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18.03.2014
 
Immigrazione: novità sugli ingressi per ricerca scientifica e dei lavoratori altamente qualificati
 

Una circolare congiunta dei ministeri dell’Interno e del Lavoro del  17 marzo 2014 contiene informazioni sulle più importanti modifiche al Testo Unico per l’Immigrazione apportate dalla legge n. 9 del 2014 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014), in tema di ingresso per ricerca scientifica (art.27 ter) e dei lavoratori altamente qualificati (art. 27 quater - Carta Blu Ue).

La legge prevede delle agevolazioni per i ricercatori sia con riferimento alla disciplina dell’ingresso nel territorio italiano che a quella del ricongiungimento dei propri familiari.
Viene introdotta la possibilità che le risorse mensili, dichiarate nella convenzione che stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, possano provenire non solo dall’istituto di ricerca che sottoscrive la suddetta convenzione, ma anche dal sostegno finanziario dell’Unione europea, di un’organizzazione internazionale, di un altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile. E’ stato, quindi, modificato, lo schema della convenzione di accoglienza.
Lo schema della convenzione di accoglienza è disponibile cliccando qui.

La legge prevede, inoltre, che, ai fini del ricongiungimento del familiare del ricercatore, non è necessaria la dimostrazione della disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa. Inoltre, il ricercatore che fa richiesta del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non è tenuto a sostenere il test di lingua italiana.

 

Per quanto concerne l’ingresso e il soggiorno per i lavoratori altamente qualificati, con la legge n. 9 del 2014, viene svincolato il possesso del titolo di istruzione superiore dalla qualifica professionale. Non sarà, pertanto, più necessario per il lavoratore acquisire la certificazione di conformità da parte del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ma sarà sufficiente la dichiarazione di valore relativa al titolo di studio estero.

E’ stato eliminato, poi, il vincolo “di secondo livello” riferito al master universitario, ritenendo così idoneo il titolo a prescindere dal livello di riferimento.

Infine, è stato abrogato il comma 4 che prevedeva l’emanazione di un decreto annuale per fissare il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l’accesso all’istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all’estero.

Il testo della Circolare

Fonte: Ministero dell'Interno