o la circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali è Stato iscritto da ultimo.
Il cittadino comunitario eleggibile deve inoltre presentare, all'atto del deposito della propria candidatura, un attestato delle autorità amministrative competenti dello Stato d'origine che certifichi che egli non è decaduto dal diritto di eleggibilità in tale Stato o che a dette autorità non risulta che il cittadino sia decaduto da tale diritto.  Inoltre, lo Stato membro di residenza può esigere che il cittadino comunitario eleggibile presenti un documento di identità valido; può anche esigere che egli indichi da che data è cittadino di uno Stato membro.
In base all'art. 11 ogni Stato di residenza informa l'interessato sul seguito riservato alla domanda di iscrizione nelle liste elettorali o sulla decisione relativa all'ammissibilità della candidatura. In caso di rifiuto di iscrizione nelle liste elettorali o di rifiuto della candidatura, l'interessato può presentare i ricorsi che la legislazione dello Stato membro di residenza consente, in casi analoghi, agli elettori e ai candidati nazionali.
Infine l'art. 12 prevede precisi obblighi informativi a carico di ogni Stato membro di residenza, il quale deve informare, in tempo utile e in maniera adeguata, gli elettori e i cittadini comunitari eleggibili sulle condizioni e modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità nel suo territorio.

2) Direttiva 94/80/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, che è stata attuata in Italia dal decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.
La Direttiva prevede che è elettore ed eleggibile alle elezioni comunali ogni cittadino dell'unione che alla data delle elezioni abbia i medesimi requisiti e condizioni stabiliti da ogni Stato membro per l'elettorato attivo e passivo dei suoi cittadini in quel comune e per i requisiti di incompatibilità (salva la facoltà per ogni Stato di stabilire l'incompatibilità di persona già eletta in incarichi analoghi in altri stati membri).
Tuttavia ogni Stato ha la facoltà di stabilire che i cittadini comunitari non siano eleggibili a sindaci e che non siano eleggibili se non esibiscano i certificati elettorali del loro paese o se non siano stati privati nell'elettorato nel loro paese a causa di una sentenza penale o civile di condanna che comporti l'interdizione dalle cariche elettive.
Il cittadino comunitario esercita il suo elettorato attivo e passivo chiedendo l'iscrizione alle liste elettorali, allegandovi la documentazione rilasciate dalle autorità del paese di cui è cittadino di non aver perso nel paese di origine l'elettorato attivo e passivo, e restando iscritto a tali liste speciali fino a quando non vi sia una cancellazione dalle liste per il venir meno dei requisiti o per trasferimento o su richiesta dell'interessato.
Ad ogni Stato è data la facoltà di prevedere deroghe all'eleggibilità qualora in un comune il numero degli stranieri che sarebbero elettori ed eleggibili superi il 20% degli elettori.


2. A quali elezioni Italiane possono votare i cittadini comunitari e quali sono i requisiti per esercitare il diritto di voto.

I cittadini dei Paesi membri dell'unione europea che risiedono in Italia possono, su loro richiesta:
1) esercitare l'elettorato attivo e passivo per i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo; in tal caso però poiché il diritto di voto alle elezioni europee non può essere esercitato più di una volta nella medesima elezione, chi vota per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo rinuncia all'esercizio dell'analogo diritto di voto nel suo paese di provenienza per i rappresentanti del suo paese al Parlamento Europeo.
2) esercitare il diritto di voto per l'elezione del sindaco, del Consiglio comunale e circoscrizionale del comune in cui risiedono ed essere eleggibili a consigliere comunale o componente della giunta del comune, con esclusione della carica di sindaco e di vicesindaco.
Esempio 1. Un cittadino francese residente in Italia che voglia votare per il Parlamento Europeo ha due possibilità:
a) Può votare i candidati che si presentano alle elezioni europee in Francia (in genere si tratterà di candidati francesi); in questo caso, il cittadino francese potrà esercitare il proprio diritto di voto presso il consolato francese in Italia;
b) Può votare i candidati che si presentano alle elezioni europee in Italia (in genere saranno cittadini Italiani).
Se vuole candidarsi al Parlamento Europeo, può farlo o nelle liste francesi ovvero nelle liste Italiane. Non può, tuttavia, votare o essere candidato in entrambi i Paesi.

Esempio 2.  Un cittadino rumeno residente in Italia può votare alle elezioni comunali che si tengano nel suo comune di residenza, esprimendo la propria preferenza per il sindaco e il Consiglio comunale che desidera amministrino il comune in cui risiede. Può anche candidarsi come consigliere comunale, essendogli tuttavia precluso concorrere per la carica di sindaco e di vicesindaco.
I cittadini comunitari non possono essere elettori o eleggibili per le due camere del Parlamento Italiano, né per le elezioni degli organi delle regioni e delle province.
Requisiti
Hanno diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni europee e comunali che si svolgono in Italia i cittadini stranieri che:
- abbiano la cittadinanza di uno Stato dell'unione;
- risiedano in un comune Italiano;
- non siano stati privati del diritto di voto né nello Stato di origine né in Italia;
- ne facciano formale richiesta;
- integrino le stesse condizioni richieste ai cittadini Italiani per essere elettori ed eletti, in applicazione del principio di non discriminazione tra i cittadini Italiani e i cittadini comunitari.

Si noti dunque che il cittadino comunitario che per qualsiasi motivo previsto dalla legge del suo paese perda il diritto di elettorato attivo o passivo nel suo paese automaticamente perde anche l'elettorato amministrativo ed Europeo esercitatile in Italia e qualora sia Stato già eletto decade dalla carica per sopravvenuta ineleggibilità.


3. Le liste elettorali aggiunte.

Al fine di esercitare il diritto di elettorato alle elezioni europee e comunali, i cittadini comunitari residenti in Italia devono presentare (entro un termine precedente alle elezioni di circa 90 giorni) al comune di residenza la richiesta di essere iscritti a due "liste elettorali aggiunte", alle quali poi restano iscritti anche per le successive elezioni dello stesso tipo, salva la facoltà per l'interessato di chiedere la successiva cancellazione:

- la lista elettorale aggiunta dei cittadini dell'unione europea per le elezioni comunali: vi sono iscritti i cittadini UE che chiedono di votare per le elezioni amministrative e circoscrizionali nel comune di residenza;
- la lista elettorale aggiunta dei cittadini dell'unione europea per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento Europeo: vi sono iscritti i cittadini UE che chiedono di votare i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo.

E' importante ricordare che l'art. 1, comma 5 del d. Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 prevede che l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte consente ai cittadini dell'unione l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del sindaco, del Consiglio del comune e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti, l'eleggibilità a consigliere e l'eventuale nomina a componente della giunta del comune in cui sono eletti consigliere, con esclusione della carica di vice sindaco.
Invece per i cittadini dell'unione che chiedono l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte di un comune della provincia di Bolzano, si applica l'art. 5 d.p.r. 1° febbraio 1973, n. 50, come sostituito dall'art. 1 d.p.r. 15 luglio 1988, n. 295.

4. Formalità amministrative che il cittadino comunitario deve adempiere per poter essere elettore per i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo.
Il cittadino di un altro Paese membro dell'Unione Europea residente in Italia il quale desideri iscriversi nella lista elettorale aggiunta per le elezioni dei rappresentanti italiani del Parlamento Europeo deve presentare al sindaco del comune di residenza una richiesta di iscrizione alla lista elettorale aggiunta per le elezioni europee.
Luogo e modalità di presentazione della domanda.
La domanda può essere presentata direttamente agli uffici comunali ovvero spedita mediante raccomandata. Nel primo caso, la sottoscrizione della domanda, in presenza del dipendente addetto, non sarà soggetta ad autenticazione, in caso di recapito a mezzo posta, invece, la domanda dovrà essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445).
Termini di presentazione della domanda.
La domanda deve essere presentata entro il 90° giorno anteriore alla data fissata per la consultazione elettorale.
Contenuto della domanda.
Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:
a) la volontà di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto;
b) la cittadinanza;
c) l'indirizzo nel comune di residenza e nello Stato di origine;
d) il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine;
e) l'assenza di un provvedimento giudiziario, penale o civile, a carico, che comporti per lo Stato di origine la perdita dell'elettorato attivo.
In seguito alle modifiche introdotte dall'art. 15 della legge 24 aprile 1998, n. 128, la dichiarazione di possesso della capacità elettorale nello Stato di origine non deve essere comprovata da alcuna attestazione rilasciata dall'autorità nazionale competente; inoltre, la dichiarazione di assenza di provvedimenti giudiziari che possano comportare la perdita dell'elettorato attivo deve essere fatta dal cittadino dell'unione con esclusivo riferimento alle cause che limitano la capacità elettorale nello Stato di origine. Peraltro, anche se la legge n. 128/1998 ha soppresso l'obbligo del cittadino dell'u.e. di dichiarare l'assenza di provvedimenti giudiziari che comportino, in Italia, la perdita dell'elettorato attivo, il comune di residenza è, in ogni caso, tenuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto-legge n. 408/1994, a verificare tale requisito mediante tempestiva istruttoria presso gli uffici del casellario giudiziale.
Iscrizione nella lista aggiunta e rilascio dell'attestato elettorale.
Il Comune informerà tempestivamente gli interessati sull'esito della domanda. In caso di accoglimento, gli interessati riceveranno l'attestato elettorale con l'indicazione del seggio ove potranno recarsi a votare. Infatti l'iscrizione nelle liste aggiunte u.e. genera l'emissione su apposito modello, da parte dell'ufficio elettorale del comune di residenza o dal comune nelle cui liste elettorali risulta essere iscritto/a l'elettore/ice, della tessera elettorale corrispondente che è consegnata con le medesime modalità previste per i cittadini Italiani.
Durata dell'iscrizione nella lista aggiunta.
I cittadini degli altri stati membri, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio.
Effetti dell'iscrizione.
L'iscrizione alla lista elettorale aggiunta per le elezioni europee consente di esercitare il diritto di voto per i rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo.


5. Formalità amministrative da adempiere per essere inserito nelle liste elettorali aggiunte e così votare alle elezioni comunali.

In base all'art. 1 del d. Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 il cittadino comunitario residente in Italia che intende partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui risiede deve presentare al sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune, nella quale devono essere espressamente dichiarati:
a) la cittadinanza;
b) l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello Stato di origine;
c) la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, sempre che non sia già iscritto;
d) la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta.
Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di un documento di identità valido.
Il personale diplomatico e consolare di uno Stato membro dell'unione, nonché il relativo personale dipendente, può chiedere direttamente l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del comune in cui ha sede l'ufficio diplomatico o consolare, con espressa dichiarazione di non essere iscritto nelle liste elettorali aggiunte di altro comune.
Luogo e modalità di presentazione della domanda.
La domanda può essere presentata direttamente agli uffici comunali ovvero spedita mediante raccomandata. Nel primo caso, la sottoscrizione della domanda, in presenza del dipendente addetto, non sarà soggetta ad autenticazione, in caso di recapito a mezzo posta, invece, la domanda dovrà essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445).
Termini di presentazione della domanda.
La domanda di iscrizione può essere presentata in ogni tempo. Tuttavia, in occasione delle elezioni comunali e circoscrizionali il termine ultimo per presentarla è non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte è effettuata nell'ambito della revisione disposta ai sensi dell'art. 32, comma 4, d.p.r. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni e in tali casi il comune procede alla immediata iscrizione anagrafica del cittadino dell'unione. (art. 3 d. Lgs. 12 aprile 1996, n. 197).
I cittadini dell'Unione, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio (art. 4, comma 1, d. Lgs. 12 aprile 1996, n. 197).
Perciò chi si è già iscritto per le precedenti elezioni comunali risulta automaticamente confermato e non deve ripresentare la domanda.
Contenuto della domanda.
Nella domanda, da inoltrare all'ufficio elettorale del comune, dovrà essere dichiarata, sotto la forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del dpr 28/12/2000 n. 445, oltre al cognome, nome, luogo e data di nascita, anche:
- la cittadinanza
- l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello Stato di origine
- di avere eventualmente in corso la richiesta d'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del comune, sempre che non vi siano già iscritti
- la richiesta di iscrizione nella lista elettorale aggiunta.
Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità.
Istruttoria e iscrizione nella lista aggiunta.
In base all'art. 2 del d. Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 la domanda è presentata all'ufficio comunale competente che provvede all'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte con la prima revisione dinamica utile.
Ai fini dell'iscrizione le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 38 ore dalla richiesta.
Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative, provvede a:
A) iscrivere i cittadini dell'unione nell'apposita lista aggiunta, che è sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente Commissione elettorale circondariale;
B) comunicare agli interessati l'avvenuta iscrizione nella lista ovvero la mancata iscrizione; contro la mancata iscrizione può essere proposto ricorso secondo la normativa vigente. Il provvedimento negativo indica l'organo al quale il ricorso va proposto e il relativo termine.
Gli uffici comunali comunicano l'esito della domanda e se la domanda è accolta il cittadino riceve un'attestazione che deve essere presentata all'ufficio elettorale di sezione presso il quale il cittadino comunitario è ammesso a presentarsi per esprimere il suo diritto di voto.

Durata dell'iscrizione nella lista aggiunta.
L'iscrizione nella lista aggiunta rimane valida sino alla richiesta di cancellazione da parte dell'interessato oppure sino alla cancellazione d'ufficio.

Effetti dell'iscrizione. Modalità di esercizio del voto.
L'iscrizione alla lista elettorale aggiunta consente di esercitare il diritto di voto per le elezioni comunali (e per le elezioni circoscrizionali se il comune è anche suddiviso in circoscrizioni).
Gli elettori iscritti nella lista aggiunta esercitano il diritto di voto recandosi  presso l'ufficio elettorale di sezione in cui sono iscritti gli altri elettori italiani che risiedono nei medesimi luoghi, cioè il seggio della propria circoscrizione territoriale di residenza. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso di superamento del limite massimo di 800 elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe. (art. 4, comma 2 d. Lgs. 12 aprile 1996, n. 197).


6. La candidatura del cittadino comunitario alle elezioni per i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo.
La disciplina della presentazione della candidatura dei cittadini comunitari alle elezioni per i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo è prevista dall'art. 2, commi 6,7,8,9, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.
Il cittadino di altro Stato membro dell'unione che intenda presentare la propria candidatura come rappresentante Italiano al Parlamento Europeo deve produrre alla cancelleria della corte d'appello competente, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i candidati nazionali, una dichiarazione formale contenente l'indicazione:
A) della cittadinanza e dell'indirizzo in Italia;
B) del comune o circoscrizione dello Stato di origine nelle cui liste è eventualmente iscritto;
C) che non è candidato e che non presenterà la propria candidatura per la stessa elezione del Parlamento Europeo in alcun altro Stato dell'unione.

La dichiarazione deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità competente dello Stato d'origine attestante che l'interessato gode nello Stato stesso dell'elettorato passivo o che non risulta che egli sia decaduto da tale diritto. Alla certificazione deve essere allegata una traduzione in lingua Italiana che sia stata certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
La Corte d'Appello competente informa l'interessato della decisione relativa all'ammissibilità della candidatura. In caso di rifiuto della candidatura, l'interessato fruisce delle stesse forme di tutela giurisdizionale consentite, in casi analoghi, ai candidati Italiani.
La corte d'appello comunica alle competenti autorità degli stati di origine i nominativi dei cittadini che hanno presentato la propria candidatura in Italia.


7. La candidatura del cittadino comunitario per l'elezione di consigliere comunale.
Il cittadino comunitario può presentare la propria candidatura come consigliere comunale, mentre non è eleggibile alla carica di sindaco e di vicesindaco, dal momento che tali cariche sono riservate ai cittadini Italiani.
Al fine di presentare la propria candidatura l'art. 5, d. Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 prevede che i cittadini dell'unione devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, ed in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini Italiani dal d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, i seguenti altri documenti:

1) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato d'origine;
2) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro d'origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.
Qualora i cittadini dell'unione europea non siano stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza devono presentare un attestato dello stesso comune, dal quale risulti che la domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte è stata presentata non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è Stato affisso il manifesto di convocazione di comizi elettorali.
La Commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricusazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.