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19.03.2014
 
Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime
 
La direttiva,  recepita oltre il termine, era stata adottata dall’Unione Europea il 5 aprile del 2011, sostituendo la decisione quadro 2002/629GAI  e stabilisce norme minime a livello di Unione europea sia relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di tratta di esseri umani, sia per quanto riguarda le misure che mirano a rafforzare la prevenzione del fenomeno e la protezione delle vittime.

Il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI " entrerà in vigore il 28 marzo 2014.

L'ASGI aveva ritenuto opportuno formulare alcune osservazioni, trattandosi della disciplina relativa ad un fenomeno di particolare gravità che impone norme e procedure efficaci per contrastare e prevenire il crimine stesso e per garantire alle vittime adeguate misure di protezione, tutela e assistenza. 
A fronte di previsioni adeguate e opportune quali quelle contenute nella direttiva è quanto mai necessario introdurre nell’ordinamento nazionale norme conformi ad esse e dunque garantire un completo recepimento della Direttiva europea.
Lo schema di decreto legislativo presentato dal Governo attuava soltanto una parte della direttiva 2011/36/UE, omettendo di recepire, quanto meno in modo adeguato e completo, svariate disposizioni, alcune delle quali di notevole importanza.

Le Osservazioni dell'ASGI sullo schema di decreto legislativo di recepimento proposto dal Governo

La proposta dell’ ASGI di parere sullo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2011/36/UE  sottoposto dal Governo.


Le modifiche proposte dall'ASGI non sono state adeguatamente recepite e ci stiamo impegnando per la proposizione in altre sedi di  osservazioni per i provvedimenti che dovranno essere adottati successivamente : infatti il decreto legislativo prevede l'adozione di uno specifico provvedimento in materia di accertamento dell'età per i minori vittime di tratta (di cui all'art. 4 ) oltre alla definizione del «programma di emersione, assistenza e integrazione sociale»(di cui all'art. 8) , entrambi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del dlgs 24/2014 .
L’articolo 9 prevede, infine, l’adozione di un Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, finalizzato a definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all’emersione e all’integrazione sociale delle vittime.
In sede di prima applicazione il Piano dovrà essere approvato entro la fine di giugno.

In attesa di un documento piu' organico di commento che pubblicheremo a breve, segnaliamo  come rilevante la modifica all'art. 6 comma 2 quater per cui la domanda di indennizzo va proposta entro il termine decadenziale non più di 1 anno ma di 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna .La vittima deve dimostrare di aver esperito in tale termine l'esecuzione civile e non aver ricevuto risarcimento dall'autore.